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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36394/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Dal testo emerge che il ricorso era affidato a deduzioni generiche e prive di specifica critica alle ragioni della decisione di merito. L'unico profilo più puntuale riguardava il trattamento sanzionatorio, ma la doglianza era infondata perché la sentenza impugnata aveva già applicato il minimo edittale con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma incriminatrice oggetto del giudizio di merito; la condanna era stata pronunciata per tale reato.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    La censura sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta infondata perché la sentenza di merito aveva applicato il minimo edittale e riconosciuto le attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni generiche non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La doglianza sul trattamento sanzionatorio è infondata quando la decisione di merito dà conto dell'applicazione del minimo edittale e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato o privo di specificità, la Corte può dichiararlo inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazioneImpugnazioni
RamiImmigrazioneProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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