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Sentenza

Sentenza del 16/03/2015 n. 2476 - Comm. Trib. Prov. Milano

Indeducibilità costi Black list - Svizzera - Natura black list della società - Onere della prova - Ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità dei costi pagati a una società svizzera. L'Ufficio ha ritenuto applicabile il regime black list, presumendo che la società estera fosse soggetta a un livello impositivo privilegiato, in particolare perché non assoggettata alle imposte cantonali e municipali o perché beneficiaria di regimi di esenzione. Il contribuente ha contestato tale qualificazione, sostenendo che spettasse all'Ufficio dimostrare concretamente la sussistenza dei presupposti per derogare alla regola ordinaria della deducibilità dei costi.

La decisione

La contestazione è stata accolta sul piano dell'onere della prova: l'indeducibilità non può essere applicata sulla base della sola inclusione della Svizzera o della società in una categoria astrattamente considerata black list. L'Ufficio deve provare che la specifica società svizzera non è soggetta alle imposte cantonali e municipali oppure beneficia di regimi di esenzione tali da integrare i presupposti del regime speciale. In mancanza di tale prova, opera la regola ordinaria della deducibilità dei costi.

Norme richiamate

  • Regime fiscale dei costi black list

    indeducibilità dei costi sostenuti nei confronti di soggetti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata

    Si tratta di un regime speciale derogatorio rispetto alla regola generale della deducibilità dei costi. Pertanto, i relativi presupposti devono essere provati dal soggetto che intende applicarlo, cioè dall'Amministrazione finanziaria.

  • Disciplina fiscale svizzera relativa alle imposte cantonali e municipali

    La mera residenza della società in Svizzera non è sufficiente a dimostrare la natura black list. Occorre accertare concretamente se la società sia soggetta alle imposte cantonali e municipali o se benefici di specifici regimi di esenzione.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione applica un regime fiscale speciale che limita la deducibilità ordinaria, deve dimostrare tutti i presupposti concreti della deroga.
  • La qualificazione astratta di un Paese come black list non basta necessariamente: occorre verificare il trattamento fiscale effettivo della specifica società coinvolta.
  • In caso di costi verso soggetti esteri, il contribuente può contestare l'indeducibilità chiedendo all'Ufficio di provare l'effettiva sottoposizione del fornitore a un regime fiscale privilegiato o l'esistenza di esenzioni rilevanti.
  • Se l'Ufficio non assolve l'onere probatorio, deve applicarsi la regola ordinaria della deducibilità, ferma restando la necessità che i costi siano effettivi, inerenti e documentati.

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