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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1244

Regolamento delegato (UE) 2021/1244 della Commissione del 20 maggio 2021 che modifica l’allegato X del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso standardizzato alle informazioni diagnostiche di bordo dei veicoli e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, nonché le prescrizioni e le procedure riguardo all’accesso alle informazioni relative alla sicurezza dei veicoli

Normativa europea32021R1244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica l’allegato X del regolamento (UE) 2018/858 per rendere standardizzato e più uniforme l’accesso online alle informazioni OBD e RMI dei veicoli, richiamando espressamente le parti rilevanti della norma EN ISO 18541. Introduce inoltre una procedura articolata per l’approvazione degli operatori indipendenti e l’autorizzazione dei loro dipendenti ad accedere alle RMI connesse alla sicurezza, con il coinvolgimento di CAB accreditati, SERMI, TC e costruttori. Le nuove regole mirano a rafforzare la sicurezza, assicurare controlli di legittimità e prevenire l’uso improprio delle informazioni, posticipandone l’applicazione al 30 luglio 2023.

Modifica dell’allegato X del regolamento (UE) 2018/858 per standardizzare l’accesso alle informazioni OBD e RMI dei veicoli e disciplinare l’accesso alle RMI connesse alla sicurezza.

Ambito di applicazione

Si applica ai costruttori di veicoli, agli operatori indipendenti, ai loro dipendenti, agli organismi di valutazione della conformità (CAB), agli organismi nazionali di accreditamento (NAB), al centro protezione (TC), al Forum SERMI e, in parte, alle autorità competenti e di vigilanza. Riguarda l’accesso tramite siti web dei costruttori alle informazioni diagnostiche di bordo (OBD), alle informazioni sulla riparazione e manutenzione (RMI) e, in particolare, alle RMI connesse alla sicurezza per veicoli passeggeri, commerciali leggeri e veicoli pesanti. Si applica negli Stati membri ed è applicabile dal 30 luglio 2023; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Accesso standardizzato alle informazioni diagnostiche e di riparazione dei veicoli

Il regolamento delegato (UE) 2021/1244 modifica l’allegato X del regolamento (UE) 2018/858 per armonizzare le modalità di messa a disposizione delle informazioni diagnostiche di bordo (OBD) e delle informazioni sulla riparazione e manutenzione (RMI). La finalità, espressamente richiamata nei considerando, è ridurre gli oneri per gli operatori indipendenti, superare la frammentazione dei siti web dei costruttori e rendere uniforme la terminologia e le procedure di accesso.

Ambito e finalità della modifica

La modifica riguarda l’accesso alle informazioni OBD e RMI attraverso i siti web dei costruttori e chiarisce che tale accesso non è limitato ai soli requisiti in materia di emissioni, ma riguarda il veicolo indipendentemente dal gruppo propulsore. Il regolamento si inserisce nel quadro dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2018/858 e richiama la norma EN ISO 18541 come riferimento tecnico per la standardizzazione.

Standard tecnici per OBD e RMI

Il nuovo punto 2.1 dell’allegato X stabilisce che i costruttori adempiono all’obbligo di rendere accessibili le informazioni OBD e RMI in formato standardizzato se si conformano alle parti 1, 2 e 3 della EN ISO 18541-2014, alla parte 4 EN ISO 18541-2015 e alla parte 5 EN ISO 18541-2018. L’accesso deve essere rapido e semplice. Il punto 2.5.2 include tra le informazioni disponibili anche manuali di servizio, registri delle riparazioni e manutenzioni e specifiche tecniche di liquidi e lubrificanti. Il punto 2.9 impone inoltre che, per OBD, diagnostica, riparazione, manutenzione, monitoraggio e ispezione, il flusso dati diretto e le funzioni diagnostiche siano accessibili tramite il connettore standardizzato, secondo i riferimenti UNECE richiamati.

Accesso alle RMI connesse alla sicurezza

La parte più rilevante della modifica riguarda l’accesso alle RMI connesse alla sicurezza, cioè alle informazioni, software, funzioni e servizi necessari per la riparazione e manutenzione di funzioni inserite dal costruttore per prevenire furto o sottrazione del veicolo e consentirne rintraccio e recupero. L’accesso è consentito solo agli operatori indipendenti approvati e ai loro dipendenti autorizzati, con protezione mediante tecnologia di sicurezza e nel rispetto di una procedura rigorosa.

Procedura di approvazione e autorizzazione

L’appendice 3 introduce una procedura completa basata sul modello SERMI. Gli operatori indipendenti devono ottenere un certificato ispettivo di approvazione da un CAB accreditato dal NAB dello Stato membro in cui sono stabiliti; i dipendenti interessati devono ottenere un certificato ispettivo di autorizzazione da un CAB accreditato dal NAB dello Stato membro in cui risiedono. L’approvazione e l’autorizzazione durano 60 mesi dal rilascio dei certificati. I CAB comunicano i rilascio al TC, che genera token di sicurezza e certificati digitali; i costruttori verificano lo status di autenticazione e autorizzazione tramite il TC prima di consentire l’accesso.

Ruolo di SERMI, TC, NAB e CAB

SERMI svolge funzioni di coordinamento, monitoraggio dell’attuazione del processo di accreditamento e consulenza alla Commissione. Il TC, selezionato dal SERMI e approvato dalla Commissione, gestisce i certificati digitali, lo status di autorizzazione dei dipendenti e le banche dati delle autorizzazioni e delle certificazioni. I NAB accreditano i CAB; questi ultimi effettuano ispezioni, rilasciano e revocano approvazioni e autorizzazioni, comunicano con il TC e conservano i dati necessari. I CAB devono inoltre operare con elevati standard di riservatezza, registrazione dei dati e comunicazione delle statistiche annuali.

Requisiti per operatori indipendenti e dipendenti

Per ottenere l’approvazione, l’operatore indipendente deve superare una serie di verifiche, tra cui la proprietà documentata, l’elenco dei dipendenti da autorizzare, la copertura assicurativa minima di 1 milione di EUR per lesioni personali e 0,5 milioni di EUR per danni materiali, l’assenza di revoche pregresse e di elementi che facciano dubitare della legittimità dell’attività. Il regolamento considera non legittime, ai fini della procedura, le attività che comportano disattivazione o manomissione di sistemi antinquinamento, installazione di dispositivi di manipolazione o alterazione di contachilometri e centralina motore. I dipendenti devono invece dimostrare assenza di revoche pregresse e precedenti penali, rapporto di lavoro con un OI approvato e possesso di documento identificativo valido.

Obblighi operativi e controlli successivi

Gli OI devono richiedere le ispezioni, informare il CAB sulle variazioni dei recapiti, sulla cessazione dell’attività e sulla cessazione del rapporto con dipendenti autorizzati, registrare le operazioni RMI connesse alla sicurezza, formare il personale e segnalare alle autorità competenti eventuali reati o illeciti. I dipendenti devono registrarsi nel sistema RMI del costruttore, usare i certificati e i token in modo personale e non trasferirli a terzi, conservare i dati scaricati solo per il tempo necessario e segnalare entro 24 ore smarrimento o uso improprio. I costruttori devono mantenere un registro dei veicoli rubati segnalati dalle autorità, consentire l’accesso solo in presenza delle condizioni procedurali e conservare per cinque anni i dati delle richieste di accesso autorizzate.

Applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 30 luglio 2023. Da quella data le nuove regole diventano vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Standardizzazione dell’accesso alle informazioni OBD e RMI

Il nuovo punto 2.1 dell’allegato X stabilisce che i costruttori devono attuare disposizioni e procedure per rendere accessibili su siti web le informazioni OBD e le RMI. Si presume l’adempimento se i costruttori si conformano alle parti 1, 2, 3 e 4 della norma EN ISO 18541-2014/2015 e alla parte 5 EN ISO 18541-2018, con accesso rapido e semplice e senza limitazione al solo ambito delle emissioni.

Accesso ai dati diagnostici e alle informazioni tecniche via connettore standardizzato

Il punto 2.9, primo comma, prevede che, ai fini di OBD, diagnostica, riparazione, manutenzione, monitoraggio e ispezione, il flusso di dati diretto del veicolo, compresi i codici di guasto, e le funzioni diagnostiche siano disponibili attraverso la porta seriale del connettore normalizzato, secondo le specifiche UNECE richiamate.

Informazioni da rendere disponibili e norme di riferimento

Il punto 2.5.2 è sostituito per includere manuali di servizio, registri delle riparazioni e manutenzioni e specifiche tecniche dei liquidi, inclusi lubrificanti, liquidi freni e refrigeranti. Il punto 6.1 rinvia alle parti della norma EN ISO 18541 indicate al punto 2.1 come criterio di presunzione di conformità.

Accesso alle funzioni di sicurezza del veicolo

Il nuovo punto 6.2 prevede che l’accesso alle funzioni di sicurezza del veicolo sia reso disponibile agli operatori indipendenti con protezione di una tecnologia di sicurezza e nel rispetto di specifiche prescrizioni. Il punto 6.3 richiama la procedura di approvazione e autorizzazione dell’appendice 3 e qualifica come non legittime alcune attività commerciali che incidono negativamente sulle prestazioni emissive del veicolo.

Definizione di attività commerciale legittima e divieti rilevanti

Ai fini della procedura, non è considerato legittimo l’operatore che pubblicizza o offre interventi come disattivazione o rimozione di dispositivi antinquinamento o sistemi di controllo emissioni, installazione di impianti di manipolazione o strategie di manomissione, alterazione di dispositivi di monitoraggio dei consumi o del contachilometri, oppure manomissione della centralina motore, anche con riguardo alla potenza nominale.

Procedura di approvazione e autorizzazione SERMI/CAB/TC

L’appendice 3 disciplina in dettaglio la procedura per l’approvazione degli operatori indipendenti e l’autorizzazione dei loro dipendenti all’accesso alle RMI connesse alla sicurezza. Solo i CAB accreditati dal NAB dello Stato membro competente rilasciano i certificati ispettivi di approvazione e di autorizzazione; l’approvazione e l’autorizzazione durano 60 mesi dal rilascio dei certificati.

Ruoli di SERMI, NAB, CAB e centro protezione

SERMI coordina e monitora l’attuazione del processo di accreditamento, consiglia la Commissione e seleziona il TC, che deve essere approvato dalla Commissione e operare in tutti gli Stati membri. I NAB accreditano i CAB secondo il regolamento (CE) n. 765/2008; i CAB effettuano ispezioni, rilasciano e revocano certificati; il TC gestisce certificati digitali, token di sicurezza e banche dati delle autorizzazioni e delle certificazioni.

Requisiti per l’approvazione degli operatori indipendenti

Prima del rilascio dell’approvazione, i CAB verificano tra l’altro proprietà e amministratore dell’operatore, elenco dei dipendenti da autorizzare, copertura assicurativa minima di 1 milione di EUR per lesioni personali e 0,5 milioni di EUR per danni materiali, assenza di revoche pregresse per uso improprio, attività nel settore automobilistico, firma della dichiarazione di attività commerciale legittima, assenza di precedenti penali e dichiarazione del rappresentante legale sulla conformità procedurale.

Requisiti per l’autorizzazione dei dipendenti

Prima dell’autorizzazione dei dipendenti, i CAB verificano che non vi siano revoche pregresse per uso improprio, che non vi siano precedenti penali, che esista un contratto di lavoro con un OI approvato e che il dipendente disponga di carta d’identità nazionale valida o documento equivalente.

Obblighi di conservazione, comunicazione e controllo dei CAB

I CAB devono conservare dati e registri per cinque anni, notificare gli OI e i dipendenti sei mesi prima della scadenza delle rispettive approvazioni/autorizzazioni, trasmettere i risultati al TC, comunicare i rifiuti, mantenere riservatezza, fornire statistiche annuali a SERMI e Commissione e svolgere almeno un’ispezione casuale in loco per ogni OI approvato nel corso dei 60 mesi. In caso di esito negativo, gli interessati possono integrare informazioni entro 15 giorni lavorativi.

Obblighi degli operatori indipendenti e dei loro dipendenti

Gli OI devono chiedere l’ispezione per ottenere l’approvazione, comunicare variazioni di recapiti e cessazione attività, registrare tutte le operazioni RMI connesse alla sicurezza, notificare la cessazione del rapporto con dipendenti autorizzati, riferire alle autorità competenti reati o illeciti e garantire formazione e uso esclusivo dei certificati personali. I dipendenti devono registrarsi nel sistema RMI del costruttore, usare i dati secondo EN ISO 18541-2014, non condividere token/certificato/PIN, segnalare entro 24 ore smarrimento o uso improprio e riferire attività non legittime.

Obblighi e procedure dei costruttori di veicoli

I costruttori devono adattare i siti web per supportare l’accesso alle RMI connesse alla sicurezza, verificare l’identità e lo status di autorizzazione tramite il TC, consentire l’accesso solo se sono soddisfatte tutte le prescrizioni procedurali e conservare per cinque anni i dati relativi agli accessi autorizzati (VIN, data della richiesta, targa se disponibile, variante e versione se disponibili). Devono inoltre tenere un registro dei veicoli rubati del proprio marchio segnalati dalle autorità e predisporre una procedura di tracciabilità affidabile verso le autorità competenti.

Canoni, sicurezza delle transazioni e gestione dei dati

I costruttori possono richiedere un canone per registrazione e accesso alle RMI connesse alla sicurezza, purché proporzionato ai costi e indicato sui siti web RMI. Tutti i trasferimenti digitali di dati tra OI, TC, CAB e costruttori devono avvenire tramite transazioni B2B tempestive e con protocolli sicuri.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 30 luglio 2023, con efficacia obbligatoria e diretta in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicoliriparazione e manutenzione dei veicolisicurezza dei veicoliaccertamento e accreditamentomercato interno

Testo integrale

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