Sentenza del 15/04/2016 n. 7512 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della C.T.R. Emilia-Romagna, che aveva escluso la tassazione della plusvalenza realizzata nel 2000 mediante la cessione di un terreno agricolo. Secondo l'Agenzia, l'area doveva essere considerata edificabile perché il Comune aveva adottato, prima della vendita, una variante al P.R.G. che la qualificava come zona di trasformazione urbanistica, anche se la variante non era ancora stata approvata dalla Regione. Il contribuente sosteneva invece che, al momento della cessione, il terreno risultava ancora agricolo o sottoposto a vincolo storico-archeologico. In via incidentale e condizionata, il contribuente chiedeva inoltre l'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia. Ha stabilito che, ai fini fiscali, un'area è edificabile quando tale destinazione risulta dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, senza che siano necessarie la successiva approvazione regionale o l'adozione di strumenti attuativi. La regola, contenuta nel D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, ha natura interpretativa ed è applicabile anche alle cessioni anteriori, compresa quella del 2000. La Corte ha quindi cassato la sentenza della C.T.R. e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente e confermando la legittimità della tassazione della plusvalenza. Il ricorso incidentale sulle sanzioni è stato dichiarato inammissibile perché la relativa eccezione non era stata tempestivamente riproposta nell'atto di controdeduzioni in appello, ma soltanto in una memoria successiva. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 81, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), oggi art. 67
Disciplina la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili. La plusvalenza è imponibile quando il terreno ha natura edificabile secondo il criterio urbanistico applicabile.
Art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006
un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo
La norma ha natura interpretativa e si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore. Per le imposte sui redditi, è sufficiente l'adozione comunale dello strumento urbanistico che attribuisce all'area una potenzialità edificatoria.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono state dedotte, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione su un fatto decisivo.
Art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992
Le questioni e le eccezioni non accolte o assorbite in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello; in mancanza, si intendono rinunciate.
Articoli 23, 32 e 54 del D.Lgs. n. 546/1992
La riproposizione delle questioni assorbite deve avvenire nel primo atto difensivo depositato nel termine previsto per la costituzione in appello. Le memorie successive hanno funzione meramente illustrativa e non possono sanare la tardiva riproposizione.
Art. 10 della L. n. 212/2000 e art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997
Riguardano l'esclusione o la non applicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa. Nel caso concreto la relativa questione non è stata esaminata nel merito perché dichiarata inammissibile per tardiva riproposizione.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, un terreno può essere considerato edificabile già dal momento in cui il Comune adotta la variante o lo strumento urbanistico generale che gli attribuisce una destinazione edificatoria; non è indispensabile che la Regione lo abbia già approvato né che siano stati adottati piani attuativi.
- La potenzialità edificatoria rilevante fiscalmente non coincide necessariamente con la piena e immediata possibilità di costruire: anche una destinazione urbanistica ancora soggetta a passaggi procedurali può incidere sulla qualificazione e sul valore fiscale dell'area.
- Le norme dichiarate interpretative possono essere applicate anche a cessioni e rapporti tributari anteriori alla loro entrata in vigore, inclusi i giudizi ancora pendenti.
- Per valutare la natura edificabile del terreno occorre considerare non solo il certificato di destinazione urbanistica, ma anche le delibere comunali, le varianti adottate, le istanze dei proprietari, la destinazione concretamente prospettata e gli altri elementi che dimostrino la potenzialità edificatoria.
- Le eccezioni e le domande assorbite devono essere riproposte tempestivamente nel primo atto difensivo del grado successivo. La loro indicazione soltanto in una memoria successiva può comportare la decadenza e l'inammissibilità della relativa censura in cassazione.
- L'incertezza normativa può giustificare la compensazione delle spese e, se tempestivamente dedotta e provata, può incidere sull'applicabilità delle sanzioni, ma non esclude automaticamente l'imposta dovuta.
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