Ordinanza n. 606/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024, avente ad oggetto "Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'Istituto delle Funzioni di cui all'art. 8-sexies del D.Lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2024", ed atti preordinati, conseguenziali e connessi B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della D.G.R. Lombardia n. XII/4266 in data 30.04.2025 ed atti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024 sui criteri di finanziamento delle attività e dei servizi ai sensi dell'art. 8-sexies del d.lgs. 502/1992, nonché D.G.R. Lombardia n. XII/4266 del 30 aprile 2025, impugnata con motivi aggiunti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento di due deliberazioni della Regione Lombardia riguardanti i criteri per la definizione delle attività e dei servizi da finanziare mediante l'istituto previsto dall'art. 8-sexies del d.lgs. 502/1992. Il TAR, non definendo ancora il merito, ha ritenuto necessario acquisire aggiornamenti sulla vicenda. Ha quindi richiesto alla ricorrente di dichiarare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, di riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti, di indicare l'eventuale necessità di attività istruttoria e l'esistenza di ricorsi connessi o aventi ad oggetto le medesime questioni. Ha inoltre richiesto all'amministrazione intimata o resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione. La ricorrente dovrà depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria e nelle forme del processo amministrativo telematico, una memoria con la dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse, gli aggiornamenti sulla vicenda, gli eventuali atti sopravvenuti, le indicazioni sull'esigenza di istruttoria e sui giudizi connessi. L'amministrazione dovrà fornire chiarimenti documentati e aggiornati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove non già depositati. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., fino alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull'annullamento degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
È la disposizione richiamata quale base normativa delle deliberazioni regionali sui criteri di finanziamento delle attività e dei servizi sanitari; l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione sostanziale.
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'acquisizione di elementi utili alla decisione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti; l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse può concorrere alla dichiarazione di improcedibilità.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali relative agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutata come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse attuale alla decisione, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento processuale può essere valutato, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia non ancora definita, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per acquisire aggiornamenti sulla vicenda, sugli atti sopravvenuti, sull'eventuale connessione con altri giudizi e sulla permanenza dell'interesse alla decisione, rinviando ogni valutazione definitiva sul merito.
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