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Sentenza

Sentenza n. 1401/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1147/2015, emesso in data 24.08.2015, dal Tribunale di Avellino.

Giustizia amministrativa202501050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo definitivo n. 1147/2015, relativo al pagamento di somme di denaro da parte del Comune

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento di euro 14.886,46, oltre interessi e spese, riconosciuti in suo favore dal decreto ingiuntivo n. 1147/2015 del Tribunale di Avellino, divenuto definitivamente esecutivo a seguito della sentenza n. 486/2022. Ha dedotto di non avere ricevuto il pagamento nonostante reiterate richieste rivolte al Comune. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità concernente la mancata prova della previa notificazione all’amministrazione del titolo esecutivo e del successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente, nel termine assegnato, non ha formulato osservazioni né prodotto la prova della notificazione. Il Collegio ha inoltre rilevato che le asserite richieste reiterate, delle quali non risultava comunque traccia negli atti, non sono equipollenti o sostitutive della formale notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha ritenuto che, per proporre il giudizio di ottemperanza volto al pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, sia necessaria la previa notificazione formale del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e il successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché il ricorrente non ha dimostrato né la notificazione del decreto ingiuntivo al Comune né il decorso del termine, la condizione necessaria per l’azione non è risultata integrata. Il Collegio ha ritenuto che richieste stragiudiziali di pagamento non possano sostituire tale adempimento formale e ha aderito all’orientamento secondo cui l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza, in ragione della sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata civile. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato dal creditore per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di segnalare alle parti d’ufficio una possibile questione rilevabile ai fini della decisione e di assegnare un termine per il deposito di memorie.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Richiede, per l’esecuzione di obbligazioni pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione, la previa notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; tale disciplina è stata ritenuta applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza diretto a conseguire il pagamento di una somma di denaro da parte di una pubblica amministrazione è inammissibile se non è stata previamente notificata all’amministrazione debitrice una copia del titolo esecutivo e non è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • La disciplina dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria derivante da un provvedimento giudiziale, in ragione della sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata civile.
  • Le richieste stragiudiziali di pagamento rivolte alla pubblica amministrazione non sono equipollenti né sostitutive della formale notificazione del titolo esecutivo richiesta dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sul ricorrente l’onere di dimostrare la previa notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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