Sentenza n. 288/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari: - del decreto del Sindaco del Comune di Spoltore n. 17 del 9 aprile 2026, con cui è stato indetto, per il giorno di domenica 14 giugno 2026, il referendum consultivo comunale recante il quesito: “Siete favorevoli alla prosecuzione del processo di fusione per la costituzione del nuovo Comune denominato ‘Pescara’ che comporterà la soppressione del Comune di Spoltore?”; nonché, ove e in quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare: - della deliberazione del Consiglio comunale di Spoltore n. 11 del 31 marzo 2026, avente ad oggetto “Richiesta indizione referendum consultivo ai sensi dell’art. 28 del Regolamento degli istituti di partecipazione”, unitamente alla relazione illustrativa allegata sub “B” ed ai pareri di regolarità amministrativa, tecnica e contabile; - del verbale n. 2/2026 del 25 marzo 2026 del Comitato dei Garanti, recante giudizio favorevole di legittimità sul quesito referendario; - della determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 133 del 26 marzo 2026, di accertamento della disponibilità economica e finanziaria a copertura della consultazione; per quanto occorrer possa, - della deliberazione del Consiglio comunale di Spoltore n. 1 del 29 gennaio 2026, recante “L.R. n. 13/2023 Istituzione del nuovo Comune di Pescara; Richiesta provvedimenti”, nella parte in cui ha impegnato il Consiglio a richiedere al Sindaco l’indizione di un referendum consultivo sull’“interruzione del processo di fusione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto sindacale di indizione di referendum consultivo comunale sulla prosecuzione del processo di fusione per la costituzione del nuovo Comune di Pescara, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione e cittadini)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Comune di Spoltore ha indetto, ai sensi dell’art. 8 TUEL e della disciplina comunale sulla partecipazione, un referendum consultivo avente a oggetto la prosecuzione del processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Hanno dedotto, tra l’altro, l’incompetenza assoluta e la carenza di potere del Comune, poiché l’istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle relative circoscrizioni rientrano nella competenza esclusiva della Regione; la violazione dell’art. 8, comma 4, TUEL e delle norme statutarie e regolamentari comunali, in quanto il quesito non riguarderebbe una materia di esclusiva competenza locale; l’illegittimità derivata del giudizio favorevole espresso dal Comitato dei Garanti; l’assenza di un interesse pubblico e l’uso improprio di risorse pubbliche; la violazione del principio di gerarchia delle fonti, del contrarius actus e dei principi di leale collaborazione; nonché ulteriori profili di violazione dell’art. 8 TUEL, difetto di motivazione, travisamento, contraddittorietà, illogicità e sviamento. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che il referendum non avrebbe inciso direttamente sul processo di fusione, e ha chiesto comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la propria giurisdizione, ritenendo che gli atti di indizione del referendum consultivo siano atti amministrativi, non politici, e che le posizioni coinvolte abbiano consistenza di interesse legittimo. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità: l’indizione del referendum era idonea a porre concretamente in pericolo il processo di fusione e l’interesse statutario dell’associazione, oltre a incidere direttamente sulla posizione dei cittadini residenti nei Comuni interessati, senza che fosse necessario attendere l’esito della consultazione. Nel merito, il Collegio ha accolto le prime due censure, ritenute connesse e assorbenti. L’art. 133, comma 2, Cost., l’art. 15 TUEL e la disciplina regionale abruzzese riservano alla Regione la competenza sull’istituzione di nuovi Comuni e sulle fusioni, prevedendo uno specifico referendum consultivo regionale rivolto all’intera popolazione interessata. Il referendum comunale ex art. 8 TUEL è invece limitato a materie di esclusiva competenza locale e non può essere utilizzato per rimettere in discussione, unilateralmente e con riferimento a un solo Comune, una fusione già sottoposta al referendum regionale, il cui esito è stato recepito nella legislazione regionale. Il Comune di Spoltore ha quindi agito in carenza di potere, incidendo su una materia di competenza regionale e coinvolgendo gli interessi degli altri Comuni interessati. Il quesito comunale si sovrapponeva inoltre a quello del referendum regionale già svolto e risultava funzionale all’obiettivo, estraneo alla causa tipica dell’istituto, di interrompere il processo di fusione previsto dalla legge regionale. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento di tutti gli atti impugnati; le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 133, comma 2, Cost.
sentite le popolazioni interessate
Attribuisce in via esclusiva alle Regioni la competenza sull’istituzione di nuovi Comuni e sulla modifica delle relative circoscrizioni e denominazioni, imponendo la consultazione delle popolazioni interessate.
art. 15 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale
Conferma la competenza regionale sulle modifiche delle circoscrizioni comunali e sulle fusioni, secondo le forme partecipative previste dalla legislazione regionale.
art. 8 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
materie di esclusiva competenza locale
Il referendum consultivo comunale è circoscritto a questioni di dimensione esclusivamente locale e non può essere utilizzato per incidere su fusioni o istituzioni di nuovi Comuni riservate alla competenza regionale.
art. 8, comma 4, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
La consultazione comunale contestata non rispettava il limite della competenza esclusivamente locale.
art. 78 Statuto della Regione Abruzzo
Riserva alla legge regionale la disciplina delle forme di referendum consultivo relative alle popolazioni interessate.
artt. 25-30 l.r. Abruzzo 44/2007
Disciplina il referendum consultivo regionale previsto per i procedimenti di fusione e attribuisce agli organi regionali la proposta, l’approvazione e l’indizione della consultazione.
art. 10, comma 1, l.r. Abruzzo 143/1997
Prevede che la fusione dei Comuni sia disposta con legge regionale.
l.r. Abruzzo 13/2023
Ha istituito il nuovo Comune di Pescara e disciplina il processo di fusione in corso, già preceduto dal referendum regionale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio cautelare.
Massime di principio
- L’istituzione di nuovi Comuni, la fusione di Comuni contermini e la modifica delle relative circoscrizioni e denominazioni rientrano nella competenza esclusiva regionale e devono essere disciplinate mediante legge regionale, previa consultazione delle popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale.
- Il referendum consultivo comunale previsto dall’art. 8 TUEL può riguardare soltanto materie di esclusiva competenza locale e non può essere utilizzato per consultare l’elettorato su una fusione comunale, poiché tale materia presenta una dimensione sovracomunale e regionale.
- Dopo lo svolgimento del referendum regionale previsto dall’art. 133, comma 2, Cost. e dall’art. 15 TUEL e la proclamazione del relativo risultato, si esaurisce il potere di indire la consultazione su quella specifica fusione; il singolo Comune non può indire unilateralmente un referendum comunale che si sovrapponga o contrasti con quello regionale già svolto.
- L’indizione di un referendum comunale è illegittima per carenza di potere quando, pur formalmente riferita a una consultazione locale, mira a interferire con un procedimento di fusione riservato alla Regione e a rimettere in discussione l’esito di una precedente consultazione delle popolazioni interessate.
- L’interesse a ricorrere contro l’indizione di una consultazione referendaria sussiste quando l’atto, anche prima dello svolgimento del referendum e indipendentemente dal suo esito, pone concretamente in pericolo o ritarda il bene-interesse perseguito dal ricorrente e interferisce con un procedimento amministrativo in corso.
- Gli atti degli enti territoriali relativi all’indizione di referendum consultivi sono atti amministrativi, non atti politici, e sono pertanto sindacabili dal giudice amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →