Sentenza n. 652/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma previa concessione delle opportune misure cautelari della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: collocamento in lista d’attesa per l’inserimento in una Comunità Alloggio, disposto con nota del 26 maggio 2023 per insufficienza degli stanziamenti di bilancio; in appello è stata impugnata la sentenza del TAR Sicilia, sede di Palermo, Sez. III, pubblicata il 7 dicembre 2023, che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza del TAR che aveva respinto la domanda di annullamento della nota comunale e degli atti presupposti. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 32 Cost., della legge n. 328/2000, dell’art. 8-bis del d.lgs. n. 502/1992, della normativa siciliana e del D.P.C.M. 29 novembre 2001, oltre a eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e travisamento: sosteneva che le proprie condizioni e il programma terapeutico individuale rendessero necessario il ricovero e che la prestazione della Comunità Alloggio fosse sanitaria o sociosanitaria inclusa nei LEA, con conseguente compartecipazione del servizio sanitario e impossibilità di differirla per ragioni finanziarie. Con il secondo motivo ha censurato il differimento per carenza di fondi, ritenendo che le esigenze economiche non potessero impedire l’erogazione del servizio. Con il terzo ha dedotto violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo che la lista d’attesa sine die equivalesse a un diniego e avrebbe richiesto il preavviso di rigetto, e che non potessero essere opposti ritardi imputabili all’Amministrazione. Con il quarto ha denunciato violazione dell’art. 1, comma 280, lett. a), l. n. 266/2005, sostenendo che il ricovero rientrasse nei LEA e dovesse essere soggetto a tempi massimi di attesa; in appello ha inoltre affermato, anche indipendentemente dall’inclusione nei LEA, che le liste dovessero avere un limite temporale, prospettazione ritenuta nuova. Il Comune ha sostenuto che la prestazione non rientrasse nei LEA, fosse a suo carico e potesse essere differita nei limiti delle risorse disponibili.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è infondato: la classificazione della prestazione dipende dalle attività concretamente erogate dalla struttura e dalla componente sanitaria effettivamente necessaria. Nel caso concreto, la documentazione non prova la prevalenza di un bisogno medico-sanitario specializzato; la relazione sociale descrive finalità socio-assistenziali e l’Assessorato regionale ha precisato che le Comunità Alloggio in questione svolgono attività esclusivamente socio-assistenziale, non riconducibile ai trattamenti socio-riabilitativi dell’art. 33, comma 2, lett. c), del D.P.C.M. 12 gennaio 2017. La prestazione non è quindi inclusa nei LEA e non sussiste compartecipazione del servizio sanitario: il costo è a carico del Comune. È infondato anche il secondo motivo: per prestazioni comunali di assistenza sociale, l’assunzione di spese per il ricovero in strutture private presuppone copertura finanziaria e impegno contabile; il regolamento comunale consente interventi urgenti e indifferibili in deroga, ma l’appellante non ha provato condizioni di urgenza né ragioni per superare gli utenti che lo precedevano in lista. Il terzo motivo è infondato: l’inserimento in lista d’attesa, previsto per richieste accettate quando i limiti numerici o gli stanziamenti sono insufficienti, non costituisce né formalmente né sostanzialmente un diniego; inoltre, nell’istanza non erano state indicate circostanze di urgenza. Il quarto motivo è infondato quanto all’applicabilità della disciplina sui tempi massimi, perché la prestazione non rientra nei LEA; è invece inammissibile, ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a., la distinta censura secondo cui ogni lista d’attesa dovrebbe avere un termine massimo anche al di fuori dei LEA, poiché proposta per la prima volta in appello. Spese del grado compensate per la complessità delle questioni. Liquidati al difensore dell’appellante, a carico dell’Erario e subordinatamente alla verifica della permanenza dei requisiti reddituali, € 3.633,94 complessivi per il patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 3-septies d.lgs. 502/1992
Le “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, di cui all’art. 3 septies co. 4 D.Lgs. n. 502/1992, sono, invece, caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative (co. 4).
Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria richiedono particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria; la loro riconducibilità alle aree indicate non comporta, da sola, che ogni servizio rivolto a persone con disabilità o patologie psichiatriche sia incluso nei LEA.
D.P.C.M. 14 febbraio 2001
Invece, “Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso: a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e delle responsabilità familiari; b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali; c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti; d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell’autonomia, non assistibili a domicilio; e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l’inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili; f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente”.
Le attività sociali di sostegno alle persone con disabilità o in stato di bisogno, quando non presentano i caratteri di una prestazione sanitaria prevalente, sono di competenza comunale; la loro eventuale inclusione nei LEA dipende dalla specifica qualificazione prevista dalla legislazione vigente.
art. 33 D.P.C.M. 12 gennaio 2017
La richiamata disciplina prevede, inoltre, che i trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale, mentre i trattamenti residenziali socio-riabilitativi di cui al comma 2, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera.
L’art. 33 distingue i trattamenti residenziali in base alla loro natura e intensità assistenziale: quelli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi sono interamente a carico del SSN, mentre quelli socio-riabilitativi indicati dalla norma sono a carico del SSN per il 40 per cento della tariffa giornaliera. Tale disciplina non si applica a strutture la cui attività sia esclusivamente socio-assistenziale e non riconducibile alle categorie previste.
artt. 183 e 191 d.lgs. 267/2000
Tale è la ragione per cui l’obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di soggetti presso strutture private è sempre oggi subordinato all’attestazione della relativa copertura finanziaria, D.Lgs. n. 267 del 2000, ex artt. 183 e 191 recante l’attuale testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (cfr. Cass. n. 24655-16); in particolare gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 D.Lgs. citato, dovendo essere salvaguardati gli equilibri di bilancio come previsto dal successivo art. 193 (
L’assunzione da parte del Comune di spese per il ricovero presso strutture private è subordinata all’impegno contabile e all’attestazione della copertura finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
art. 14 del regolamento comunale per l’accesso ai servizi residenziali
Il provvedimento impugnato non costituisce un diniego, né sul piano formale, né su quello sostanziale, deponendo in tal senso il chiaro tenore testuale dell’art. 14 del regolamento comunale secondo cui “Le richieste accettate dal Comune per gli interventi e i servizi per i quali sussistano limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti vengono collocate in lista d’attesa”.
La collocazione in lista d’attesa di una richiesta accettata, quando i posti o gli stanziamenti sono insufficienti, non equivale a un diniego dell’accesso al servizio.
art. 104, comma 1, c.p.a.
Con riguardo, poi, alla doglianza secondo cui a prescindere dall’inclusione nei L.E.A. la prestazione in questione non tollererebbe liste d’attesa non contraddistinte da un termine ben definito, il Collegio ne rileva l’inammissibilità ai sensi dell’art. 104 co. 1 c.p.a. in quanto dedotta per la prima volta in appello.
In appello è inammissibile la censura che introduce una doglianza nuova, non proposta in primo grado.
art. 130 d.P.R. 115/2002
secondo quanto previsto dall’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, “gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”
Gli importi liquidati al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono ridotti della metà.
art. 127, comma 4, d.P.R. 115/2002
La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza
La permanenza dei requisiti per il patrocinio a spese dello Stato può essere verificata anche dopo l’ammissione; il pagamento dei compensi liquidati può quindi essere subordinato all’esito favorevole della verifica.
Massime di principio
- Per qualificare una prestazione residenziale come inclusa nei LEA non è sufficiente considerare la patologia o il bisogno individuale dell’utente: occorre verificare le prestazioni concretamente erogate dalla struttura e la natura e intensità della componente sanitaria. Se la struttura svolge attività esclusivamente socio-assistenziale, non riconducibile alle categorie sociosanitarie previste dai LEA, il costo resta a carico del Comune.
- L’assunzione da parte di un Comune di spese per il ricovero di una persona presso una struttura privata è subordinata alla sussistenza dell’impegno contabile e della copertura finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio. In presenza di risorse o posti insufficienti, la collocazione in lista d’attesa prevista dal regolamento non costituisce, di per sé, un diniego della prestazione.
- La deroga alla lista d’attesa per ragioni di urgenza presuppone che l’interessato abbia rappresentato e provato circostanze concrete di necessità e indifferibilità tali da giustificare la priorità rispetto agli altri richiedenti; in mancanza, l’amministrazione può applicare i criteri ordinari.
- È inammissibile in appello la censura che introduce una doglianza non proposta in primo grado, ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a.
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