Cassazione Penale, Sentenza n. 30035/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura interdittiva (sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per sei mesi) applicata in relazione al reato di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.). Il ricorrente, tramite i difensori, deduceva violazione di legge e carenza di motivazione nella ritenuta sussistenza del quadro gravemente indiziario: sosteneva che la documentazione prodotta (sommarie informazioni rese da Salvatore Stabile e dichiarazioni della sindaca Toscano Pecorella) dimostrava che la sindaca era già a conoscenza del procedimento penale in epoca anteriore alla trasmissione degli atti dall'indagato al difensore, escludendo quindi la configurabilità della rivelazione. Inoltre, la difesa contestava la valutazione di inammissibilità di alcune questioni per presunta preclusione conseguente al c.d. giudicato cautelare, deducendo che risultava pendente un ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale dell'appello cautelare.
La decisione
Il difensore del ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso con nota del 3 giugno 2022 a seguito di una decisione della Corte resa in udienza il 30 maggio. Poiché è venuta meno l'interesse ad impugnare, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Essendo la carenza di interesse sopravvenuta e non imputabile al ricorrente, la Corte ha escluso la condanna al pagamento delle spese processuali e di sanzioni pecuniarie, richiamando precedenti giurisprudenziali (Sez. U. n. 7/1997, Chiappetta; Sez. 3 n. 8025/2012, Oliverio).
Norme richiamate
art. 326 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di rivelazione di segreto d'ufficio; nel procedimento di merito il Tribunale aveva ritenuto sussistente un quadro gravemente indiziario rispetto a tale reato, censurato dal ricorrente sulla base di documentazione probatoria.
Sez. U., n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166
Principio richiamato dalla Corte: la sopravvenuta carenza di interesse, quando non imputabile al ricorrente, determina l'inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese o a sanzioni pecuniarie.
Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910
Ulteriore conferma del principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente condanna alle spese se la causa è sopravvenuta e non imputabile al ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso o la sopravvenuta perdita dell'interesse determina l'inammissibilità dell'impugnazione: la Corte non pronuncia sul merito quando viene meno il concreto interesse ad agire.
- Se la sopravvenuta carenza di interesse non è imputabile al ricorrente, di regola non si irrogano condanne alle spese processuali né sanzioni pecuniarie.
- Per contestare la sussistenza del 'quadro gravemente indiziario' relativo a reati come la rivelazione di segreto d'ufficio è necessario fornire elementi probatori specifici e tempestivi che possano dimostrare la mancata sussistenza degli elementi costitutivi del reato (es. preesistente conoscenza da parte del destinatario).
- Le questioni relative alla preclusione per giudicato cautelare richiedono attenzione alla tempistica e allo stato dei procedimenti connessi (es. ricorsi pendenti): la pendenza di altre impugnazioni può influenzare la valutazione di preclusione ma va dedotta e provata con chiarezza.
- In situazioni analoghe è consigliabile non rinunciare frettolosamente all'impugnazione se si intende ottenere una pronuncia di merito utile per questioni sostanziali; in caso di sopravvenuta perdita d'interesse, documentare l'evento non imputabile al ricorrente per evitare sanzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29972/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29975/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29976/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29977/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29978/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29980/2022 del 28/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →