Cassazione Civile, Ordinanza n. 20180/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuti)
La controversia
Un socio di una società a responsabilità limitata aveva promosso azione sociale di responsabilità contro un ex amministratore, un ex socio e un ex liquidatore della società. Il Tribunale aveva respinto la domanda; in appello, la Corte territoriale aveva invece dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per asserita violazione del contraddittorio, ritenendo necessaria la partecipazione della società al giudizio e rimettendo la causa al primo giudice. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe accolto un’eccezione di difetto di contraddittorio solo riproposta dalla controparte senza appello incidentale, e contestando comunque che la società fosse litisconsorte necessario; (2) violazione degli artt. 43 e 146 l. fall., 81 c.p.c. e 2476, commi 3 e 7, c.c., deducendo che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società aveva fatto venir meno la legittimazione attiva del socio, poiché dopo il fallimento l’azione di responsabilità spetta in via esclusiva al curatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendolo prioritario e fondato. Ha affermato che l’azione sociale di responsabilità proposta dal socio di s.r.l. è fondata su una legittimazione straordinaria ex art. 81 c.p.c. e art. 2476 c.c., ma che tale legittimazione viene assorbita in via esclusiva dal curatore quando interviene il fallimento della società ai sensi dell’art. 146 l. fall. Poiché nel caso concreto il fallimento della società era sopravvenuto nel corso del giudizio di appello e il curatore non aveva proseguito l’azione, la causa è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, perché il giudizio di appello non poteva essere proseguito; le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 343 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare la possibilità di fondare la decisione su un’eccezione non oggetto di appello incidentale; motivo assorbito
art. 346 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla riproposizione delle eccezioni non accolte in primo grado; motivo assorbito
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
indicata come base del secondo motivo di ricorso per violazione di legge e nullità processuale
art. 43 l. fall.
richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo; la Corte valorizza invece la disciplina della legittimazione del curatore dopo il fallimento
art. 146, secondo comma, lett. a), l. fall.
attribuisce al curatore la legittimazione esclusiva all’esercizio dell’azione di responsabilità dopo il fallimento della società
art. 81 c.p.c.
richiamato per qualificare la legittimazione del socio come sostituzione processuale/legittimazione straordinaria nell’interesse della società
art. 2476, terzo comma, c.c.
riconosce al socio di s.r.l. la legittimazione a proporre azione di responsabilità contro amministratori o liquidatori indipendentemente dalla quota posseduta
art. 2476, settimo comma, c.c.
richiamato nel secondo motivo, in collegamento alla disciplina dell’azione di responsabilità nella s.r.l.
Massime di principio
- Il socio di società a responsabilità limitata è legittimato ad agire in responsabilità contro amministratori o liquidatori in via straordinaria e nell’interesse della società, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione.
- La legittimazione del socio all’azione sociale di responsabilità è assorbita dalla legittimazione esclusiva del curatore quando sopravviene il fallimento della società; in tal caso il socio perde la legittimazione attiva.
- Se, dopo il fallimento della società, il curatore non coltiva l’azione di responsabilità, il giudizio promosso dal socio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva.
- Quando il motivo accolto comporta la definizione della lite per difetto sopravvenuto di legittimazione, il giudizio può essere cassato senza rinvio perché la prosecuzione del processo di merito non è più possibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20071/2022 del 22/06/2022
- ordinanza_civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20072/2022 del 22/06/2022
- ordinanza_civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20073/2022 del 22/06/2022
- ordinanza_civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20087/2022 del 22/06/2022
- ordinanza_civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20088/2022 del 22/06/2022
- ordinanza_civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20089/2022 del 22/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →