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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13498/2020 del 02/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell’ICI versata dall’ente non profit per le annualità 2002, 2003 e 2004, in esecuzione di avvisi di accertamento relativi a tre immobili censiti nelle categorie catastali B/1, B/5 e B/7. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 1097 del 2 maggio 2017, aveva riconosciuto il rimborso per gli immobili B/1 e B/7, ritenuti rispettivamente utilizzati come museo e come luogo di culto o cappella, e lo aveva negato per l’immobile B/5, sottoposto a ristrutturazione e non utilizzato. L’ente ha proposto ricorso principale con due motivi: ha denunciato, anzitutto, la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che una precedente sentenza passata in giudicato, relativa all’ICI 2005, avesse accertato l’esenzione per tutti gli immobili e dovesse valere anche per le annualità precedenti; ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, contestando che l’immobile B/5 potesse considerarsi inutilizzato solo perché interessato da lavori di ristrutturazione e dall’insediamento di un cantiere. Il Comune ha proposto ricorso incidentale, denunciando la violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992 per il riconoscimento dell’esenzione relativa all’immobile B/7: secondo il Comune, l’immobile risultava indicato sul sito dell’ente come non visitabile perché in restauro e la dichiarazione del parroco non precisava se e quando fosse stato utilizzato nei singoli periodi d’imposta.

La decisione

La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Il primo motivo dell’ente è stato rigettato perché la precedente sentenza relativa al 2005 conteneva considerazioni giuridiche, ma non accertamenti su fatti relativi all’uso degli immobili; solo gli accertamenti fattuali su elementi costitutivi tendenzialmente permanenti possono fare stato per annualità diverse, mentre l’utilizzo concreto è suscettibile di variazione. La Corte ha inoltre ribadito che, ai fini dell’esenzione ICI prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), rileva l’utilizzo concreto e attuale dell’immobile per una finalità agevolata; un mancato utilizzo può essere irrilevante solo se la sua causa non indica il venir meno della strumentalità del bene alle attività protette. Il secondo motivo dell’ente è stato dichiarato inammissibile perché contraddittorio: affermava che il fabbricato in ristrutturazione non era utilizzato, ma che non poteva per questo dirsi inutilizzato, senza formulare una censura idonea contro la decisione. La Corte ha aggiunto che incombe su chi invoca l’esenzione l’onere di allegare e provare i relativi presupposti. Il motivo incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie; la qualificazione della cappella come utilizzata per fini di culto, in quanto destinata al culto e mai sconsacrata, è stata ritenuta applicazione dell’art. 7. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di entrambe le parti, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Solo statuizioni su fatti possono (come quelle relative a fatti costitutivi della fattispecie di esenzione insuscettivi di modifica nel tempo) fare stato in un giudizio diverso.

    Il giudicato esterno può vincolare un giudizio relativo a diverse annualità d’imposta quanto ad accertamenti fattuali su elementi costitutivi tendenzialmente permanenti, ma non quanto a mere considerazioni giuridiche né a fatti variabili nel tempo.

  • art. 324 c.p.c.

    Solo statuizioni su fatti possono (come quelle relative a fatti costitutivi della fattispecie di esenzione insuscettivi di modifica nel tempo) fare stato in un giudizio diverso.

    La definitività della precedente decisione non attribuisce efficacia vincolante alle sue argomentazioni in diritto; l’efficacia di giudicato rilevante per un diverso giudizio riguarda le statuizioni su fatti che abbiano i requisiti indicati dalla Corte.

  • art. 113 c.p.c.

    Le considerazioni in diritto, al contrario, possono indirizzare il convincimento ma, visto l’art. 113 c.p.c., mai possono assumere efficacia vincolante di giudicato.

    Le valutazioni giuridiche contenute in una precedente sentenza possono orientare il giudice di un diverso giudizio, ma non lo vincolano come giudicato.

  • art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992

    Merita per completezza aggiungere, quanto alla capacità di indirizzo della specifica considerazione svolta dalla sentenza 245/2008, che, per orientamento consolidato di questa Corte (v., ad es., Cass. 13542 del 01/07/2016 e in particolare Cass. 20516 del 12/10/2016), ai fini dell’esenzione, rileva l’utilizzo concreto ed attuale dell’immobile per una delle finalità agevolate.

    L’esenzione ICI richiede, in via generale, l’utilizzo concreto e attuale dell’immobile per una delle finalità agevolate. Il mancato utilizzo può non essere ostativo solo quando la sua causa non segnali la cessazione della strumentalità del bene rispetto a tali attività.

  • art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992

    La ratio della decisione è espressa nelle conclusioni della citata sentenza, laddove, a seguito di una lettura integrata dei commi 1 (in particolare del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i) e 2, si stabilisce che “l’esenzione non spetta qualora l’immobile perda il carattere di strumentalità all’esercizio delle attività considerate oppure esca dalla sfera di disponibilità del soggetto non profit”: è su questa base, e in difetto di un accertamento di fatto che autorizzi una diversa opinione, che la Corte ritiene corretta quella espressa dal giudice di merito che ha ritenuto che ai fini dell’esenzione “debba (comunque) prevalere la destinazione, restando irrilevante l’eventuale impossibilità temporanea di utilizzo effettivo”.

    La perdita della strumentalità dell’immobile alle attività agevolate o l’uscita del bene dalla disponibilità dell’ente non profit esclude l’esenzione. In assenza di tali circostanze, l’impossibilità temporanea di utilizzo effettivo può risultare irrilevante, se la destinazione agevolata permane.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e del controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuti.

    In caso di rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e del controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuti.

    L’importo aggiuntivo indicato dalla Corte è pari a quello dovuto per il ricorso o per il ricorso incidentale, secondo quanto previsto dal comma richiamato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su un’annualità d’imposta può estendersi ad annualità diverse soltanto per accertamenti fattuali relativi a elementi costitutivi della fattispecie impositiva o agevolativa tendenzialmente permanenti; non vincola rispetto a mere considerazioni giuridiche né rispetto a fatti suscettibili di mutare nel tempo.
  • Ai fini dell’esenzione ICI prevista per gli immobili degli enti non profit destinati alle attività agevolate, rileva di regola l’utilizzo concreto e attuale dell’immobile per una di tali finalità.
  • Il mancato utilizzo effettivo può non precludere l’esenzione quando dipenda da una causa temporanea che non comporti la cessazione della strumentalità dell’immobile alle attività agevolate, purché il bene resti nella disponibilità dell’ente; l’esenzione non spetta se tale strumentalità viene meno o l’immobile esce dalla disponibilità dell’ente.
  • Chi invoca un’esenzione tributaria deve allegare e provare la sussistenza dei relativi presupposti applicativi.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.

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