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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26765/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli che ha confermato la custodia cautelare in carcere per un indagato, in relazione a due capi: detenzione di circa 2 etti di hashish e 2 chili di marijuana finalizzata alla cessione, e contraffazione di banconote da 50 euro prodotte in una stamperia clandestina, per un totale già ultimato di 30.000 euro. Il ricorrente ha impugnato deducendo quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto di stupefacenti come non di lieve entità, sostenendo che il giudizio si basava solo sul peso lordo e che mancavano strumenti tipici dello spaccio al dettaglio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi per la contraffazione, lamentando che non fosse stata valutata la qualità delle banconote e che il giudice non avesse considerato il possibile falso innocuo; 3) e 4) censura sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, contestando il pericolo di reiterazione e l’inadeguatezza della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato innanzitutto una causa autonoma di inammissibilità processuale: il ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame era stato depositato telematicamente presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari di un tribunale diverso da quello che aveva emesso la decisione impugnata, anziché presso la cancelleria del Tribunale del riesame di Napoli, ufficio esclusivamente competente a riceverlo. Inoltre, anche a prescindere da tale profilo, ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché generico e non confrontato con la motivazione dell'ordinanza e con il dato fattuale del rilevante quantitativo di stupefacente; il secondo perché nuovo, non dedotto davanti al riesame, e comunque incentrato su una questione non devoluta; il terzo e il quarto perché ripetitivi, generici e manifestamente infondati, essendo stata già motivata la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione dell'organizzazione professionale delle attività criminose e dell'uso dell'abitazione come luogo di commissione dei reati, con giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    indica il procedimento di riesame avverso la misura cautelare personale, nel cui ambito è stato emesso il provvedimento impugnato

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma richiamata per la contestazione relativa alla detenzione di stupefacenti finalizzata alla cessione

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    invocato dalla difesa per sostenere la qualificazione del fatto come di lieve entità

  • art. 453 cod. pen.

    norma indicata nel capo relativo alla contraffazione di banconote

  • art. 611 cod. proc. pen.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel testo riformato

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

  • art. 150 del 2022

    richiamato solo come decreto legislativo che ha riscritto l'art. 611 cod. proc. pen.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame cautelare deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione; il deposito presso un ufficio giudiziario diverso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non devolute al tribunale del riesame: il ricorrente deve riproporre motivi corrispondenti a quelli già dedotti nel giudizio di riesame, pena l'inammissibilità per novità della censura.
  • La richiesta di qualificazione del fatto di stupefacenti come di lieve entità non può fondarsi su deduzioni generiche o su elementi parziali, quando il dato fattuale complessivo, specie il rilevante quantitativo della sostanza, sia già di per sé significativo.
  • Le doglianze in materia cautelare su esigenze cautelari e scelta della misura sono inammissibili quando si limitano a riprodurre contestazioni già esaminate e respinte con motivazione congrua, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici.
  • Ai fini del giudizio cautelare, la valutazione delle esigenze cautelari può valorizzare le concrete modalità del fatto e l'apparente organizzazione professionale dell'attività criminosa, non solo il titolo formale del reato contestato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioIncendio e disastroImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiStupefacentiIncolumità pubblicaProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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