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Sentenza

Sentenza n. 14035/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della “Procedura di gara aperta - ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 - suddivisa in otto lotti, per la fornitura di servizi, attrezzature e materiale diagnostico per la durata di 60 mesi, per le esigenze della U.O.C. Laboratorio Analisi del P.O. San Camillo de Lellis della ASL di Rieti” indetta dall'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, così come modificata e rettificata per effetto delle deliberazioni del Direttore Generale della medesima Azienda nn. 343/DG/2025 del 17.7.2025 e 421/DG/2025 del 6.8.2025, in relazione al Lotto 1 (CIG B762837F78) - Corelab; -delle deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti nn. 343/DG/2025 del 17.7.2025 e 421/DG/2025 del 6.8.2025 recanti modifica e rettifica degli atti di gara; -della documentazione di gara così come modificata e rettificata per effetto della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti n. 343/DG/2025 del 17.7.2025, ed in specie: i) dell'All. 1 - Disciplinare di gara rettificato; ii) dell'All. 1.1. - Schema domanda di partecipazione rettificato; iii) dell'All. 2 - Capitolato Speciale di Appalto rettificato; iv) dell'All. 2.1. - Elenco analitico lotti e requisiti rettificato; v) dell'All. 2.2. - Elenco Analisi rettificato; vi) dell'All. 3 - Patto di integrità rettificato; vii) dell'All. 5 - Modello di Offerta Economica rettificato, nonché viii) dell'All. 2.4. - Planimetrie dei locali del Laboratorio analisi, allegato alla documentazione di gara a seguito delle disposte modifiche e rettifiche; -della documentazione di gara così come modificata e rettificata per effetto della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti n. 421/DG/2025 del 6.8.2025, ed in specie: i) dell'All. 1 - Disciplinare di gara ulteriormente rettificato; ii) dell'All. 2 - Capitolato Speciale di Appalto ulteriormente rettificato; -degli avvisi di rettifica pubblicati il primo il 22.7.2025 con numero di pubblicazione dell'avviso 479387-2025 e numero dell'edizione della GUCE S 138/2025 e il secondo il 7.8.2025 con numero di pubblicazione 517155-2025 e numero dell'edizione della GUCE S 150/2025, nonché nelle stesse date nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC; -delle comunicazioni del 21.7.2025 e del 6.8.2025 delle modifiche e rettifiche disposte; -dei chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante, con specifico riferimento ai nn. PI183754-25, PI181882-25, PI180297-25 e PI150986-25; -della nota Protocollo 0064125/25 dell'1.9.2025 della stazione appaltante recante risposta alla diffida presentata da Roche Diagnostics S.p.A. il 7.8.2025 finalizzata alla correzione in autotutela dei vizi della lex specialis della gara ivi evidenziati; -di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti istruttori posti a fondamento della modifica e rettifica degli atti della procedura nonché gli eventuali atti regionali e le eventuali indicazioni regionali relativi alle procedure di gara per le forniture afferenti alle attività dei laboratori analisi nonché alla riorganizzazione dei laboratori analisi, nei termini di cui infra. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. il 28.10.2025: - oltre che degli atti, provvedimenti e comportamenti già impugnati con il ricorso di cui in epigrafe - anche -della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti n. 648/DG/2025 dell’1.10.2025, recante “Procedura di gara aperta – ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 – suddivisa in otto lotti, per la fornitura di servizi, attrezzature e materiale diagnostico per la durata di 60 mesi, per le esigenze della U.O.C. Laboratorio Analisi del P.O. San Camillo de Lellis della ASL di Rieti. Importo a base d’asta pari ad euro 20.665.000,00, al netto di IVA ed oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indetta con Deliberazione n. 267/D.G./2025 del 23/06/2025 e parzialmente rettificata con Deliberazioni nn. 343/D.G./2025 del 17/07/2025 e 421/D.G./2025 del 06/08/2025. Riapertura del termine per la presentazione delle offerte”, con cui è stata disposta la riapertura del termine per la presentazione delle offerte fino al 18.10.2025 ed è stata riammessa a partecipare alla procedura Abbott S.r.l., nonché della riammissione stessa alla procedura di Abbott S.r.l., procedura impugnata da Roche Diagnostics S.p.A. con riferimento al Lotto 1 (CIG B762837F78) – Corelab; -del relativo avviso pubblicato il 6.10.2025 con numero di pubblicazione dell’avviso 653514-2025 e numero dell’edizione della GUCE S 191/2025; -di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti istruttori posti a fondamento della deliberazione di cui al punto a., in relazione ai quali viene contestualmente presentata apposita istanza istruttoria con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti all’occorrenza. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. il 22.1.2026: - oltre che degli atti, provvedimenti e comportamenti già impugnati con il ricorso di cui in epigrafe nonché con l’atto di motivi aggiunti notificato e depositato il 28.10.2025 - anche -della determinazione dirigenziale del Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti n. 2751/2025 del 23.12.2025, notificata a Roche Diagnostics S.p.A. in data 24.12.2025, recante “Procedura di gara aperta – ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 – suddivisa in otto lotti, per la fornitura di servizi, attrezzature e materiale diagnostico per la durata di 60 mesi, per le esigenze della U.O.C. Laboratorio Analisi del P.O. San Camillo de Lellis della ASL di Rieti. Importo a base d’asta pari ad euro 20.665.000,00, al netto di IVA ed oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indetta con Deliberazione n. 267/D.G./2025 del 23/06/2025 e parzialmente rettificata con Deliberazioni nn. 343/D.G./2025 del 17/07/2025 e 421/D.G./2025 del 06/08/2025. esclusione Roche Diagnostics S.p.A. con riferimento al Lotto 1”, con cui è stata disposta l’esclusione di Roche Diagnostics S.p.A. dal Lotto 1 (CIG B762837F78) – Corelab della procedura, impugnata da Roche Diagnostics S.p.A. con riferimento a tale Lotto e dell’esclusione stessa così disposta; -della relativa comunicazione di notifica a Roche Diagnostics S.p.A. del 24.12.2025; -della proposta della Commissione Giudicatrice, formalizzata nei verbali di gara, di esclusione dalla procedura di gara di Roche Diagnostics S.p.A., con riferimento al Lotto 1, per asserita non conformità dell’offerta tecnica ai requisiti minimi inderogabili previsti dagli atti di gara; -dei verbali di gara n. 2 dell’11.11.2025 e n. 5 del 2.12.2025, richiamati dalla determinazione dirigenziale di cui al punto a., il primo dal contenuto non noto ed in relazione al quale viene contestualmente presentata apposita istanza istruttoria con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti all’occorrenza; - occorrendo, degli ulteriori verbali di gara n. 1 del 28.10.2025, n. 3 del 24.11.2025, n. 4 del 25.11.2025 richiamati dalla determinazione dirigenziale di cui al punto a., dal contenuto non noto; -sempre occorrendo, della lex specialis di gara, ed in specie dell’Allegato 2.1 al capitolato speciale d’appalto, ove sia interpretata ed applicata nel senso che il requisito del collegamento fisico degli analizzatori di Ematologia al sistema di automazione Corelab non possa essere soddisfatto per equivalente, nei termini precisati; -di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti istruttori posti a fondamento della determinazione dirigenziale di cui al punto a., ed in specie delle operazioni e delle valutazioni della Commissione giudicatrice e della richiesta di chiarimenti del RUP inviata a Roche Diagnostics S.p.A. il 18.11.2025, nonché per l’accertamento e la dichiarazione del danno ingiusto subito dalla Società ricorrente per effetto degli atti impugnati, da risarcirsi in forma specifica, mediante riammissione di Roche Diagnostics S.p.A. alla procedura in riferimento al Lotto 1, e solo in estremo subordine per equivalente, e per la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito dalla Società ricorrente attraverso la reintegrazione in forma specifica, mediante riammissione di Roche Diagnostics S.p.A. alla procedura in riferimento al Lotto 1, e solo in estremo subordine per equivalente.

Giustizia amministrativa202510565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti e lex specialis della gara per la fornitura di servizi, attrezzature e materiale diagnostico per il laboratorio analisi, nonché proroga dei termini, riammissione di Abbott ed esclusione di Roche dal Lotto 1

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Roche ha impugnato, in via principale, il bando e le successive modifiche e rettifiche della procedura aperta relativa al Lotto 1, deducendo ambiguità della lex specialis, incertezza progettuale, possibile interferenza tra le dotazioni dei diversi lotti, aggravio dei costi, irrealizzabilità dei progetti, minore trasparenza nella valutazione delle offerte e illogicità dell’aumento della base d’asta nonostante la riduzione dei test annui. Ha inoltre contestato l’incertezza circa la perdurante validità dei chiarimenti pubblicati e ulteriori criticità tecniche, organizzative ed economiche, poi rinunciando a quest’ultimo motivo. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la riapertura dei termini e la riammissione di Abbott, deducendo disparità di trattamento e violazione dei principi dell’evidenza pubblica, sul presupposto che Abbott non avesse presentato tempestivamente l’offerta per propria negligenza. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la propria esclusione dal Lotto 1, sostenendo che l’offerta, pur priva del collegamento fisico degli analizzatori di ematologia al sistema di automazione Corelab, fosse funzionalmente equivalente alla soluzione richiesta e addirittura preferibile sotto il profilo della flessibilità, dei tempi di risposta e della gestione dei campioni. Ha quindi invocato il principio di equivalenza e chiesto la riammissione, anche in forma di reintegrazione specifica, o in subordine il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il secondo ricorso per motivi aggiunti, relativo all’esclusione, ritenendolo infondato. Il capitolato richiedeva espressamente, tra le specifiche tecniche e i criteri di minima, almeno due analizzatori identici, nuovi e di ultima generazione, collegati fisicamente e logicamente al sistema di automazione Corelab. È rimasto incontestato che la soluzione Roche fosse priva del collegamento fisico. Il Collegio ha ritenuto che tale collegamento costituisse un requisito tecnico minimo, strutturale ed essenziale, la cui mancanza integrava un’offerta aliud pro alio. Il principio di equivalenza non poteva essere invocato per sostituire una caratteristica minima espressamente richiesta con una soluzione sostanzialmente diversa. In ogni caso, la Commissione aveva esaminato dettagliatamente le giustificazioni tecniche di Roche e aveva escluso l’equivalenza anche sul piano funzionale, rilevando che il trasporto manuale introduceva dipendenza dall’operatore, variabilità dei tempi, rischi di errore e frammentazione del flusso, mentre la connessione fisica era funzionale al modello di Total Laboratory Automation perseguito dalla stazione appaltante. La valutazione tecnica è stata ritenuta adeguatamente motivata e non affetta da macroscopica illogicità o irragionevolezza. La legittimità dell’esclusione ha determinato l’improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha comunque rilevato che il ricorso introduttivo era originariamente inammissibile perché riguardava clausole non escludenti, come dimostrato dalla partecipazione di Roche alla gara. Ha inoltre ritenuto infondato il primo ricorso per motivi aggiunti, poiché la proroga dei termini era giustificata da problemi tecnici della piattaforma relativi all’autenticazione delle firme e alla trasmissione di file di grandi dimensioni, tali da impedire ad alcuni operatori, tra cui Abbott, di presentare l’offerta. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Ministero, dell’ASL e della controinteressata, liquidate in euro 3.000 ciascuna oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara era una procedura aperta indetta ai sensi di tale disposizione.

  • art. 68 d.lgs. 50/2016

    È richiamato dalla giurisprudenza come disposizione di riferimento per il principio di equivalenza delle specifiche tecniche; il giudice evidenzia che il contenuto è stato riprodotto nell’allegato II.5 al d.lgs. 36/2023.

  • Allegato II.5 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale sede regolamentare della disciplina delle specifiche tecniche e del principio di equivalenza nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

Massime di principio

  • Il principio di equivalenza consente di ammettere un prodotto difforme dalle specifiche tecniche della lex specialis solo quando la difformità non comporti l’offerta di un aliud pro alio e il prodotto soddisfi sostanzialmente e funzionalmente la prestazione richiesta.
  • Quando la lex specialis individua espressamente una caratteristica quale requisito tecnico minimo e obbligatorio della fornitura, la sua mancanza costituisce una condizione oggettiva di partecipazione e legittima l’esclusione, senza possibilità di sanatoria postuma dell’offerta.
  • Il principio di equivalenza non può essere utilizzato per eludere requisiti minimi strutturali ed essenziali, perché l’ammissione di un’offerta sostanzialmente diversa violerebbe la par condicio e la concorrenza nei confronti degli operatori che abbiano rispettato la disciplina di gara.
  • La qualificazione di una caratteristica come strutturale o funzionale dipende non soltanto dalla natura tecnica del requisito, ma anche dal tenore della lex specialis e dall’eventuale esplicitazione delle finalità organizzative e prestazionali che la caratteristica è destinata a soddisfare.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione sulle questioni tecniche, quando la valutazione sia adeguatamente motivata e non presenti profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento.
  • L’impugnazione di clausole non escludenti è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il concorrente, dopo aver partecipato alla gara, venga legittimamente escluso per una distinta carenza dell’offerta.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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