Parere n. 1484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, previa istanza cautelare, dalla Ercolino S.r.l.s. contro il Comune di Pescara, la Provincia di Pescara, la Regione Abruzzo, nonché Ica S.r.l. per l’annullamento: a) del provvedimento n. 0122134/2023 del 14 giugno 2023 (datato 9 giugno 2023); b) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ancorchè di data e tenore non conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale di revoca per decadenza della concessione e dell’autorizzazione amministrativa relativa al posteggio n. 8 presso il mercato coperto di Piazza Muzii.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Pescara ha revocato, per decadenza, la concessione e l’autorizzazione al commercio su area pubblica relative al posteggio n. 8. La decadenza è stata motivata dal mancato utilizzo del posteggio per 88 giorni nel 2021, 302 giorni nel 2022 e per ulteriori periodi nel 2023. La ricorrente ha dedotto: a) violazione dell’art. 94 della legge regionale Abruzzo n. 23/2018, sostenendo che l’attività sarebbe stata funzionale almeno per parte dei periodi contestati e che le assenze sarebbero state dovute a problemi di salute e a dissapori con gli altri soci; b) eccesso di potere e violazione dell’art. 97 Cost., per l’antieconomicità della revoca e della successiva riassegnazione del posteggio; c) violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e del principio di buona fede, per non avere il Comune richiesto ulteriori chiarimenti o documentazione dopo la generica comunicazione di motivi di salute; d) diritto all’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 241/1990. È stata altresì proposta istanza cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso il parere che debba essere respinto. Quanto ai primi e terzi motivi, ha affermato che il mancato utilizzo del posteggio per il periodo previsto dalla legge determina una causa di decadenza ex lege, che l’amministrazione si limita ad accertare con un atto di natura ricognitivo-dichiarativa. La decadenza può essere evitata soltanto mediante la tempestiva documentazione delle specifiche cause derogatorie previste dalla normativa o mediante una proroga richiesta motivatamente prima della scadenza del termine. Nel caso concreto, le assenze risultavano superiori ai limiti normativi e le giustificazioni concernenti la salute erano state formulate in modo estremamente sintetico e generico, senza adeguata documentazione. Inoltre, le disposizioni regionali e comunali richiedevano che le assenze fossero comunicate preventivamente e giustificate tempestivamente. Le problematiche interne tra i soci non sono state ritenute riconducibili alle cause derogatorie previste. È stata ritenuta corretta la comunicazione di avvio del procedimento e la fissazione di un termine per presentare controdeduzioni; il Comune aveva esaminato le giustificazioni, reputandole tuttavia inidonee. Il secondo motivo è stato respinto perché, una volta verificatasi la decadenza, il Comune non disponeva di discrezionalità per mantenere in vita la concessione, il cui rilascio e mantenimento sono subordinati alla permanenza di requisiti soggettivi e oggettivi. È stata inoltre richiamata la regola secondo cui, quando un provvedimento è sorretto da più ragioni autonome, è sufficiente la legittimità di una sola di esse. La domanda di indennizzo non è stata accolta, poiché la revoca era conseguenza della decadenza e non esercizio di una scelta discrezionale dell’amministrazione. L’istanza cautelare è stata assorbita, essendo divenuta temporalmente inutile e comunque carente dei requisiti di legge.
Osservazioni
Motivo A - Violazione dell’art. 94 della legge regionale Abruzzo n. 23/2018
Il motivo è infondato. Il mancato utilizzo del posteggio oltre il periodo previsto dalla normativa determina una causa automatica di decadenza, che l’amministrazione deve accertare. Le assenze contestate erano superiori ai limiti normativi e non risultavano adeguatamente giustificate o documentate.
Motivo B - Eccesso di potere e violazione dell’art. 97 Cost.
Il motivo è infondato. La concessione di posteggio su area pubblica non costituisce un diritto incondizionato. Verificatasi la causa di decadenza, il Comune non dispone di discrezionalità per mantenere in vita il titolo, sicché non rileva l’asserita antieconomicità della revoca o della successiva riassegnazione.
Motivo C - Violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990
Il motivo è infondato. Il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento, ha invitato la ricorrente a presentare osservazioni e ha esaminato le giustificazioni ricevute. La genericità delle ragioni di salute dedotte e l’assenza di adeguata documentazione non imponevano ulteriori approfondimenti d’ufficio.
Motivo D - Indennizzo ex art. 21-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 241/1990
La pretesa indennitaria non è fondata, poiché il provvedimento non costituisce una revoca discrezionale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ma l’accertamento della decadenza automatica conseguente al mancato utilizzo del posteggio.
Istanza cautelare
L’istanza è stata assorbita, essendo divenuta temporalmente inutile già al momento del deposito del ricorso e, a maggior ragione, dopo l’ulteriore decorso del tempo; essa risultava inoltre carente dei requisiti di legge.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
revoca del provvedimento amministrativo
La fattispecie esaminata non integra una revoca discrezionale, ma l’accertamento della decadenza del titolo per mancato utilizzo del posteggio.
art. 21-quinquies, comma 1-bis, l. 241/1990
diritto all’indennizzo per il pregiudizio subito
L’indennizzo non è dovuto quando la cessazione del titolo deriva da una decadenza automatica per inadempimento degli obblighi di utilizzo.
art. 29, comma 4, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114
l’autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche è revocata anche nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, salvo assenza per malattia, gravidanza o servizio militare
Il superamento del periodo massimo di mancato utilizzo comporta la decadenza, salvo le specifiche cause derogatorie previste.
art. 94 l.r. Abruzzo 31 agosto 2018, n. 23
il titolo abilitativo è dichiarato decaduto qualora il posteggio non sia utilizzato, senza giustificato motivo, per periodi superiori complessivamente a un mese in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza
La disposizione regionale impone la dichiarazione di decadenza in caso di mancato utilizzo oltre il limite previsto; le assenze derogatorie devono essere adeguatamente giustificate e tempestivamente comunicate.
art. 12, comma 4, lett. b), regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 208 del 17 dicembre 2010
revoca dell’autorizzazione amministrativa in caso di decadenza per mancato utilizzo del posteggio per periodi complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, salvo malattia, gravidanza o servizio militare
La disciplina comunale conferma la conseguenza decadenziale e revocatoria del mancato utilizzo oltre il limite previsto.
art. 10 l. 241/1990
partecipazione procedimentale e presentazione di memorie e documenti
L’obbligo partecipativo è stato rispettato mediante la comunicazione di avvio e l’invito a presentare controdeduzioni; non sussisteva l’obbligo di sollecitare ulteriori chiarimenti a fronte di giustificazioni generiche.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
rapporti tra cittadino e amministrazione improntati ai principi della collaborazione e della buona fede
Il principio non impone all’amministrazione di sostituirsi alla parte nella tempestiva allegazione e documentazione delle cause giustificative dell’assenza.
art. 97 Cost.
buon andamento della pubblica amministrazione
Il principio non consente di mantenere una concessione quando sia intervenuta una causa legale automatica di decadenza.
art. 2, l.r. Abruzzo 14 agosto 2019, n. 24
La disposizione è richiamata quale modifica della legge regionale Abruzzo n. 23/2018 applicabile ratione temporis.
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2206/2021
se un provvedimento amministrativo è sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, a sostenerne la legittimità è sufficiente che sia fondata anche una sola di esse
La fondatezza di una ragione autonoma rende irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure rivolte contro altre ragioni del provvedimento.
Massime di principio
- Il mancato utilizzo di un posteggio commerciale per il periodo previsto dalla legge determina una decadenza ex lege del titolo, che l’amministrazione deve limitarsi ad accertare con atto ricognitivo-dichiarativo.
- Le cause derogatorie al mancato utilizzo del posteggio devono essere specificamente previste, tempestivamente comunicate e adeguatamente documentate; giustificazioni generiche o prodotte tardivamente non impediscono la decadenza.
- Quando il provvedimento di decadenza è vincolato dalla legge, l’amministrazione non dispone di discrezionalità per mantenere in vita la concessione sulla base di considerazioni di convenienza economica o di buon andamento.
- La comunicazione di avvio del procedimento e l’invito a presentare osservazioni soddisfano gli obblighi partecipativi quando l’interessato abbia avuto la possibilità di documentare le proprie ragioni; l’amministrazione non è tenuta a sollecitare ulteriori chiarimenti in presenza di deduzioni generiche.
- L’indennizzo previsto per la revoca di un provvedimento amministrativo non è dovuto quando la cessazione del titolo deriva dall’accertamento di una decadenza automatica per inadempimento del titolare.
- Se un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sostenerlo e rende irrilevanti le censure relative alle altre ragioni.
Revoca per mancato utilizzo di un posteggio commerciale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società esercente commercio su area pubblica contro il Comune di Pescara e altri soggetti, per l’annullamento del provvedimento di revoca della concessione e dell’autorizzazione amministrativa relative a un posteggio presso il mercato coperto di Piazza Muzii.
Premesse e richiesta
La concessione, rilasciata nel luglio 2021, è stata revocata dopo l’accertamento del mancato utilizzo del posteggio per 88 giorni nel 2021 e 302 giorni nel 2022, oltre alla persistenza delle assenze nel 2023. Il procedimento è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del 22 maggio 2023. La società ha giustificato le assenze con generici motivi di salute e con dissapori tra soci, producendo anche documentazione relativa a un ricovero ospedaliero del marzo 2023.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto:
- violazione dell’art. 94 della legge regionale Abruzzo n. 23/2018;
- eccesso di potere e violazione dell’art. 97 Cost., in ragione dell’asserita antieconomicità della revoca;
- violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e del principio di buona fede, per non avere il Comune richiesto ulteriori documenti o chiarimenti;
- diritto all’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 241/1990. È stata inoltre proposta istanza cautelare.
Quadro normativo
L’art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 114/1998 prevede la revoca dell’autorizzazione al commercio su area pubblica in caso di decadenza della concessione per mancato utilizzo del posteggio per oltre quattro mesi in ciascun anno solare, salvo assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
L’art. 94 della legge regionale Abruzzo n. 23/2018, come modificata dalla legge regionale n. 24/2019, stabilisce la decadenza del titolo abilitativo quando il posteggio non sia utilizzato, senza giustificato motivo, per periodi superiori complessivamente a un mese in ciascun anno solare, salvi i casi di malattia o gravidanza. La medesima disciplina è richiamata dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 208 del 17 dicembre 2010, che prevede la revoca in caso di mancato utilizzo per oltre quattro mesi, salvo le cause derogatorie indicate.
Valutazioni sulla decadenza
Il Consiglio di Stato qualifica la decadenza come conseguenza automatica del superamento del periodo massimo di inattività. L’amministrazione non esercita una scelta discrezionale, ma accerta una situazione già prodotta dalla legge. La decadenza può essere evitata soltanto attraverso la tempestiva dimostrazione di una causa derogatoria prevista dalla normativa oppure mediante una proroga richiesta motivatamente prima della scadenza del termine.
Nel caso concreto, la società aveva riconosciuto la chiusura del posteggio almeno dal giugno 2022 al giugno 2023. Le assenze superavano quindi i limiti previsti sia per il 2022 sia per il 2023. Le ragioni di salute erano state rappresentate in modo estremamente sintetico e generico e non erano state adeguatamente documentate per l’intero periodo. Anche la documentazione relativa al ricovero ospedaliero risultava limitata rispetto alla durata complessiva delle assenze. Le controversie tra soci non sono state ritenute riconducibili alle cause derogatorie previste dalla legge.
Il Collegio ha inoltre rilevato che le assenze avrebbero dovuto essere comunicate preventivamente e giustificate tempestivamente, in modo da consentire al Comune di effettuare le valutazioni richieste dalla disciplina derogatoria.
Partecipazione procedimentale
Il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento e ha invitato la società a presentare atti e documenti. Le giustificazioni sono state esaminate, ma ritenute inidonee per genericità e insufficienza. Secondo il parere, l’art. 10 della legge n. 241/1990 non imponeva all’amministrazione di richiedere ulteriori chiarimenti o di supplire all’assenza di una documentazione tempestiva e specifica da parte dell’interessata.
Insussistenza di discrezionalità e domanda di indennizzo
È stata respinta la censura relativa all’antieconomicità della revoca. La concessione di un posteggio su area pubblica non costituisce un diritto incondizionato, ma un titolo soggetto alla permanenza di requisiti e obblighi. Una volta accertata la causa di decadenza, il Comune non può mantenere in vita la concessione per ragioni di convenienza finanziaria o per evitare i costi e i tempi della riassegnazione.
Per la stessa ragione, non è stato riconosciuto l’indennizzo ex art. 21-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 241/1990. Il provvedimento non è una revoca discrezionale adottata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ma l’atto conseguente all’accertamento della decadenza per mancato utilizzo del posteggio.
Regola sulle ragioni autonome del provvedimento
Il parere richiama Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2206/2021, secondo cui, quando un provvedimento è fondato su più ragioni autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sostenerlo. Le censure rivolte contro le altre ragioni diventano quindi irrilevanti per difetto di interesse.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso il parere che debba essere respinto. L’istanza cautelare è stata assorbita perché divenuta temporalmente inutile già al momento del deposito del ricorso e, comunque, dopo l’ulteriore decorso del tempo, oltre a risultare priva dei requisiti di legge.
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