Cassazione Penale, Sentenza n. 12262/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le imputate hanno impugnato la decisione della Corte di appello che, pur confermando la loro condanna per furto aggravato in concorso, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di accesso alla giustizia riparativa perché ritenuta priva di una valida procura speciale. Le ricorrenti sostengono che la procura depositata conferiva espressamente al difensore di fiducia il potere di esercitare "tutte le facoltà e tutti i diritti connessi al procedimento", comprensivo quindi della presentazione dell'istanza di giustizia riparativa, e che la validità della procura speciale va valutata sulla base della volontà sostanziale del mandante e non di formule sacramentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha qualificato come valida la procura speciale rilasciata alle difese in appello (tenendo presente che essa esplicitamente autorizzava la presentazione di istanze di sospensione con messa alla prova) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Il giudice di rinvio dovrà dunque valutare il merito dell'istanza di accesso alla giustizia riparativa secondo i criteri di utilità del programma per la risoluzione delle questioni nate dal fatto e di assenza di pericolo concreto per le parti e per l'accertamento dei fatti. La Corte ha inoltre richiamato che, trattandosi di reati procedibili a querela rimettibile, l'esito positivo del programma di giustizia riparativa comporterebbe la remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen.
Norme richiamate
art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen.
La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di invio ad un Centro per la giustizia riparativa "è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale".
L'accesso alla procedura di giustizia riparativa richiede o la presentazione personale o il conferimento di una procura speciale; la norma impone quindi che la rappresentanza per questa istanza sia specificamente autorizzata, ma non esclude flessibilità formale nella forma della procura se la volontà e l'oggetto sono chiari.
art. 122, primo comma, cod. proc. pen. (procura speciale)
La procura speciale deve contenere,... la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.
La procura speciale deve permettere di individuare l'oggetto dell'incarico; tuttavia la giurisprudenza interpreta la norma in senso sostanziale: se dal tenore complessivo dell'atto emerge chiaramente la volontà del mandante e l'ambito del mandato, la procura è valida anche senza formule 'sacramentali'.
art. 1337 cod. civ. (principio di conservazione degli atti negoziali)
Principio di conservazione degli atti negoziali applicato ai mandati: il mandato, al di là delle formule, deve essere considerato validamente conferito se non sussistono incertezze sulla volontà del mandante e sull'oggetto.
Nell'interpretare la procura speciale si privilegia la conservazione dell'atto negoziale e la lettura conforme alla volontà delle parti; in ambito processuale ciò giustifica il riconoscimento della validità di procure che, nel complesso, rendono evidente l'incarico conferito.
art. 168-bis cod. pen.; artt. 464-bis e 464-ter cod. proc. pen.
Norme concernenti la sospensione del procedimento con messa alla prova e le relative modalità procedurali.
La sospensione con messa alla prova è considerata una forma di giustizia riparativa integrata nel sistema penale; l'atto di procura che autorizza espressamente la presentazione di istanze di sospensione/messa alla prova è da intendersi comprensivo anche della facoltà di richiedere l'accesso a programmi di giustizia riparativa.
art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen.
Prevede la remissione tacita della querela in caso di esito positivo di particolari misure riparative (come previsto dalla giurisprudenza e dalla normativa collegata).
In reati procedibili a querela rimettibile, la positiva conclusione del programma di giustizia riparativa può determinare la remissione tacita della querela, estinguendo così la punibilità per gli effetti soggettivi collegati.
Massime di principio
- La validità della procura speciale va valutata nel suo contenuto e nella sua collocazione documentale: se dal testo emerge con sufficiente chiarezza la volontà del mandante e l'oggetto del mandato, la procura è valida anche se non usa formule tecniche o 'sacramentali'.
- Una procura conferita al difensore per esercitare "tutte le facoltà e i diritti connessi al procedimento" o, ancor meglio, che menzioni espressamente la possibilità di presentare istanze di sospensione/messa alla prova, va interpretata comprensiva anche della facoltà di chiedere l'accesso a programmi di giustizia riparativa ex art. 129-bis c.p.p.
- Il controllo formale di ammissibilità dell'istanza di giustizia riparativa non può prevaricare il principio sostanziale secondo cui la rappresentanza è valida se la volontà del mandante è inequivoca: il giudice deve preferire la conservazione dell'atto negoziale e valutare il merito dell'istanza.
- Quando viene sollevato un 'error in procedendo' relativo alla validità della procura speciale, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti e decidere sulla validità della procura stessa.
- Il giudice che valuta l'ammissione alla giustizia riparativa deve decidere sulla base dell'utilità del programma per la risoluzione delle questioni derivate dal fatto e dell'assenza di un pericolo concreto per le parti o per l'accertamento dei fatti.
- Per reati procedibili a querela rimettibile, la positiva conclusione del programma di giustizia riparativa può comportare la remissione tacita della querela (estinzione degli effetti della querela); pertanto la partecipazione al programma può avere conseguenze sostanziali sulla procedibilità del reato.
- Prassi consigliata: quando si intende che il difensore presenti istanze di giustizia riparativa o messa alla prova, è prudente inserire nella procura espressioni esplicite (es. "facoltà di presentare istanza ex art. 129-bis c.p.p.; facoltà di richiedere la sospensione del procedimento e la messa alla prova") per evitare contestazioni formali.
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