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Sentenza

Sentenza n. 16496/2026 - Roma, Sezione 2T

Giustizia amministrativa202605446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione al consorzio stabile della procedura per l’affidamento del servizio di pulizia e facchinaggio, lotto 3, e atti della verifica di anomalia dell’offerta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti connessi deducendo: (1) che i giustificativi avrebbero modificato l’offerta, presupponendo per i servizi extra-canone un ribasso sostanzialmente pari a zero anziché del 27,46%, con una differenza superiore a 1,15 milioni di euro e possibile ricollocazione dell’aggiudicataria al settimo posto; (2) difetto di istruttoria per l’incidenza asseritamente irrisoria dei costi di macchinari e attrezzature e delle spese generali; (3) inammissibilità dell’offerta per costi della manodopera dichiarati in euro 4.307.734,11, superiori di oltre 829.000 euro alla stima di gara, con il sospetto che comprendessero componenti estranee; (4) difformità tra l’offerta tecnica, che indicava sei risorse, e i giustificativi, ritenuti riferiti a circa quattro unità equivalenti; (5) omessa valutazione dell’affidabilità dell’aggiudicataria in relazione a una precedente risoluzione contrattuale con AMA S.p.A.; (6) illegittimo ricorso al lavoro supplementare per le attività extra-canone, senza prova della disponibilità dei lavoratori e con asserita violazione del CCNL e sottostima dei costi per oltre 304.000 euro; (7) sottostima dei macchinari e delle attrezzature obbligatorie, con ammortamenti ritenuti non documentati e incongrui. Le domande di accesso e i relativi motivi erano già stati definiti con la sentenza n. 10664 del 5 giugno 2026; la presente decisione riguarda i secondi e terzi motivi aggiunti contro l’aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi aggiunti esaminati. Ha ritenuto che il ribasso sui servizi extra-canone incidesse sulla quantità delle prestazioni acquistabili al prezzo unitario ridotto, senza modificare l’importo complessivo dell’offerta; era quindi legittimo indicare nei giustificativi costi della manodopera maggiori senza alterare l’offerta. Le contestazioni analitiche sui macchinari e sulle spese generali sono state respinte perché proponevano una stima alternativa di singole voci, non consentita nella verifica globale dell’anomalia, e perché i dati documentali smentivano quelli dedotti: il costo complessivo dei macchinari risultava pari a euro 128.411,05, di cui euro 118.116,05 per le attività extra-canone; non era inoltre dimostrata la necessità di duplicare il parco macchine per attività programmabili in momenti diversi. Le spese generali, prossime al 5%, non risultavano fuori mercato, e l’offerta contemplava riserve pari al 13% per le attività extra-canone. Il maggior costo della manodopera rispetto alla stima della stazione appaltante non comportava automaticamente l’esclusione né imponeva, da solo, una specifica verifica: non erano stati forniti indizi di voci occulte e il maggior costo poteva essere assorbito da una riduzione dell’utile. La dedotta difformità organizzativa è stata smentita dai giustificativi, che indicavano sei operatori e un monte ore annuo coincidente con quello dell’offerta tecnica. Quanto alla precedente risoluzione con AMA, questa era stata dichiarata nel DGUE e accompagnata da misure di self-cleaning; non ricorrevano circostanze di particolare pregnanza tali da imporre una motivazione espressa sull’affidabilità, essendo stata indicata un’unica risoluzione, contestata in giudizio. Le censure sul lavoro supplementare sono state in parte dichiarate inammissibili perché sollecitavano una sostituzione del giudice nelle valutazioni discrezionali della stazione appaltante e, comunque, respinte nel merito: il maggior costo della manodopera e la forza lavoro complessiva rendevano plausibile la stima, anche considerata l’impossibilità di predeterminare puntualmente il fabbisogno extra-canone. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000 oltre accessori in favore di Eur S.p.A. e in euro 5.000 oltre accessori in favore del consorzio controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    In primo luogo, deve escludersi che sussistesse un obbligo per la stazione appaltante di sottoporre a verifica l’individuazione “in aumento” del costo della manodopera in quanto, come condivisibilmente affermato, «il ribasso proposto dall’operatore economico unitamente all’indicazione dei costi della manodopera “a rialzo” non costituisce, di per sé, come nel caso di indicazione “a ribasso”, un indice di anomalia dell’offerta, poiché è necessario che la proposta in aumento di tale componente di costo si caratterizzi per la sua effettiva e concreta capacità di incidere sulla renumeratività dell’offerta, andando ad abbattere l’utile ritraibile dall’importo offerto»

    La decisione esclude che l’indicazione di costi della manodopera superiori alla stima di gara determini automaticamente l’anomalia o l’esclusione: occorre che l’aumento incida concretamente sulla remuneratività dell’offerta; nel caso, non essendo emersi indizi di costi occulti, il maggior costo poteva essere assorbito dall’utile.

  • artt. 95 e 98 d.lgs. 36/2023

    Deve, poi, rammentarsi che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non sussiste un obbligo della stazione appaltante di motivare puntualmente sulla circostanza che una pregressa vicenda professionale non abbia inficiato la moralità professionale richiesta per l’esecuzione dell’appalto, «potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa»

    L’ammissione alla gara può esprimere implicitamente la valutazione di affidabilità rispetto a una precedente vicenda professionale. Una motivazione espressa è necessaria quando la vicenda abbia una pregnanza tale da non consentire alla stazione appaltante di omettere le ragioni dell’apprezzamento favorevole.

Massime di principio

  • La verifica di anomalia ha carattere globale e sintetico: il giudice non può sostituire una propria valutazione analitica delle singole voci di costo a quella complessiva della stazione appaltante, salvo che le contestazioni dimostrino l’inattendibilità dell’offerta nel suo insieme.
  • Il ribasso sui servizi remunerati a prestazione può tradursi in una maggiore quantità di prestazioni al prezzo unitario ridotto senza modificare l’importo complessivo dell’offerta; i giustificativi possono quindi rappresentare costi coerenti con tale quantità, purché non alterino l’offerta presentata.
  • L’indicazione di costi della manodopera superiori alla stima della stazione appaltante non costituisce, da sola, causa di esclusione né indice automatico di anomalia: occorre verificare se l’incremento comprometta concretamente la remuneratività e la sostenibilità dell’offerta.
  • L’ammissione alla gara può valere come valutazione implicita dell’affidabilità rispetto a precedenti vicende professionali dichiarate. È necessaria una motivazione espressa quando tali vicende presentino una particolare gravità o pregnanza; la presenza di un’unica risoluzione contestata e accompagnata da misure di self-cleaning non impone, di per sé, tale motivazione.
  • Le contestazioni sulla sostenibilità dell’organizzazione e del lavoro supplementare non possono tradursi in una sostituzione del giudice alle valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante e devono essere valutate considerando l’offerta nel suo complesso e i dati economici documentati.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offertaCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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