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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33080/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre precisato che nulla doveva disporsi sulle spese, poiché la controparte non aveva svolto difese. Ha poi dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso una sentenza del Tribunale di Milano. Dal testo dell'ordinanza emerge però che il ricorso presentava due profili di vizio processuale decisivi: era stato sottoscritto personalmente dalla parte e non da un avvocato iscritto nell'apposito albo; inoltre non risultava essere stato notificato. Il relatore ha quindi prospettato l'inammissibilità sia per difetto di sottoscrizione da parte di difensore abilitato sia per materiale mancanza di notificazione del ricorso. I resistenti non hanno svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

    è richiamato come base del procedimento camerale e della proposta del relatore, poi condivisa dal collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto, opera il presupposto processuale per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

    serve come parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte, anziché da un avvocato iscritto nell'apposito albo, è inammissibile.
  • La mancata notificazione del ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità, poiché equivale, sul piano degli effetti processuali, a un difetto radicale della notificazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non si è difesa, non vi è luogo a statuizione sulle spese di lite.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, se dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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