Sentenza del 31/05/2021 n. 775 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - Credito - Omessa dichiarazione - Disconoscimento - Illegittimo - Prova dell'avvenuto pagamento - Rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto illegittimo il disconoscimento operato dall'Amministrazione: è sufficiente la dimostrazione dell'effettivo versamento dell'imposta in eccesso per riconoscere il credito IVA e il conseguente diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione. L'omessa presentazione della dichiarazione e la mancata esposizione formale del credito non possono, da sole, impedire il riconoscimento se è provato il pagamento eccedente
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha negato il riconoscimento del credito IVA sostenendo che il contribuente non aveva presentato la dichiarazione e non aveva esposto il credito; il contribuente ha invece prodotto prova dell'avvenuto versamento dell'imposta in misura superiore a quanto dovuto. La questione era se la prova del pagamento potesse comunque garantire il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione nonostante l'omessa dichiarazione
Norme richiamate
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (norme sull'IVA)
La sentenza afferma che, nell'ambito delle norme IVA, il diritto al credito derivante da versamenti eccedenti si fonda sulla prova dell'effettivo pagamento; pertanto l'Amministrazione non può disconoscere il credito esclusivamente per ragioni formali quali l'omessa dichiarazione, salvo casi in cui ricorra frode o sia assente qualsiasi prova del versamento
Massime di principio
- La prova dell'avvenuto versamento in eccesso è elemento essenziale e può prevalere sulla mancata esposizione formale del credito in dichiarazione
- L'amministrazione finanziaria non può disconoscere automaticamente il credito per mere irregolarità formali (es. omissione della dichiarazione) se il contribuente dimostra il pagamento eccedente
- Il contribuente deve conservare e produrre documentazione probatoria dei versamenti (ricevute, bonifici, quietanze) per far valere il credito
- Rimangono salve eccezioni in presenza di frode, simulazione o assenza totale di prova del versamento; in tali casi l'AF può legittimamente contestare il credito
- In pratica, se l'AF nega il credito per omissioni formali, il contribuente può agire giudizialmente esibendo la prova del pagamento per ottenere il rimborso o la compensazione; tuttavia è consigliabile regolarizzare la posizione dichiarativa per evitare contestazioni procedurali
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