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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36081/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'art. 222 comma 2, quarto periodo, d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) nella parte in cui prevedeva la revoca automatica della patente in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p.. Il ricorso deduce che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, non può sussistere un automatismo: il giudice deve poter disporre alternativamente la sospensione della patente quando non ricorrano le aggravanti previste dai commi 2 e 3 delle norme penali citate e deve motivare la scelta valutando il grado della colpa e le circostanze del sinistro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Massa per un nuovo esame del punto, con obbligo di valutare, alla luce dell'intervento della Corte costituzionale, se applicare la revoca o la sospensione della patente motivando la scelta in modo specifico e proporzionato.

Norme richiamate

  • art. 222 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), comma 2, quarto periodo

    Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida

    La norma, così come riformulata dalla legge n. 41/2016, prevedeva una revoca automatica della patente in caso di condanna o patteggiamento per i reati indicati; la Corte costituzionale ha però dichiarato incostituzionale la parte che impediva al giudice, quando non ricorrano le aggravanti, di scegliere alternativamente la sospensione, imponendo una valutazione motivata e proporzionata.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 19/2/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo dell'art. 222 comma 2 nella parte in cui non consente al giudice, nei casi privi delle aggravanti dei commi 2 e 3 degli artt. 589 bis e 590 bis c.p., di applicare alternativamente la sospensione anziché la revoca, richiedendo motivazione e proporzionalità nella scelta della sanzione amministrativa accessoria.

  • art. 589 bis c.p. (omicidio stradale/lesioni stradali aggravate)

    Indica fattispecie di lesioni personali colpose gravi o gravissime cagionate in violazione delle norme sulla circolazione; la presenza di determinate aggravanti giustifica, secondo la Corte costituzionale, l'applicazione della revoca automatica per l'elevato disvalore della condotta.

  • art. 590 bis c.p. (lesioni personali stradali)

    Analogamente all'art. 589 bis, disciplina le lesioni colpose stradali con gradi aggravati; la distinzione tra i livelli di gravità rileva per la graduazione della sanzione amministrativa accessoria (revoca vs sospensione).

  • art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti)

    Regola il patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena può contenere o escludere misure accessorie, ma le statuizioni non ricomprese nell'accordo possono essere oggetto di impugnazione.

  • art. 448 c.p.p., comma 2 bis (modificato dalla legge 23/6/2017 n.103)

    Ha limitato i motivi di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena; tuttavia, le statuizioni concernenti sanzioni amministrative accessorie poste al di fuori dell'accordo possono comunque essere impugnate in cassazione secondo la disciplina generale (art. 606 c.p.p.).

  • Legge n. 41 del 23/3/2016

    Ha riformulato il comma 2 dell'art. 222 introducendo la previsione della revoca in caso di condanna o patteggiamento per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis, creando l'automatismo poi censurato dalla Consulta.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, Melzani)

    Ha affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le statuizioni sulle sanzioni amministrative accessorie contenute nelle sentenze di applicazione della pena.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, il giudice non può più applicare automaticamente la revoca della patente nei casi di condanna o patteggiamento per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p.: se non ricorrono le aggravanti dei commi 2 e 3, il giudice deve valutare la possibilità di applicare la sospensione in alternativa alla revoca.
  • La scelta tra revoca e sospensione della patente deve essere adeguatamente motivata in termini di proporzionalità e tenendo conto del grado di colpa e delle circostanze temporali e spaziali dell'evento; l'assenza di motivazione comporta l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
  • Nelle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) le statuizioni accessorie non ricomprese nell'accordo possono essere impugnate in Cassazione: la limitazione dei motivi di impugnazione non impedisce il controllo sulle misure amministrative accessorie applicate dal giudice.
  • Per la difesa, è strategico richiamare la necessità di una motivazione specifica sul punto della sanzione amministrativa accessoria, invocando la giurisprudenza costituzionale e la proporzionalità della misura; per il giudice, è necessario valutare caso per caso e richiamare gli artt. 218 e 219 C.d.S. ove rilevanti.
  • Se la revoca è disposta senza corretto esame delle circostanze o senza richiamare i criteri di proporzionalità indicati dalla Consulta, è probabile l'annullamento parziale con rinvio per nuovo esame da parte della Corte di legittimità.

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