Sentenza n. 1205/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla corte di giustizia, sez. vi, 7 dicembre 2000, telaustria verlags gmbh, c-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'adunanza plenaria del consiglio di stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 tfue, nonché con l'art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla corte di giustizia nella sent. grossmania c-177/20, il comune a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da societa' mammamia s.r.l. il 18/3/2024: dei seguenti atti: - deliberazione di giunta del comune di pietrasanta n. 486 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31/12/2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”). atto di indirizzo»; - determinazione dirigenziale del comune di pietrasanta - direzione area servizi del territorio e alle imprese – ufficio demanio del 29 dicembre 2023, n. 2319, recante ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31 dicembre 2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”)»; - determinazione dirigenziale del comune di pietrasanta - direzione area servizi del territorio e alle imprese – ufficio demanio del 22 febbraio 2024, n. 308, recante ad oggetto «area servizi del territorio e alle imprese ufficio proponente: demanio oggetto: determinazione dirigenziale n. 2319 del 29.12.2023 avente ad oggetto "differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31/12/2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”)." – precisazioni»; e per l'annullamento per quanto occorrer possa dei seguenti atti: - determinazione dirigenziale del comune di pietrasanta - direzione area servizi del territorio e alle imprese – ufficio demanio del 9 dicembre 2023, n. 2216, recante ad oggetto «rideterminazione dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118 – presa d'atto»; - nota del comune di pietrasanta – ufficio demanio marittimo del 1° febbraio 2023, id 1611988, recante ad oggetto «determinazione dirigenziale n. 2216 del 19 dicembre 2022. precisazioni»; nonché per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla corte di giustizia, sez. vi, 7 dicembre 2000, telaustria verlags gmbh, c-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'adunanza plenaria del consiglio di stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 tfue, nonché con l'art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla corte di giustizia nella sent. grossmania c-177/20, il comune di pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da societa' mammamia s.r.l. il 20\3\2025 : dei seguenti atti: - deliberazione di giunta del comune di pietrasanta 30 dicembre 2024 n. 486, recante ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166 - indirizzi»; - determinazione dirigenziale – area servizi del territorio e alle imprese – suap 31 dicembre 2024 n. 2169, recante ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166»; - determinazione dirigenziale – area servizi del territorio e alle imprese – demanio 26 febbraio 2025 n. 309, recante ad oggetto «avvio del procedimento volto alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime»; nonché per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla corte di giustizia, sez. vi, 7 dicembre 2000, telaustria verlags gmbh, c-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1 lett. a) n. 1 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell’adunanza plenaria del consiglio di stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 tfue, nonché con l’art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla corte di giustizia nella sent. grossmania c-177/20, il comune di pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di rideterminazione e differimento della scadenza della concessione demaniale marittima e avvio delle procedure di gara per il riaffidamento delle aree
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La concessionaria ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti del Comune di Pietrasanta concernenti la scadenza e il differimento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, nonché l'avvio del procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara. Ha sostenuto che il proprio rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, fosse un rapporto pluriennale di durata indefinita, non assoggettabile ai principi di trasparenza e concorrenza elaborati dalla Corte di giustizia, alla direttiva 2006/123/CE, alla disciplina nazionale sulla cessazione delle concessioni e ai principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ha inoltre chiesto, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimessione alla Corte costituzionale, l'accertamento del diritto al rilascio di nuovi titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, alla pubblica udienza del 10 giugno 2026, nessuna parte era comparsa e che la concessionaria aveva depositato una dichiarazione attestante il venir meno dell'interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. Anche le amministrazioni resistenti avevano preso atto della sopravvenuta improcedibilità. Il Collegio, considerato il venir meno dell'interesse alla decisione, ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d'interesse, senza esaminare nel merito le questioni di diritto dell'Unione europea, di legittimità costituzionale e di disciplina delle concessioni demaniali. Le spese sono state compensate in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118
La disposizione è richiamata dalla ricorrente con riferimento alla cessazione dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime, ma il TAR non ne ha esaminato l'applicazione per la sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118
È richiamato negli atti comunali di differimento della scadenza delle concessioni, senza che il TAR ne abbia valutato la legittimità.
art. 36 cod. nav.
È indicato dalla ricorrente quale base normativa per il rilascio dei titoli concessori richiesti; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito.
art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.
È richiamato per le domande di accertamento e di condanna formulate dalla ricorrente, rimaste assorbite dalla declaratoria di improcedibilità.
artt. 49, 56 e 63 TFUE
Sono invocati dalla ricorrente per sostenere l'incompatibilità della normativa nazionale sulle concessioni demaniali; il TAR non ha deciso la questione.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È invocato a tutela della proprietà e delle posizioni della concessionaria, senza esame nel merito da parte del TAR.
direttiva 2006/123/CE
È richiamata dalla ricorrente per contestarne l'applicabilità al rapporto concessorio; la questione non è stata decisa.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse alla decisione e tale sopravvenuta carenza d'interesse è riconosciuta anche dalla parte resistente, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili.
- La sopravvenuta carenza d'interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito le questioni sostanziali e pregiudiziali prospettate, comprese quelle concernenti il diritto dell'Unione europea e la legittimità costituzionale della disciplina applicabile.
- La complessità dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia può giustificare la compensazione delle spese di giudizio in caso di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.
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