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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 81/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per il trasporto illecito di oltre 223 kg di hashish (artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R. 9.10.1990 n.309) e, per Boukrab, anche il possesso di carta d'identità falsa (art. 497-bis c.p.). Boukrab contestava altresì la legittimità dell'ordinanza di "correzione di errore materiale" con cui il G.I.P. dell'8.1.2020 aveva invertito i nominativi nel dispositivo pubblicato in udienza il 10.10.2019, determinando un aumento della pena a suo carico senza contraddittorio; lamentava inoltre la mancata esclusione della recidiva reiterata e l'illegittimo aumento di pena ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p.. Jemmal denunciava la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata prevalenza delle attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990.

La decisione

Per Jemmal Hamid il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché aspecifico; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Per Boukrab Aziz il ricorso è stato parzialmente accolto: la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado e la successiva correzione dell'8.1.2020, ritenendo che la cosiddetta correzione di errore materiale avesse sostanzialmente modificato il contenuto decisorio (aumento della pena) senza contraddittorio; ne è conseguito il ripristino della pena originaria indicata nel dispositivo letto in udienza (3 anni di reclusione e 14.000 euro di multa). I motivi relativi a recidiva e aumento di pena sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73, comma 4; art. 80)

    Norme sulla normativa sugli stupefacenti: i giudici hanno ritenuto configurato il reato di trasporto illecito di notevoli quantitativi di hashish e hanno valutato l'aggravante di cui all'art. 80 nella determinazione della pena

  • Codice penale (art. 497-bis)

    Rilevato il reato di possesso di documenti di identificazione falsi, contestato solo a Boukrab

  • Codice penale (art. 63, comma 4)

    Disciplina dell'aumento di pena per recidiva: la questione è stata sollevata ma poi assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla correzione di errore materiale

  • Codice penale (artt. 69 e 133)

    Riguardano le circostanze attenuanti e la determinazione della pena; la mancata concessione delle attenuanti generiche a Jemmal è stata ritenuta adeguatamente motivata dai giudici di merito

  • Codice di procedura penale (art. 125, 127, 130, 178, 546, 616)

    Art.130 (correzione di errori materiali) è stato al centro del decidere: la Corte ha ricordato i limiti della procedura di correzione, ritenendo che non possa essere usata per introdurre modifiche essenziali del dispositivo senza contraddittorio (richiamo giurisprudenziale e principio che la correzione non è praticabile quando modifica la volontà giudiziale). Art.178 richiede interesse a partecipare alla camera di consiglio per dedurre nullità; art.546 e 616 richiamati per regole di impugnazione e conseguenze dell'inammissibilità

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sez. 2 n.15986/2016, sez.1 n.42897/2013, sez.3 n.19537/2015)

    Principi richiamati: il dispositivo prevale sulla motivazione; la correzione di errore materiale è ammessa solo per errori che non alterano il contenuto essenziale della decisione; omissioni essenziali del dispositivo non sono rettificabili con art.130

Massime di principio

  • La procedura di "correzione di errore materiale" (art.130 cpp) non può essere utilizzata per modificare il contenuto essenziale del dispositivo: se la correzione comporta un aumento della pena o una rilevante modifica della volontà giudiziale va impugnata con i rimedi ordinari e non sanata d'ufficio
  • Se il dispositivo pubblicato in udienza differisce dalla successiva redazione e la correzione incide sulla sostanza della decisione (es. diversa quantificazione della pena), la correzione senza contraddittorio può essere annullata e va ripristinata la volontà originaria manifestata in udienza
  • L'adozione 'de plano' di una correzione di errore materiale senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti può integrare una nullità, specialmente quando la correzione incide su interessi processuali dei difensori
  • Nel giudizio di merito la mancata concessione delle attenuanti generiche richiede motivazione specifica; in sede di cassazione il ricorso che non affronta in modo specifico e comparato la motivazione di merito è suscettibile di inammissibilità
  • Questioni su recidiva e aumento di pena (art.63 c.4 c.p.) devono essere adeguatamente motivate dai giudici di merito; tuttavia se la censura viene risolta su un motivo preliminare che modifica il trattamento sanzionatorio, le censure ulteriori possono risultare assorbite

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