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Sentenza

Sentenza del 08/11/2022 n. 32911 - Corte di Cassazione

Iva -rimborso imposte-accertamento- crediti imposta dichiarazione redditi -decadenza termini contestazione non operanti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Richiesta di rimborso delle ritenute alla fonte operate su interessi corrisposti da Wave Lenght s.r.l. (società controllata) dall'11/07/2011 al 24/02/2012. L'Ufficio ha formato silenzio-rifiuto sul rimborso e la contribuente ha impugnato. La controversia verteva su due questioni principali: 1) se l'istanza di rimborso, corredata da dichiarazione e attestazione ai sensi dell'art. 26‑quater e art. 38 DPR, fosse autosufficiente e quindi sufficiente a perfezionare il diritto al rimborso senza ulteriori accertamenti da parte dell'Amministrazione; 2) se Cobalt BV fosse il beneficiario effettivo degli interessi (o se fosse una società "conduit" con il vero beneficiario individuato in Fortis Bank), con conseguente diritto o meno ai vantaggi della convenzione Italia-Paesi Bassi (art. 11, par. 2).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 38 DPR 602/1973 non preclude all'Amministrazione la possibilità di contestare il credito indicato dal contribuente anche se sono scaduti i termini per l'accertamento (richiamando il principio delle Sezioni Unite: quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum). Ha inoltre ritenuto che, nel giudizio avverso il silenzio-rifiuto, il contribuente debba provare l'inesistenza delle condizioni che legittimano il diniego e che l'Amministrazione può difendersi in modo esteso. Sul punto di fatto la Corte ha condiviso i giudici di merito che avevano ritenuto insufficiente la prova fornita da Cobalt BV circa la qualità di beneficiario effettivo e il "trattenimento ed autonomo impiego" degli interessi; l'autodichiarazione e gli atti pubblici prodotti non sono stati ritenuti convincenti. Perciò il rimborso è stato negato e la ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 26‑quater

    Disciplina i requisiti e la documentazione per i rimborsi nelle relazioni internazionali; l'onere di presentare l'istanza e i relativi documenti grava sul contribuente, ma ciò non esclude la possibilità per l'Amministrazione di contestare il diritto al rimborso in sede successiva.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 38, comma 6

    Stabilisce il termine di un anno per effettuare i rimborsi e richiede la documentazione o la successiva acquisizione di elementi informativi; non consolida automaticamente il diritto al rimborso in assenza di accertamenti da parte dell'Amministrazione.

  • Convenzione Italia - Paesi Bassi, art. 11, par. 2 (ratificata legge 26 luglio 1993, n. 53)

    Rilevante per l'eventuale abbattimento delle ritenute in base al trattato, ma l'applicazione dei benefici convenzionali richiede che il soggetto sia il beneficiario effettivo in senso sostanziale; la mera produzione di documenti non è sufficiente se manca la prova del possesso effettivo del reddito.

  • Cass. Sez. U., 15/03/2016, n. 5069

    Principio secondo cui i termini decadenziali per l'esercizio del potere di accertamento operano limitatamente al riscontro dei crediti dell'Amministrazione e non impediscono che l'Amministrazione contesti debiti (rimborsi) anche dopo la scadenza del termine: quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum.

  • Giurisprudenza di riferimento (esempi)

    Cass. 23/05/2019, n. 14044; Cass. 17/06/2016, n. 12557; Cass. 06/12/2018, n. 31626; Cass. 30/09/2019, n. 24287; Cass. 10/07/2020, n. 14756

    Confermano che l'art. 38 non crea un diritto consolidato al rimborso in assenza di contestazione, precisano i criteri di individuazione del beneficiario effettivo e la possibilità per l'Amministrazione di difendersi 'a tutto campo' nel contenzioso sul silenzio-rifiuto.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di rimborso completa di dichiarazione e attestazione non impedisce all'Amministrazione di contestare in seguito il diritto al rimborso: il termine per l'accertamento non consolida automaticamente il diritto del contribuente.
  • Nel giudizio avverso il silenzio-rifiuto il contribuente deve dimostrare l'inesistenza delle ragioni che legittimano il diniego; l'Amministrazione può contrastare la domanda anche senza una motivazione formale specifica già adottata nell'atto amministrativo.
  • La qualifica di 'beneficiario effettivo' è valutata in termini sostanziali: vanno dimostrate la titolarità e la disponibilità economica effettiva del reddito (es. trattenimento e impiego autonomo degli interessi). Autodichiarazioni e atti formali non sono in sé decisivi.
  • Le strutture di interposizione (conduit) volte al treaty shopping sono scrutinabili e, se provate, legittimano il diniego del rimborso o dei benefici convenzionali.
  • La convenzione internazionale può attribuire benefici solo se sussiste la figura del beneficiario effettivo; la mera residenza o la forma contrattuale non bastano a garantire l'applicazione automatica del trattamento convenzionale.
  • In fase istruttoria e processuale è fondamentale produrre evidenze probatorie concrete (flussi finanziari, effettivo utilizzo dei proventi, indebolimento di rapporti con terzi beneficiari) per contrastare l'ipotesi di interposizione.

Testo integrale

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