Sentenza n. 6713/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento - della delibera n. 80 resa in data 20.12.2022, notificata in data 28.12.2022, con cui il Corecom Veneto, in persona del Presidente pro tempore, ha disposto l’accoglimento parziale dell’istanza presentata dal Sig. Bertoletti Diego, ordinando all’Operatore (Fibracity - Power & Telco S.r.l.) di i) corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l’importo di €. 300,00 a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo; ii) corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l’importo di €. 3.220,00 a titolo di indennizzo per mancata attivazione del servizio; iii) corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l’importo di €. 420,00 a titolo di rimborso come in premessa specificato; iv) corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l’importo di €. 150,00 a titolo di spese di procedura; - di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, con riserva di motivi aggiunti anche contro ulteriori atti eventualmente prodotti o esibiti dalla Pubblica Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera CORECOM Veneto n. 80 del 20 dicembre 2022, recante la condanna dell’operatore al pagamento di indennizzi, rimborso e spese di procedura in favore dell’utente del servizio di connettività
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la delibera deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, allegato A alla delibera n. 203/18/CONS e modificato dalla delibera n. 390/21/CONS, nonché la violazione dell’art. 24 Cost. La ricorrente ha sostenuto che la delibera fosse stata adottata tardivamente, oltre il termine previsto dal regolamento. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità, consistito nella mancata notificazione del ricorso all’utente beneficiario della delibera, titolare di un interesse alla conservazione dell’atto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il motivo relativo alla tardiva adozione della delibera. Ha ritenuto legittima la rilevazione officiosa della questione processuale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., anche se il difensore della ricorrente non aveva partecipato all’udienza e non aveva chiesto il passaggio in discussione della causa. Secondo il Collegio, l’avviso volto a instaurare il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio non era comunque necessario, poiché la mancata presenza del procuratore in udienza implica rinuncia alla possibilità di controdedurre, secondo l’orientamento richiamato del Consiglio di Stato. Nel merito processuale, il TAR ha ritenuto necessaria la notificazione del ricorso all’utente beneficiario della delibera, in quanto il soggetto era individuato nel provvedimento impugnato e vantava un interesse giuridicamente rilevante alla sua conservazione: l’eventuale annullamento avrebbe eliminato le somme riconosciutegli a titolo di indennizzo, rimborso e spese. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della definizione in rito e della costituzione meramente formale dell’amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, Allegato A alla delibera n. 203/18/CONS, come modificato dalla delibera n. 390/21/CONS
La norma è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la tardività della delibera CORECOM; il TAR non ha esaminato tale censura per la definizione in rito del giudizio.
art. 24 Cost.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa; il TAR ha ritenuto che la rilevazione officiosa della causa di inammissibilità non lo avesse violato.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il controinteressato è il soggetto individuato o facilmente individuabile nel provvedimento impugnato che vanta una posizione giuridica qualificata e un interesse alla conservazione dell’atto; il ricorso deve essergli notificato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione di rito o di merito, assicurando il contraddittorio quando necessario; nel caso concreto il TAR ha ritenuto che l’assenza del difensore in udienza escludesse la necessità dell’avviso.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, è controinteressato il soggetto che sia individuato o facilmente individuabile nel provvedimento impugnato e che abbia un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto, tale che il suo annullamento possa arrecargli un pregiudizio.
- Quando il provvedimento impugnato attribuisce a un soggetto individuato somme o altri benefici, il ricorso diretto al suo annullamento deve essere notificato anche a tale beneficiario, quale controinteressato necessario ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
- La mancata notificazione del ricorso al controinteressato necessario determina l’inammissibilità del ricorso, senza che il giudice debba esaminare le censure sostanziali dedotte contro l’atto.
- Il giudice amministrativo può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; secondo la decisione, l’avviso per instaurare il contraddittorio sulla questione non è necessario quando il difensore non sia presente all’udienza e non abbia chiesto la discussione sulla base degli atti depositati.
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