Sentenza del 21/02/2023 n. 5431 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 33/24/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato l'opposizione del contribuente avverso avviso di iscrizione ipotecaria n. (---). Il ricorrente aveva articolato otto motivi di ricorso contro l'iscrizione ipotecaria e il rigetto dell'opposizione
La decisione
Il ricorrente ha successivamente dichiarato rinuncia al ricorso dopo aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 145/2018 (commi 184 e 185) e l'Agenzia delle Entrate ha attestato l'integrale pagamento dei debiti oggetto della definizione. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia/definizione, ritenendo completa la procedura di definizione e prodotta la documentazione attestante il pagamento. Ha inoltre rilevato che la rinuncia non richiede accettazione della controparte e ha confermato la persistenza dello ius postulandi del difensore della società di riscossione estinta fino a sua eventuale sostituzione. Le spese di giudizio sono a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
L. 31 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 184 e 185
Predisposizione della procedura di definizione agevolata cui il contribuente ha aderito per ottenere lo stralcio/definizione dei debiti, con conseguente estinzione della controversia una volta perfezionato il pagamento
L. 31 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 198
Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, commi 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 14-bis , 18 , 19 e 20 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
Rinvio, per gli aspetti residui, alle disposizioni del D.L. n. 119/2018 applicabili alla definizione agevolata
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, comma 6
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati
Per dichiarare estinto il giudizio è necessario il perfezionamento della definizione agevolata e la produzione della documentazione che dimostri l'effettivo pagamento
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1
Ha disposto la successione ex lege delle società di riscossione nell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; la Corte osserva che tale successione non ha privato il procuratore già costituito dello ius postulandi fino alla sua sostituzione
Art. 85 c.p.c. (perpetuatio dell'ufficio del difensore)
Principio della 'perpetuatio' che consente al difensore della parte estinta di continuare a rappresentarla in giudizio fino a eventuale sostituzione
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata e l'effettivo pagamento attestato dall'Amministrazione comportano l'estinzione del giudizio pendente relativo ai debiti definiti, purché sia prodotta la relativa documentazione
- La rinuncia al ricorso da parte del contribuente è un atto unilaterale che non richiede l'accettazione della controparte per produrre i suoi effetti
- La successione tra enti o la riorganizzazione dell'agente della riscossione non invalida gli atti processuali già compiuti: il procuratore già costituito mantiene lo ius postulandi fino a sostituzione
- Per ottenere la declaratoria di estinzione è necessario che la definizione sia effettivamente perfezionata e che sia documentato il pagamento integrale previsto dalla procedura agevolata
- Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, anche in caso di estinzione per definizione/rinuncia
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