Cassazione Penale, Ordinanza n. 22775/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La condanna di merito è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato per una contravvenzione in materia di circolazione stradale. In cassazione l'imputato, tramite difensore, ha dedotto due censure: da un lato la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; dall'altro la violazione di legge per non avere il giudice di merito dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione prima della sentenza di appello. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze non deducibili in sede di legittimità, osservando che la valutazione ex art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, elementi che il giudice di merito aveva escluso con motivazione adeguata; quanto alla prescrizione, ha rilevato che, essendo il fatto del 16 luglio 2019 e operando la disciplina della legge Orlando per i fatti successivi al 3 agosto 2017, alla data della sentenza d'appello il termine non era ancora decorso, anche computando la sospensione di un anno e sei mesi tra primo e secondo grado.
Norme richiamate
art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato; la decisione non ne affronta nel merito gli elementi costitutivi, ma ne presuppone la contestazione e la natura contravvenzionale.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il giudice deve valutarne la ricorrenza sulla base delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
art. 133, primo comma, c.p.
I criteri di cui alla norma sono richiamati per valutare la particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
legge 23 giugno 2017, n. 103
La disciplina sulla prescrizione introdotta dalla c.d. legge Orlando è stata ritenuta applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 in avanti.
art. 3, legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamato indirettamente come fonte della disciplina applicabile alla prescrizione per i fatti commessi dopo il 3 agosto 2017.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta solo quando concorrano entrambe le condizioni richieste dalla legge: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il difetto anche di uno solo dei due requisiti impedisce l'applicazione dell'istituto.
- La valutazione di particolare tenuità deve essere compiuta tenendo conto delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p., con motivazione del giudice di merito sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa lettura del materiale valutativo già scrutinato dal giudice di merito quando la motivazione impugnata abbia dato conto degli indici rilevanti per escludere l'istituto dell'art. 131-bis c.p.
- Ai fini della prescrizione, per i fatti commessi dopo il 3 agosto 2017 si applica la disciplina introdotta dalla legge Orlando, con computo anche dei periodi di sospensione previsti tra i gradi di giudizio; se alla data della sentenza impugnata il termine non è decorso, la doglianza è infondata e non può condurre a proscioglimento.
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