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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19316 - Corte di Cassazione

ICI - Agevolazioni - Inosservanza di un adempimento formale - Requisiti oggettivi e soggettivi per il beneficio - Spettanza - Fondamento - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento ICI per l'anno 2005 applicando l'aliquota ordinaria maggiorata del 7 per mille, prevista per gli immobili sfitti o tenuti a disposizione, invece dell'aliquota agevolata del 5,2 per mille prevista dal regolamento comunale per gli immobili concessi in locazione. La società contribuente non aveva effettuato nei termini la comunicazione al Comune dell'esistenza dei contratti di locazione, richiesta dal regolamento come condizione per usufruire dell'agevolazione. Il Comune ha sostenuto che tale omissione comportasse la perdita del beneficio e il pagamento dell'imposta con aliquota maggiorata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e ha confermato il riconoscimento dell'aliquota ICI agevolata alla società. Ha ritenuto che la comunicazione richiesta dal regolamento costituisse un adempimento meramente formale, non un requisito sostanziale dell'agevolazione. Poiché era stato accertato che gli immobili erano effettivamente locati e che i contratti erano regolarmente registrati, quindi conosciuti dall'Amministrazione, l'omessa comunicazione non poteva impedire il beneficio. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1

    Principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

    La norma impone di interpretare e applicare la disciplina tributaria secondo correttezza, coerenza e tutela dell'affidamento, evitando che un'omissione meramente formale comporti la perdita di un'agevolazione quando risultano provati tutti i requisiti sostanziali.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 4

    Al contribuente non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

    L'Amministrazione non può pretendere una specifica comunicazione per dimostrare fatti che risultano già documentalmente noti, come i contratti di locazione regolarmente registrati.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 6, 8, 9 e 10, comma 4

    Le disposizioni disciplinano l'ICI, le relative aliquote, riduzioni, soggetti obbligati e adempimenti dichiarativi; nel caso concreto sono state considerate insieme al regolamento comunale per valutare gli effetti dell'omessa comunicazione.

  • Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali di San Lazzaro di Savena, art. 53

    Prevedeva l'aliquota ICI del 5,2 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione, subordinandola alla comunicazione della locazione al Comune.

    La comunicazione è stata qualificata come adempimento formale e non come requisito sostanziale: se il contribuente dimostra che l'immobile era effettivamente locato e che il fatto era comunque noto all'Amministrazione, l'omissione non determina automaticamente la perdita dell'agevolazione.

  • Art. 97, comma 1, della Costituzione

    È richiamato quale fondamento dei principi di buon andamento, efficienza e imparzialità dell'azione amministrativa, che orientano i rapporti tra ente impositore e contribuente.

  • Art. 53, comma 1, della Costituzione

    È richiamato quale fondamento del dovere del contribuente di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva; il principio di buona fede non può essere utilizzato per eludere un'effettiva obbligazione tributaria.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa richiede sia requisiti sostanziali sia un adempimento comunicativo o dichiarativo, l'omissione dell'adempimento formale non comporta necessariamente la perdita del beneficio se il contribuente possiede tutti i requisiti sostanziali.
  • Il contribuente deve comunque provare in modo certo la sussistenza dei requisiti dell'agevolazione per il periodo d'imposta interessato.
  • La prova può essere ricavata anche da documenti già in possesso dell'Amministrazione, in applicazione dei principi di collaborazione, buona fede e non duplicazione degli adempimenti.
  • Il principio non consente di ignorare requisiti sostanziali, termini essenziali o obblighi posti a tutela di controlli effettivi; opera soprattutto quando l'adempimento omesso ha funzione informativa e non costitutiva del diritto.
  • L'agevolazione può essere riconosciuta anche in giudizio, se il contribuente dimostra successivamente i fatti agevolativi e non emergono finalità elusive o comportamenti abusivi.
  • La valutazione dipende dal testo della specifica norma o del regolamento: occorre distinguere tra condizioni sostanziali dell'agevolazione e semplici modalità formali di comunicazione.

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