Ordinanza n. 1712/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) n. 456/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione Quarta Ter, che aveva respinto la domanda cautelare contro l'oscuramento di Telepordenone
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR Lazio. La controversia riguarda l'oscuramento di Telepordenone, che la parte ricorrente intendeva sospendere in via cautelare. Il Ministero ha sostenuto che l'oscuramento fosse necessitato dal passaggio da una rete regionale di primo livello a una rete provinciale di secondo livello. L'appello contestava, in sostanza, la legittimità e gli effetti dell'oscuramento, deducendo la sussistenza dei presupposti cautelari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, nel sommario esame proprio della fase cautelare, le eccezioni ministeriali relative alla necessità dell'oscuramento conseguente al passaggio da una rete regionale di primo livello a una rete provinciale di secondo livello non apparissero manifestamente infondate. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il pregiudizio allegato aveva natura meramente economica ed era suscettibile di eventuale ristoro, escludendo quindi la necessità della tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR; l'appello è stato respinto.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando le contestazioni dell'amministrazione sulla necessità e legittimità della misura impugnata non risultino manifestamente infondate al sommario esame proprio della fase cautelare.
- Il pregiudizio di natura esclusivamente economica, quando sia suscettibile di eventuale ristoro, non integra di regola un periculum in mora idoneo a giustificare la concessione della tutela cautelare.
- L'appello cautelare contro un'ordinanza di rigetto deve essere respinto quando non risultino congiuntamente presenti un fumus boni iuris sufficientemente consistente e un pregiudizio grave e non adeguatamente reintegrabile per effetto della decisione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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