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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12072/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In cassazione l'imputato deduceva vizio di motivazione, sostenendo che la destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata non fosse adeguatamente dimostrata, in mancanza di ulteriori e significative circostanze. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso sostanzialmente reiterativo delle doglianze già prospettate in appello e diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non manifestamente illogica, poiché fondata su plurimi elementi fattuali: la quantità complessiva di stupefacente, la varietà e suddivisione delle sostanze in più involucri/dosi, il possesso della chiave del magazzino in cui la droga era stata rinvenuta e la presenza di bustine in cellophane e di un coltello, tutti indici ritenuti compatibili con la finalità di spaccio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito per detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio, valorizzata dalla Corte in relazione agli indici fattuali della destinazione alla cessione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio per ottenere una lettura più favorevole delle prove, quando la sentenza impugnata abbia reso una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da plurimi elementi indiziari convergenti, quali quantità, varietà e frazionamento delle dosi, disponibilità del luogo di custodia, presenza di materiali per il confezionamento e strumenti compatibili con l'attività di spaccio.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con gli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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