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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32323/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla sentenza n. 779/2019 del Tribunale di Pescara; la banca sosteneva che la sentenza, pur avendo rideterminato un credito a suo favore per € 237.967,85 in conseguenza della dichiarata illegittimità di alcuni addebiti bancari, dovesse essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa (€ 200) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e) della Tariffa parte prima del D.P.R. 131/1986 (per effetto di annullamento/nullità), e non alla misura proporzionale dell'1% ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) (atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale). In Cassazione la banca ha però invocato per la prima volta tale normativa (lett. e) proponendo di fatto una diversa ricostruzione fattuale in tema di nullità parziale delle clausole contrattuali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione sollevata in Cassazione introduceva una diversa ricostruzione fattuale e una nuova causa petendi (deduzione dell'annullamento/nullità parziale delle clausole) non emersa nei gradi di merito, sicché la nuova normativa invocata non poteva essere esaminata senza ulteriori accertamenti di fatto. La Corte ha richiamato i limiti all'emendatio libelli in sede di legittimità e il divieto di introdurre nuovi profili fattuali che richiedano valutazione probatoria. Condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione per € 2.300,00 oltre spese prenotate a debito; ordine relativo al contributo unificato secondo art. 13 D.P.R. 115/2002 come modificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa - Parte Prima, art. 8, comma 1, lett. c)

    atti giudiziari «di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale» soggetti ad imposta proporzionale dell'1%

    La Corte conferma che le sentenze che accertano diritti a contenuto patrimoniale e dispongono condanne al pagamento sono soggette all'imposta proporzionale 1% ai sensi della lett. c), salvo che nella pronuncia sussista anche una declaratoria di nullità/annullamento che giustifichi la tariffazione fissa.

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa - Parte Prima, art. 8, comma 1, lett. e)

    imposta in misura fissa per atti che abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto

    La lett. e) si applica quando la pronuncia giudiziale ha effetto di annullamento o di declaratoria di nullità dell'atto, comportando una diversa natura dell'atto rispetto al mero accertamento/condanna; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che tale profilo non fosse stato dedotto nei gradi di merito e pertanto non esaminabile in Cassazione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 40

    richiamato nel contrasto dottrinale/giurisprudenziale in tema di alternatività delle voci tariffarie

    La Corte richiama che non opera in senso assoluto il principio di alternatività tra voci tariffarie quando la natura dell'atto è quella di accertamento di diritti patrimoniali; va verificata la natura giuridica della pronuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    motivo di cassazione per violazione di legge

    Il ricorso di cassazione era articolato come vizio di diritto (art. 360 n.3), ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché introduceva nuovi profili fattuali e una diversa causa petendi.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    memoria ex art. 378 c.p.c.

    La banca ha depositato memoria ex art. 378, tuttavia la Corte ha ritenuto che la deduzione ivi contenuta costituisse emendatio libelli non consentita in quanto richiedente accertamenti di fatto nuovi.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 (come modificato dalla legge n. 228/2012)

    disciplinante il contributo unificato

    La Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente secondo la normativa vigente.

Massime di principio

  • Le sentenze che accertano diritti a contenuto patrimoniale e dispongono condanne al pagamento sono, di regola, soggette all'imposta di registro in misura proporzionale (lett. c, art. 8 Tariffa DPR 131/1986).
  • L'imposta in misura fissa (lett. e, art. 8) si applica quando la pronuncia giudiziale abbia concretamente ad oggetto anche l'annullamento o la dichiarazione di nullità di un atto: è necessario che il provvedimento giurisdizionale abbia prodotto l'effetto di caducazione dell'atto.
  • Se la sentenza limita la sua portata a una mera declaratoria o a una rideterminazione di crediti senza conseguire formale annullamento/nullità, prevale la tariffazione proporzionale.
  • In Cassazione non è ammessa l'introduzione per la prima volta di una diversa base normativa o di una diversa ricostruzione fattuale che richieda nuovi accertamenti di fatto: l'emendatio libelli è consentita solo se la nuova deduzione non comporta la necessità di valutare presupposti fattuali differenti.
  • Il potere della Corte di qualificare diversamente la domanda delle parti è limitato: può decidere per una ragione di diritto non prospettata dalle parti solo se la riqualificazione si fonda sui fatti accertati nei gradi di merito e non viola il monopolio delle parti nella definizione della causa petendi.
  • Quando la sentenza di merito evidenzia profili di illegittimità officiosi senza che sia conseguita una declaratoria di nullità esplicita, l'Amministrazione fiscale potrebbe legittimamente qualificare la pronuncia come atto comportante una condanna a pagamento e assoggettare la stessa alla tariffa proporzionale.

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