Sentenza n. 5194/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di sanatoria edilizia per un locale ad uso deposito
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava il diniego comunale di sanatoria relativo a un locale di circa 185 mq, sostenendo anzitutto la violazione del contraddittorio procedimentale, poiché il provvedimento finale avrebbe introdotto o specificato ragioni non adeguatamente rappresentate nel preavviso di rigetto, concernenti la qualificazione del manufatto come pertinenza, il rigetto della sanatoria dell’abitazione principale e le risultanze del verbale della polizia municipale. Deduceva inoltre l’erroneità della qualificazione del manufatto, affermandone la natura di pertinenza o locale di sgombero, invocava la circolare n. 2699 del 2005 e sosteneva di avere diritto al rilascio del titolo in sanatoria. Contestava infine il rilievo attribuito al rigetto della sanatoria dell’immobile principale e la violazione della disciplina del condono edilizio del 2003. Il Comune non si è costituito in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha escluso la violazione del contraddittorio procedimentale: il diniego definitivo non può fondarsi su ragioni del tutto nuove e non desumibili dal preavviso, ma non è richiesta una corrispondenza integrale tra preavviso e provvedimento finale. L’amministrazione può precisare nel diniego le proprie ragioni, anche per replicare alle osservazioni del privato, purché non introduca profili radicalmente nuovi. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che l’appellante non aveva confutato adeguatamente l’eccedenza volumetrica rispetto all’abitazione principale né fornito elementi idonei a superare le risultanze del verbale della polizia municipale sull’utilizzo del manufatto come deposito ortofrutticolo. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto legittimo il rilievo secondo cui gli interventi su manufatti abusivi non sanati né condonati conservano l’illegittimità dell’opera principale, anche se astrattamente riconducibili a manutenzione, ristrutturazione o realizzazione di pertinenze, sicché non può essere consentita la prosecuzione o il completamento dell’abuso. In ogni caso, il manufatto eccedeva il limite volumetrico del 30% previsto dal condono del 2003 per gli immobili pertinenziali, non ricorrevano i presupposti per il consolidamento del silenzio-assenso e ostava anche un vincolo idrogeologico connesso alla vicinanza a un corso d’acqua. È stato inoltre rilevato che la sanatoria dell’immobile principale era stata respinta. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 380/2001
in quanto eccedente il 20% del volume dell’abitazione principale
Il manufatto non può essere qualificato come pertinenza edilizia quando supera il limite volumetrico indicato dalla disposizione richiamata.
legge n. 241/1990
Il provvedimento finale non può fondarsi su ragioni completamente nuove rispetto al preavviso di rigetto, ma non è necessaria una totale coincidenza tra i due atti; l’amministrazione può precisare le proprie ragioni e controargomentare alle osservazioni del privato.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto assicura il contraddittorio procedimentale, senza impedire all’amministrazione di articolare e puntualizzare nel provvedimento finale le motivazioni già riconducibili ai rilievi comunicati.
legge n. 326/2003
ammette il condono delle sole opere non residenziali che non abbiano comportato un ampliamento superiore al 30% delle opere preesistenti
Il condono non è applicabile al manufatto pertinenziale quando l’ampliamento supera il limite volumetrico del 30% previsto dalla disciplina del 2003.
d.l. n. 269/2003
limite del 30% ammesso dalla legge del 2003 ai fini del condono per gli immobili pertinenziali
L’eccedenza volumetrica rispetto al limite del 30% impedisce il condono dell’abuso pertinenziale.
art. 3, comma 1, d.P.R. 380/2001
La qualificazione edilizia dell’opera come pertinenza è subordinata al rispetto dei presupposti normativi, tra cui il limite volumetrico richiamato dal giudice.
Massime di principio
- Nel procedimento avviato a seguito di preavviso di rigetto, il provvedimento finale non può essere fondato su ragioni del tutto nuove e non ricavabili dall’atto endoprocedimentale, perché ciò violerebbe il contraddittorio; tuttavia, non è richiesta una corrispondenza integrale tra preavviso e diniego, potendo l’amministrazione precisare le proprie ragioni e replicare alle osservazioni del privato.
- Un manufatto abusivo non sanato né condonato mantiene il carattere di illegittimità anche per gli interventi successivi che, considerati isolatamente, sarebbero qualificabili come manutenzione, ristrutturazione, risanamento o realizzazione di pertinenze; tali interventi non possono quindi consentire la prosecuzione o il completamento dell’opera abusiva.
- Il condono edilizio per opere pertinenziali non è concedibile quando l’ampliamento supera il limite volumetrico previsto dalla disciplina applicabile, anche se il proprietario qualifica il manufatto come locale di sgombero o pertinenza.
- Il silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria non può consolidarsi in assenza dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge e quando sussistano condizioni ostative, tra cui i vincoli ambientali o idrogeologici richiamati nel provvedimento.
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