Parere n. 300/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e nei confronti del signor -OMISSIS-, controinteressato, per l’annullamento del provvedimento ID 708569 del 29 gennaio 2018, notificato il 29 gennaio 2018 del Ministero dell’interno, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per il reclutamento di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza (d’ora in poi solo “Capo della Polizia”) del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale del 26 maggio 2017; nonché del decreto 333-B/12D2.17/3478 del 14 febbraio 2018 del Ministero dell’interno – Direzione centrale per le risorse umane – Ufficio attività concorsuali, pubblicato nella G.U.R.I. – 4° serie speciale del 16 febbraio 2018 di approvazione della graduatoria di merito; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del giudizio di non idoneità per tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme e degli atti di approvazione della graduatoria del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, partecipante alla procedura riservata ai volontari indicata alla lettera c) del bando per 76 posti, ha impugnato il provvedimento del 29 gennaio 2018 con cui è stata dichiarata non idonea per la presenza di un tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme, ai sensi dell’art. 3, comma 2, e della tabella 1, punto 2, lettera b), del d.m. n. 198/2003, nonché il decreto di approvazione della graduatoria. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 198/2003 e l’eccesso di potere. Il Ministero ha eccepito l’improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria finale successiva e ha chiesto il rigetto nel merito. La Sezione ha rilevato che il decreto impugnato sembra riguardare la graduatoria relativa ai 179 posti riservati ai volontari in servizio, mentre la ricorrente aveva partecipato alla procedura per i 76 posti riservati ai volontari congedati o ai VFP4. Ha inoltre considerato la pendenza davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea di una questione relativa alla possibile disparità di trattamento tra candidati uomini e candidate donne quanto alla rilevanza dei tatuaggi sulle gambe e sui piedi, nonché al rispetto del principio di proporzionalità.
Il parere
Il parere non definisce il ricorso nel rito o nel merito. La Sezione ha disposto che il Ministero dell’interno, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, fornisca chiarimenti e depositi la documentazione relativa al decreto di approvazione della graduatoria dello specifico concorso indicato alla lettera c) del bando. Pur ritenendo non ricorrenti i presupposti della sospensione necessaria per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., ha disposto la sospensione impropria del procedimento in attesa della decisione della Corte di giustizia UE sulla questione analoga pendente in altro giudizio, per evitare una decisione potenzialmente non conforme al futuro pronunciamento europeo. La domanda cautelare è stata respinta, anche in considerazione della conclusione delle procedure di reclutamento rappresentata dall’Amministrazione. Il procedimento è stato rinviato all’adunanza del 17 settembre 2026, restando impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito.
Osservazioni
Improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria finale
L’eccezione non può essere esaminata allo stato degli atti, perché la documentazione prodotta dal Ministero sembra riferirsi a una procedura diversa da quella cui ha partecipato la ricorrente. Il Ministero deve chiarire e documentare, entro 60 giorni, quale sia il decreto di approvazione della graduatoria relativo ai 76 posti indicati alla lettera c) del bando.
Questione europea sui tatuaggi e sulla possibile disparità di trattamento
La Sezione rileva la pendenza davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea di una questione concernente la compatibilità con il principio di proporzionalità della diversa disciplina applicata ai candidati uomini e alle candidate donne in relazione ai tatuaggi sulle gambe e sui piedi.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è respinta, avuto riguardo alla rappresentazione dell’Amministrazione circa la conclusione delle procedure di reclutamento.
Norme richiamate
d.m. 30 giugno 2003, n. 198, art. 3, comma 2, tabella 1, punto 2, lettera b)
tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme
La disposizione è stata posta dall’Amministrazione a fondamento del giudizio di non idoneità della ricorrente.
art. 295 c.p.c.
La Sezione esclude la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria per pregiudizialità, ritenendo tuttavia possibile la sospensione impropria in ragione della pendenza di una questione analoga davanti alla Corte di giustizia UE.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando l’Amministrazione eccepisce l’improcedibilità per mancata impugnazione di un atto successivo, l’eccezione richiede l’identificazione certa dell’atto e la verifica della sua riferibilità alla specifica procedura cui il ricorrente ha partecipato; una documentazione riferita a una diversa procedura non è sufficiente e impone un’integrazione istruttoria.
- La pendenza davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea di una questione interpretativa rilevante per la decisione di un ricorso può giustificare la sospensione impropria del procedimento, anche quando non ricorrano i presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., al fine di prevenire una decisione potenzialmente incompatibile con il futuro pronunciamento europeo.
- In presenza di una procedura concorsuale già conclusa, la domanda cautelare può essere respinta quando l’Amministrazione rappresenti circostanze incompatibili con l’utilità concreta e attuale della misura richiesta, ferma restando la successiva decisione sulle questioni di rito e di merito.
Ricorso straordinario sulla non idoneità al concorso per allievi agenti
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una candidata contro il Ministero dell’interno avverso il giudizio di non idoneità al concorso per 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato, fondato sulla presenza di un tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme. Il procedimento è stato definito in via interlocutoria: la domanda cautelare è stata respinta, sono stati disposti incombenti istruttori e il giudizio è stato sospeso e rinviato.
Procedura concorsuale e provvedimento impugnato
Il bando prevedeva tre procedure: 893 posti aperti a tutti i cittadini italiani; 179 posti riservati ai VFP1 in servizio; 76 posti riservati ai VFP1 collocati in congedo e ai VFP4, in servizio o in congedo. La ricorrente aveva presentato domanda per la procedura relativa ai 76 posti.
Dopo il superamento della prova scritta e l’ammissione alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti fisici, psichici e attitudinali, è stata dichiarata non idonea con il provvedimento del 29 gennaio 2018, motivato dal riferimento al tatuaggio collocato in una zona non coperta dall’uniforme, ai sensi del d.m. n. 198/2003.
Motivi del ricorso e posizione dell’Amministrazione
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 198/2003 e l’eccesso di potere sotto distinti profili. Ha inoltre impugnato il decreto di approvazione della graduatoria.
Il Ministero dell’interno ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che la ricorrente non avrebbe impugnato una successiva graduatoria finale, e ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
Verifica della graduatoria effettivamente rilevante
La Sezione ha rilevato una possibile incongruenza nella documentazione ministeriale. Il decreto impugnato sembrerebbe riferirsi alla graduatoria dei 179 posti riservati ai volontari in servizio, mentre la ricorrente aveva partecipato alla procedura relativa ai 76 posti di cui alla lettera c) del bando.
L’estratto prodotto dal Ministero riguardo alla graduatoria successiva, inoltre, si riferirebbe alla procedura per 893 posti aperta a tutti i cittadini, poi elevati a 1.182, e non alla specifica procedura cui aveva partecipato la ricorrente. Per tale ragione la Sezione non ha deciso l’eccezione di improcedibilità e ha ordinato al Ministero di chiarire la situazione e depositare la documentazione relativa alla graduatoria dei 76 posti entro 60 giorni dalla comunicazione del parere.
Questione pendente davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea
La Sezione ha richiamato l’ordinanza del T.a.r. per il Lazio, Sezione prima-quater, 30 aprile 2025, n. 8482, con cui è stata sottoposta alla Corte di giustizia UE una questione riguardante la possibile disparità di trattamento tra candidati uomini e candidate donne rispetto ai tatuaggi sulle gambe e sui piedi.
La questione concerne, in particolare, la possibilità per i candidati uomini di essere assunti quando il tatuaggio sia collocato su gambe o piedi, perché normalmente coperti da pantaloni e scarpe, e la diversa situazione delle candidate donne, che potrebbero essere chiamate a indossare gonna e scarpe décolleté. Il giudice remittente ha dubitato che tale differenza sia sorretta da una finalità oggettiva e legittima e ne ha prospettato il contrasto con il principio di proporzionalità.
Sospensione impropria del procedimento
La Sezione ha precisato che non ricorrono i presupposti della sospensione necessaria prevista dall’art. 295 c.p.c. Ha tuttavia ritenuto possibile la sospensione impropria del procedimento, in ragione della pendenza davanti alla Corte di giustizia di una questione potenzialmente decisiva o comunque rilevante per la controversia.
La sospensione è stata disposta per evitare il rischio di adottare una decisione non conforme al futuro pronunciamento della Corte di giustizia UE. Restano impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito, compresa quella relativa alla corretta individuazione della graduatoria e quella concernente la legittimità del giudizio di non idoneità.
Domanda cautelare e conclusioni
La domanda cautelare è stata respinta, considerato quanto rappresentato dal Ministero circa la conclusione delle procedure di reclutamento. Il parere non contiene quindi una decisione definitiva sul ricorso straordinario.
Il procedimento è stato sospeso e rinviato all’adunanza del 17 settembre 2026, dopo l’espletamento degli incombenti istruttori posti a carico del Ministero dell’interno. Le generalità della ricorrente devono essere oscurate in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
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