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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5352 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la validità della notificazione della cartella di pagamento relativa a IRPEG-ILOR 1990. La CTR della Sicilia aveva ritenuto inesistente la notifica perché la relata riportata sulla copia della cartella consegnata al destinatario risultava illeggibile e non indicava chiaramente notificatore, destinatario, data e modalità di consegna. La concessionaria ha sostenuto che la relata originale, prodotta in giudizio, era leggibile, che la procedura notificatoria era stata regolarmente eseguita mediante deposito presso la Casa Comunale e successivo avviso con raccomandata, e che la cartella era stata comunque tempestivamente impugnata dal rappresentante dell'associazione. Il motivo decisivo riguardava quindi la violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. e la possibilità di sanare o considerare valida la notificazione quando essa abbia raggiunto il proprio scopo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti il primo e il secondo. Ha stabilito che non vi era inesistenza della notificazione, poiché l'atto era stato consegnato secondo una procedura riferibile al destinatario e l'avviso di deposito era stato ricevuto personalmente dal legale rappresentante, che aveva tempestivamente impugnato la cartella. L'eventuale illeggibilità o mancanza della relata sulla copia consegnata costituiva una mera irregolarità, non una causa di nullità o inesistenza, anche perché la relata apposta sull'originale risultava leggibile e documentava gli adempimenti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR della Sicilia, che dovrà esaminare le questioni di merito rimaste non valutate e decidere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    La disposizione disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. Nel caso concreto, la Corte ha escluso che le irregolarità contestate integrassero un'inesistenza della notificazione.

  • Codice di procedura civile, art. 139

    La norma riguarda le modalità di notificazione presso il destinatario e le persone abilitate a ricevere l'atto. La procedura descritta dalla concessionaria prevedeva, in caso di irreperibilità, il deposito presso la Casa Comunale e il successivo avviso.

  • Codice di procedura civile, art. 145

    La disposizione disciplina la notificazione alle persone giuridiche e agli enti. La Corte ha ritenuto che la notificazione fosse comunque riferibile all'associazione destinataria.

  • Codice di procedura civile, art. 148

    La relazione di notificazione deve documentare le modalità dell'adempimento. Secondo la Corte, ai fini della verifica della regolarità assume rilievo principale la relata apposta sull'originale dell'atto; l'eventuale omissione o illeggibilità sulla copia consegnata, in assenza di contestazioni sull'effettiva notificazione, costituisce mera irregolarità.

  • Codice di procedura civile, art. 156, comma 3

    La nullità di un atto non può essere pronunciata quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. La tempestiva impugnazione della cartella da parte del rappresentante dell'associazione ha dimostrato il raggiungimento dello scopo della notificazione.

  • Codice di procedura civile, art. 157

    La norma riguarda la rilevabilità e la sanatoria delle nullità processuali. È applicabile alle notificazioni nulle o irregolari, ma non alle notificazioni realmente inesistenti.

  • Codice di procedura civile, art. 160

    Disciplina le nullità della notificazione. La Corte ha distinto la nullità, eventualmente sanabile, dall'inesistenza, configurabile solo quando manchino completamente gli elementi essenziali del procedimento notificatorio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    È stato invocato per denunciare l'omessa motivazione della CTR su elementi decisivi, quali la relata originale e l'avvenuta ricezione dell'avviso. Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del terzo.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 17914/2007

    La pronuncia è richiamata per distinguere la nullità, sanabile quando l'atto raggiunge il suo scopo, dall'inesistenza della notificazione, che non può essere sanata.

Massime di principio

  • L'inesistenza della notificazione ricorre solo in casi estremi, quando l'atto sia consegnato a una persona o in un luogo totalmente estranei al destinatario oppure manchi del tutto il procedimento notificatorio previsto dalla legge.
  • L'illeggibilità, incompletezza o mancata riproduzione della relata sulla copia consegnata al destinatario non determina automaticamente l'inesistenza della notifica, soprattutto se la relata sull'originale è presente e leggibile.
  • Quando il destinatario riceve l'atto o l'avviso secondo una procedura riconducibile alla legge e propone tempestivamente opposizione, ciò normalmente dimostra che la notificazione ha raggiunto il proprio scopo.
  • La contestazione deve riguardare concretamente l'effettiva notificazione e le modalità essenziali della stessa; una contestazione meramente formale sulla copia della relata può integrare solo un'irregolarità.
  • La distinzione tra nullità e inesistenza è decisiva: la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo, mentre l'inesistenza non è sanabile mediante l'impugnazione dell'atto.
  • In caso di contrasto tra la copia consegnata e l'originale, il giudice deve esaminare l'originale della relata e la documentazione complessiva della procedura, non limitarsi alla sola copia eventualmente illeggibile.

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