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Ordinanza

Ordinanza n. 606/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024, avente ad oggetto "Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'Istituto delle Funzioni di cui all'art. 8-sexies del D.Lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2024", ed atti preordinati, conseguenziali e connessi B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della D.G.R. Lombardia n. XII/4266 in data 30.04.2025 ed atti connessi.

Giustizia amministrativa202402921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024 sui criteri di finanziamento delle attività e dei servizi ai sensi dell'art. 8-sexies del d.lgs. 502/1992, nonché D.G.R. Lombardia n. XII/4266 del 30 aprile 2025, impugnata con motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'annullamento di due deliberazioni della Regione Lombardia riguardanti i criteri per la definizione delle attività e dei servizi da finanziare mediante l'istituto previsto dall'art. 8-sexies del d.lgs. 502/1992. Il TAR, non definendo ancora il merito, ha ritenuto necessario acquisire aggiornamenti sulla vicenda. Ha quindi richiesto alla ricorrente di dichiarare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, di riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti, di indicare l'eventuale necessità di attività istruttoria e l'esistenza di ricorsi connessi o aventi ad oggetto le medesime questioni. Ha inoltre richiesto all'amministrazione intimata o resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.

La decisione

Il TAR ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione. La ricorrente dovrà depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria e nelle forme del processo amministrativo telematico, una memoria con la dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse, gli aggiornamenti sulla vicenda, gli eventuali atti sopravvenuti, le indicazioni sull'esigenza di istruttoria e sui giudizi connessi. L'amministrazione dovrà fornire chiarimenti documentati e aggiornati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove non già depositati. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., fino alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull'annullamento degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 8-sexies d.lgs. 502/1992

    È la disposizione richiamata quale base normativa delle deliberazioni regionali sui criteri di finanziamento delle attività e dei servizi sanitari; l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione sostanziale.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'acquisizione di elementi utili alla decisione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti; l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse può concorrere alla dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali relative agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutata come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse attuale alla decisione, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento processuale può essere valutato, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di una controversia non ancora definita, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per acquisire aggiornamenti sulla vicenda, sugli atti sopravvenuti, sull'eventuale connessione con altri giudizi e sulla permanenza dell'interesse alla decisione, rinviando ogni valutazione definitiva sul merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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