Cassazione Civile, Ordinanza n. 15657/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte di una società agricola familiare, di complessivi 180.000 euro a favore di banche creditrici di altra società nella quale uno dei soci aveva prestato garanzie personali. La società attrice ha agito ex art. 1203, n. 3, c.c. per ottenere la restituzione di quanto pagato, sostenendo che il pagamento fosse stato eseguito nell'interesse del socio garante, al fine di evitare la liquidazione della sua quota sociale ex art. 2270 c.c. Il convenuto ha resistito e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di una somma molto più elevata, dedotta come maggior valore della propria quota sociale a causa di prelievi indebiti dell'altro socio. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dei principi contro l'abusivo frazionamento del credito e dell'art. 1175 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse escluso l'improponibilità delle domande proposte in separati giudizi; 2) nullità della sentenza e violazione degli artt. 115, 1203 e 2270 c.c., oltre agli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato la documentazione e la mail prodotta, nonché omesso di considerare che il pagamento era riferibile a un debito proprio della società e non personale del socio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello considerato la domanda subordinata di riduzione dell'importo al 50%, in ragione della pretesa comunanza della partecipazione sociale al tempo dei versamenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale oggetto e titolo dei due giudizi che avrebbero integrato l'abusivo frazionamento del credito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le censure non denunciavano un vero travisamento della prova, ma miravano a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito e non rivalutabile in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, non essendo stata dimostrata la rituale proposizione della domanda subordinata né il suo esatto devolutum in appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile sia nei confronti del socio sia nei confronti della società; nessuna statuizione sulle spese per mancata rituale difesa degli intimati; disposto inoltre l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1203, n. 3, c.c.
richiamato come fondamento dell'azione di surrogazione del soggetto che abbia pagato il debito altrui, nei limiti dell'interesse giuridico allegato
art. 2270, comma 2, c.c.
evocato come disposizione che consente di incidere sulla quota del socio in presenza di determinate ragioni, richiamata dalla parte ricorrente per sostenere l'interesse al pagamento
art. 1175 c.c.
richiamato quale parametro di correttezza e buona fede a sostegno della censura sull'abusivo frazionamento del credito
art. 2 Cost.
richiamato congiuntamente all'art. 1175 c.c. a sostegno del principio di correttezza e solidarietà
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di un fatto decisivo
art. 115 c.p.c.
evocato nella censura sulla valutazione delle prove
art. 1362 c.c.
richiamato in tema di interpretazione del contenuto documentale
art. 1363 c.c.
richiamato in tema di interpretazione sistematica del documento
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibili i motivi privi di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti
art. 116 c.p.c.
richiamato per affermare che la valutazione complessiva delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito
art. 395, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al rimedio della revocazione per errore di fatto nei casi di travisamento del contenuto oggettivo della prova
art. 104 c.p.c.
richiamato nel principio giurisprudenziale sull'ammissibilità della riproposizione cumulatativa delle domande in caso di divieto di frazionamento
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione, la censura fondata su abusivo frazionamento del credito è inammissibile se il ricorrente non indica in modo puntuale, nel ricorso, gli specifici giudizi, il loro oggetto e il loro titolo, perché la Corte non può procedere a una ricerca autonoma degli atti.
- Il travisamento della prova è deducibile come errore di fatto solo quando vi sia una svista sul contenuto oggettivo del documento o della prova; non ricorre, invece, quando la parte si limita a proporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La valutazione complessiva delle risultanze probatorie appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logicamente plausibile.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità se non dimostra, con puntuale indicazione degli atti, che una domanda o questione sia stata effettivamente proposta al giudice di merito e non esaminata.
- Le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale non sono ammissibili in sede di legittimità.
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