Ordinanza n. 1083/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - della decisione della Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi n. -OMISSIS- del 14/07/2025, notificata in data 21.07.2025 con la quale è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato il ricorso avverso il diniego parziale opposto dal Ministero della Difesa sull'istanza di accesso del 12/05/2025; - per l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere e ad estrarre copia di tutta la documentazione richiesta con istanza del 12/05/2025 e, per l'effetto, per la condanna del Ministero della Difesa a consentire l'accesso integrale nei termini di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che ha dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato il ricorso contro il diniego parziale di accesso del Ministero della Difesa
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a. per contestare il diniego parziale di accesso opposto dal Ministero della Difesa a un’istanza del 12 maggio 2025. La pretesa riguarda l’ostensione dei verbali e delle schede motivazionali relativi agli altri ufficiali superiori giudicati idonei ma non promossi e collocati in posizione di graduatoria superiore, nell’ambito della procedura di avanzamento al grado di capitano di vascello per l’anno 2024. Il ricorrente ha dedotto la finalità difensiva dell’accesso, in ragione di un giudizio pendente volto all’annullamento della graduatoria di merito e alla rinnovazione della procedura valutativa, nonché all’eventuale corretta collocazione in graduatoria in vista di futuri scorrimenti. Ha sostenuto l’esistenza di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e gli interessi difensivi azionati. Il TAR ha rilevato preliminarmente che, secondo l’orientamento richiamato, quando l’amministrazione procedente non abbia individuato controinteressati, il richiedente non è tenuto a notificare il ricorso a soggetti ulteriori; tuttavia, il giudice può individuare d’ufficio posizioni di controinteresse e ordinare l’integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accesso nel merito. Ritenendo che gli ufficiali idonei non promossi, i cui verbali e schede motivazionali sono richiesti, siano titolari di una posizione di controinteresse, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ufficiali interessati. Considerato il numero presumibilmente elevato dei destinatari, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., con le modalità dell’art. 52, comma 2, c.p.a. Il ricorrente dovrà trasmettere all’amministrazione, entro sette giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il ricorso e l’ordinanza in formato informatico, osservando gli obblighi di tutela della privacy; l’amministrazione dovrà pubblicarli entro dieci giorni dalla richiesta e rilasciare un attestato. La prova della pubblicazione dovrà essere depositata entro sette giorni dal rilascio dell’attestato. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 marzo 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte controinteressata.
Norme richiamate
art. 116, comma 1, c.p.a.
ricorso ex art. 116, co. 1, c.p.a.
Disciplina il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi, nell’ambito del quale il ricorrente ha contestato il diniego parziale di ostensione.
art. 41, comma 4, c.p.a.
notifica per pubblici proclami
Consente, nei casi previsti, modalità di notificazione mediante pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
integrazione del contraddittorio
Costituisce la base processuale per ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
art. 52, comma 2, c.p.a.
mediante pubblicazione - sul sito web dell’Amministrazione resistente - del ricorso e della presente ordinanza
È stato applicato per individuare le modalità della notificazione mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha giustificato l’oscuramento delle generalità della parte controinteressata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a., il richiedente non è tenuto a notificare il ricorso a controinteressati che l’amministrazione non abbia individuato nel procedimento di accesso; il giudice può tuttavia accertare autonomamente l’esistenza di posizioni di controinteresse e ordinare l’integrazione del contraddittorio.
- Quando l’accesso riguarda verbali, schede motivazionali o altri documenti riferiti a soggetti partecipanti a una procedura selettiva, questi possono assumere la qualità di controinteressati, con conseguente necessità di consentire la loro partecipazione al giudizio prima della decisione sulla domanda di ostensione.
- In presenza di un numero presumibilmente elevato di controinteressati, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione, imponendo al ricorrente di trasmettere gli atti da pubblicare e all’amministrazione di procedere alla pubblicazione e rilasciare attestazione dell’avvenuto adempimento.
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