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Sentenza

Sentenza del 31/05/2021 n. 775 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - Credito - Omessa dichiarazione - Disconoscimento - Illegittimo - Prova dell'avvenuto pagamento - Rileva

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto illegittimo il disconoscimento operato dall'Amministrazione: è sufficiente la dimostrazione dell'effettivo versamento dell'imposta in eccesso per riconoscere il credito IVA e il conseguente diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione. L'omessa presentazione della dichiarazione e la mancata esposizione formale del credito non possono, da sole, impedire il riconoscimento se è provato il pagamento eccedente

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione ha negato il riconoscimento del credito IVA sostenendo che il contribuente non aveva presentato la dichiarazione e non aveva esposto il credito; il contribuente ha invece prodotto prova dell'avvenuto versamento dell'imposta in misura superiore a quanto dovuto. La questione era se la prova del pagamento potesse comunque garantire il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione nonostante l'omessa dichiarazione

Norme richiamate

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (norme sull'IVA)

    La sentenza afferma che, nell'ambito delle norme IVA, il diritto al credito derivante da versamenti eccedenti si fonda sulla prova dell'effettivo pagamento; pertanto l'Amministrazione non può disconoscere il credito esclusivamente per ragioni formali quali l'omessa dichiarazione, salvo casi in cui ricorra frode o sia assente qualsiasi prova del versamento

Massime di principio

  • La prova dell'avvenuto versamento in eccesso è elemento essenziale e può prevalere sulla mancata esposizione formale del credito in dichiarazione
  • L'amministrazione finanziaria non può disconoscere automaticamente il credito per mere irregolarità formali (es. omissione della dichiarazione) se il contribuente dimostra il pagamento eccedente
  • Il contribuente deve conservare e produrre documentazione probatoria dei versamenti (ricevute, bonifici, quietanze) per far valere il credito
  • Rimangono salve eccezioni in presenza di frode, simulazione o assenza totale di prova del versamento; in tali casi l'AF può legittimamente contestare il credito
  • In pratica, se l'AF nega il credito per omissioni formali, il contribuente può agire giudizialmente esibendo la prova del pagamento per ottenere il rimborso o la compensazione; tuttavia è consigliabile regolarizzare la posizione dichiarativa per evitare contestazioni procedurali

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