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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14046/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990) con l'aggravante ex art. 416-bis cod. pen. Il ricorrente contestava: 1) la valutazione della gravità indiziaria a suo carico, denunciando travisamento della prova e contraddittorietà nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori (Verderosa, Folliero, Della Malva), che non avrebbero indicato chiaramente che Vincenti operasse per l'associazione; 2) l'erronea individuazione di Vincenti nel soggetto intercettato e soprannominato "Antonio il nero", basata su deduzioni investigative generiche (coincidenza del nome, residenza nella zona di Piazza Libanese, presunta carnagione scura) senza riscontri oggettivi; 3) l'impossibilità materiale di partecipare ad alcuni fatti indicati (una conversazione del 23/01/2018) in ragione di una pregressa detenzione domiciliare; 4) la dedotta insussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa in mancanza della volontà di favorire il sodalizio mafioso, essendo Vincenti un pusher al dettaglio obbligato a rifornirsi e privo di elementi che dimostrino un concreto intento di agevolazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato plurime contraddittorietà nella motivazione del Tribunale del riesame, in particolare sull'individuazione dell'indagato quale "Antonio il nero": l'identificazione si basava su elementi generici e deduttivi (nome, zona di residenza, presunta carnagione) privi di riscontri oggettivi richiesti in fase cautelare (es. intestazione utenze, fonti dichiarative che attestino l'uso del soprannome, altri elementi probatori). I collaboratori, pur indicando che Vincenti fosse dedito allo spaccio, non hanno confermato che svolgesse l'attività per conto dell'associazione. Alla luce di ciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame sui profili evidenziati. Le questioni relative all'attualità delle esigenze cautelari e all'aggravante mafiosa sono state ritenute assorbite in attesa del nuovo accertamento della gravità indiziaria.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    Gli articoli sono richiamati come fondamento delle imputazioni connesse al traffico e alla detenzione di stupefacenti; la Corte ha valutato che, in relazione a tali contestazioni, gli indizi specifici a carico del ricorrente non risultavano sufficientemente concreti e comprovati per sostenere la misura cautelare

  • Codice penale

    art. 416-bis e art. 416-bis.1

    L'art. 416-bis è richiamato per l'aggravante di tipo mafioso; la Corte osserva che l'aggravante richiede, oltre alla destinazione dei proventi al sodalizio, elementi che indichino la volontà o la condotta diretta ad agevolare l'associazione, ma ha ritenuto la valutazione di tale aggravante assorbita in assenza di una preliminare e solida gravità indiziaria sul reato principale

Massime di principio

  • L'identificazione di un indagato attraverso un soprannome nelle intercettazioni richiede riscontri oggettivi (es. intestazioni di utenze, dichiarazioni che attestino l'uso del soprannome, elementi materiali) e non può fondarsi su coincidenze generiche (nome comune, zona di residenza, aspetto fisico).
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate con attenzione: affermazioni generiche o riferite a fatti non coincidenti con il periodo contestato sono insufficienti, da sole, a sostenere la gravità indiziaria necessaria per la custodia cautelare in carcere.
  • In sede cautelare l'accertamento dell'aggravante di agevolazione mafiosa richiede elementi che dimostrino non solo il collegamento economico con il sodalizio, ma anche la volontà o la funzione della condotta finalizzata ad agevolare il gruppo; la mera erogazione di proventi o l'acquisto di sostanza per rifornirsi non sono automaticamente idonei a far scattare l'aggravante.
  • Contraddizioni e carenze nella motivazione del giudice delle misure possono portare all'annullamento della misura cautelare con rinvio per nuovo esame; le questioni sulla necessità attuale della misura e sulle aggravanti possono essere assorbite fino a che non sia ridefinita la gravità indiziaria.
  • Quando emergono elementi che pongono dubbi sull'identificazione o sulla connessione temporale dei fatti, il giudice deve richiedere ulteriori riscontri probatori prima di confermare misure cautelari gravi come la custodia in carcere.

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