Cassazione Penale, Sentenza n. 36885/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, in funzione di giudice dell'esecuzione, primo, la revoca della condanna ritenuta "più grave" previa affermazione dell'identità dei fatti di associazione per delinquere tra plurime sentenze irrevocabili (Tribunale di Milano 04/03/2019, Corte d'appello di Milano 15/12/2020, GUP Tribunale di Bari 07/10/2022), e secondo, l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) anche con riferimento alla sentenza del GUP di Taranto dell'08/10/2020 (confermata in appello 11/04/2022). In sostanza si chiedeva il riconoscimento del bis in idem/identità tra i reati associativi e il riconoscimento della continuazione tra le varie sentenze.
La decisione
Il GIP ha riconosciuto il vincolo di continuazione solo con riferimento alle sentenze del Tribunale di Milano (04/03/2019, confermata) e del GUP di Bari (07/10/2022), rideterminando la pena complessiva per tali reati in 7 anni e 4 mesi di reclusione e 4.900 euro di multa, rigettando invece le altre richieste (tra cui il riconoscimento di identità con la sentenza di Milano e la continuazione con la sentenza del GUP di Taranto). In Cassazione i primi quattro motivi sono stati ritenuti infondati: la Corte ha condiviso la valutazione del GIP circa l'assenza di identità/di un unico disegno criminoso (diversità nel numero degli associati, collocazione geografica, scopi illeciti, archi temporali; i reati di detenzione e porto d'arma giudicati a Taranto risultano estranei al medesimo disegno). Il quinto motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ridetermina le pene per effetto della continuazione, poiché non indica i segmenti di pena fissati nei giudizi di cognizione e non consente di verificare che gli aumenti non abbiano superato le soglie fissate nelle sentenze di cognizione. Perciò la Corte di Cassazione annulla l'ordinanza limitatamente alla determinazione degli aumenti per la continuazione e rinvia al GIP del Tribunale di Bari per un nuovo giudizio sul punto, indicando anche che, in sede di rinvio, deve applicarsi l'art. 34, comma 1 c.p.p. come modificato dalla decisione della Corte costituzionale n. 183/2013 (divieto di intervenire nel giudizio di rinvio al giudice che ha già pronunciato o partecipato alla precedente decisione sull'istanza). Per il resto il ricorso è respinto.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) e lett. e)
norma che individua i motivi deducibili in cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione) utilizzata per articolare i cinque mezzi di ricorso
art. 669 cod. proc. pen.
richiamato in relazione al bis in idem e al procedimento esecutivo; la Corte ha verificato la corretta applicazione dei principi relativi all'identità dei fatti
art. 649 cod. proc. pen.
richiamato in connessione con l'art. 669 per questioni di identità tra sentenze e applicabilità di provvedimenti in sede esecutiva
art. 671 cod. proc. pen.
disciplina della continuazione; la Corte ricorda che per riconoscere la continuazione occorre che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle linee essenziali, una serie di condotte criminose (non si confonde con il semplice programma di vita delinquenziale)
art. 81 cod. pen.
principio della determinazione dell'aumento per i reati continuati; la giurisprudenza stabilisce che gli aumenti per i reati-satellite non possono essere quantificati oltre le soglie fissate dai giudici di cognizione nelle sentenze irrevocabili
art. 597 cod. proc. pen.
richiamato nella contestazione sulla determinazione della pena in sede esecutiva; attiene alla compilazione del processo verbale e segmentazione delle pene di cognizione, utile per il raffronto in fase esecutiva
art. 34 cod. proc. pen.
norma relativa all'astensione del giudice che ha partecipato al provvedimento annullato; deve essere applicata nella versione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013, che amplia il divieto di partecipazione al giudizio di rinvio
Corte costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti di art. 34 e art. 623 c.p.p. nella parte in cui non impedivano la partecipazione al giudizio di rinvio del medesimo giudice che aveva già pronunciato sull'istanza di applicazione della continuazione; la Cassazione ordina l'applicazione di tale principio in sede di rinvio
Giurisprudenza di legittimità
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012
richiami giurisprudenziali usati per chiarire i criteri di riconoscimento della continuazione (esigenza della rappresentazione e deliberazione unitaria del disegno criminoso) e il divieto di aumento peggiorativo dei segmenti di pena stabiliti nelle sentenze di cognizione
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento del bis in idem tra sentenze è necessario dimostrare identità sostanziale dei fatti: stessa pluralità di condotte riconducibili allo stesso disegno criminoso, con coincidenza di tempi, luoghi, scopi e partecipanti in misura tale da configurare identità e non semplici analogie.
- La continuazione (art. 671 c.p.p. e art. 81 c.p.) richiede che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato la serie di condotte; non è sufficiente dimostrare un generico programma di vita delinquenziale.
- Il giudice dell'esecuzione, quando ridetermina la pena per effetto della continuazione, deve indicare chiaramente i singoli segmenti di pena fissati nei giudizi di cognizione e motivare in modo tale da consentire il controllo che gli aumenti per i reati-satellite non superino quanto stabilito nelle sentenze irrevocabili; il mancato esame o la mancanza di indicazione dei segmenti può comportare annullamento parziale e rinvio.
- Le valutazioni di merito circa l'esistenza o meno di un'unità di disegno criminoso (diversità di partecipanti, di scopi, di periodo e di contesto territoriale) rientrano nell'ambito di apprezzamento del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di motivazione o violazione di legge.
- In caso di annullamento parziale, il giudice incaricato del nuovo esame non può essere lo stesso che ha pronunciato o concorso a pronunciare la decisione annullata, conformemente all'art. 34 c.p.p. nella interpretazione della Corte costituzionale n. 183/2013.
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