Cassazione Penale, Sentenza n. 36081/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'art. 222 comma 2, quarto periodo, d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) nella parte in cui prevedeva la revoca automatica della patente in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p.. Il ricorso deduce che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, non può sussistere un automatismo: il giudice deve poter disporre alternativamente la sospensione della patente quando non ricorrano le aggravanti previste dai commi 2 e 3 delle norme penali citate e deve motivare la scelta valutando il grado della colpa e le circostanze del sinistro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Massa per un nuovo esame del punto, con obbligo di valutare, alla luce dell'intervento della Corte costituzionale, se applicare la revoca o la sospensione della patente motivando la scelta in modo specifico e proporzionato.
Norme richiamate
art. 222 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), comma 2, quarto periodo
Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida
La norma, così come riformulata dalla legge n. 41/2016, prevedeva una revoca automatica della patente in caso di condanna o patteggiamento per i reati indicati; la Corte costituzionale ha però dichiarato incostituzionale la parte che impediva al giudice, quando non ricorrano le aggravanti, di scegliere alternativamente la sospensione, imponendo una valutazione motivata e proporzionata.
Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 19/2/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo dell'art. 222 comma 2 nella parte in cui non consente al giudice, nei casi privi delle aggravanti dei commi 2 e 3 degli artt. 589 bis e 590 bis c.p., di applicare alternativamente la sospensione anziché la revoca, richiedendo motivazione e proporzionalità nella scelta della sanzione amministrativa accessoria.
art. 589 bis c.p. (omicidio stradale/lesioni stradali aggravate)
Indica fattispecie di lesioni personali colpose gravi o gravissime cagionate in violazione delle norme sulla circolazione; la presenza di determinate aggravanti giustifica, secondo la Corte costituzionale, l'applicazione della revoca automatica per l'elevato disvalore della condotta.
art. 590 bis c.p. (lesioni personali stradali)
Analogamente all'art. 589 bis, disciplina le lesioni colpose stradali con gradi aggravati; la distinzione tra i livelli di gravità rileva per la graduazione della sanzione amministrativa accessoria (revoca vs sospensione).
art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti)
Regola il patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena può contenere o escludere misure accessorie, ma le statuizioni non ricomprese nell'accordo possono essere oggetto di impugnazione.
art. 448 c.p.p., comma 2 bis (modificato dalla legge 23/6/2017 n.103)
Ha limitato i motivi di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena; tuttavia, le statuizioni concernenti sanzioni amministrative accessorie poste al di fuori dell'accordo possono comunque essere impugnate in cassazione secondo la disciplina generale (art. 606 c.p.p.).
Legge n. 41 del 23/3/2016
Ha riformulato il comma 2 dell'art. 222 introducendo la previsione della revoca in caso di condanna o patteggiamento per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis, creando l'automatismo poi censurato dalla Consulta.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, Melzani)
Ha affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le statuizioni sulle sanzioni amministrative accessorie contenute nelle sentenze di applicazione della pena.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, il giudice non può più applicare automaticamente la revoca della patente nei casi di condanna o patteggiamento per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p.: se non ricorrono le aggravanti dei commi 2 e 3, il giudice deve valutare la possibilità di applicare la sospensione in alternativa alla revoca.
- La scelta tra revoca e sospensione della patente deve essere adeguatamente motivata in termini di proporzionalità e tenendo conto del grado di colpa e delle circostanze temporali e spaziali dell'evento; l'assenza di motivazione comporta l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- Nelle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) le statuizioni accessorie non ricomprese nell'accordo possono essere impugnate in Cassazione: la limitazione dei motivi di impugnazione non impedisce il controllo sulle misure amministrative accessorie applicate dal giudice.
- Per la difesa, è strategico richiamare la necessità di una motivazione specifica sul punto della sanzione amministrativa accessoria, invocando la giurisprudenza costituzionale e la proporzionalità della misura; per il giudice, è necessario valutare caso per caso e richiamare gli artt. 218 e 219 C.d.S. ove rilevanti.
- Se la revoca è disposta senza corretto esame delle circostanze o senza richiamare i criteri di proporzionalità indicati dalla Consulta, è probabile l'annullamento parziale con rinvio per nuovo esame da parte della Corte di legittimità.
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