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Sentenza

Sentenza n. 12799/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione cautelare, del provvedimento non notificato con il quale è stata decretata l'esclusione della ricorrente dalla «Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», poiché “non ha superato il modulo n. 1 della prova di capacità operativa”; - del D.M. n. 238 del 14/11/2018 "Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato in GU - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami in data 20 novembre 2018 unitamente all'art. 5 comma 4 del D.M. 26/10/2018 "Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova nel in caso di malore accusato prima o nel corso della prova, che tuttavia non consenta al candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla;- dell'Allegato C «PROVA DI CAPACITÀ OPERATIVA» al D.M. n. 238 del 14/11/2018, laddove prevede che «l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo»; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.

Giustizia amministrativa202307988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento dei vigili del fuoco volontari per mancato superamento del primo modulo della prova di capacità operativa, con conseguente cancellazione dagli elenchi del personale volontario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei vigili del fuoco, nonché le disposizioni del bando e dell’Allegato C che prevedevano il mancato superamento della prova e la cancellazione dagli elenchi in caso di interruzione o mancata esecuzione di uno dei moduli, anche per infortunio occorso durante la prova, senza possibilità di ripetizione. Ha dedotto irragionevolezza, sproporzione, inadeguatezza, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., sostenendo che l’interruzione delle trazioni fosse stata determinata da un dolore improvviso al gomito e da un infortunio successivamente riscontrato dal pronto soccorso. L’amministrazione ha eccepito la tardività dell’impugnazione del bando e dell’Allegato C.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, rilevando che l’oggetto principale dell’impugnazione era il provvedimento di esclusione, mentre il bando e l’Allegato C erano impugnati quali atti presupposti. Nel merito ha respinto il ricorso. Il bando stabiliva che l’interruzione o il mancato superamento di una parte della prova, anche per infortunio verificatosi durante l’esecuzione, determinasse il mancato superamento del modulo e della prova complessiva; il mancato superamento comportava l’esclusione e la cancellazione dagli elenchi del personale volontario. Il giudice ha ritenuto corretta l’applicazione di tali disposizioni da parte della Commissione. La documentazione medica prodotta non era sufficiente a dimostrare che l’infortunio fosse effettivamente occorso durante la prova e ne avesse causato l’interruzione: la visita era avvenuta due giorni dopo, la diagnosi si fondava su una mera algia alla digitopressione senza esami strumentali e mancavano ulteriori elementi idonei a provare l’imprevedibilità e il nesso causale con l’esercizio. La disciplina non è stata ritenuta irragionevole o sproporzionata, poiché coerente con la finalità legislativa di garantire gli standard operativi e l’efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il TAR ha inoltre escluso uno specifico eccesso di potere, rilevando che l’esclusione discendeva dall’esito obiettivo della prova e da una previsione vincolante del bando. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 del D.M. n. 238 del 14 novembre 2018

    La tipologia della prova e le relative modalità di esecuzione sono specificate nell’allegato C, che costituisce parte integrante del Bando.

    Il bando incorpora l’Allegato C e rende vincolanti le modalità di svolgimento della prova di capacità operativa.

  • Allegato C al D.M. n. 238 del 14 novembre 2018

    L'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso.

    L’interruzione o il mancato superamento di una parte del modulo comporta automaticamente l’inidoneità, anche quando sia dedotto un infortunio durante la prova; la ripetizione non è prevista in via automatica.

  • art. 12 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139

    Il mancato superamento della prova determina, secondo il bando, la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.

  • art. 20 d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76

    È richiamato dal bando quale base normativa degli effetti conseguenti al mancato superamento della prova, tra cui la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.

  • art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 27 dicembre 2017, n. 205

    La procedura speciale di reclutamento è collegata alla finalità di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  • art. 97 Cost.

    La ricorrente ha invocato i principi di imparzialità e buon andamento, ma il giudice non ha ravvisato una loro violazione.

Massime di principio

  • Quando il bando di una procedura selettiva prevede espressamente che l’interruzione o il mancato completamento di una prova fisica comporti l’inidoneità anche in caso di infortunio verificatosi durante la prova, l’amministrazione è tenuta ad applicare tale previsione, salvo che sia adeguatamente provato che l’infortunio abbia effettivamente causato l’interruzione e renda necessario un diverso trattamento previsto dall’ordinamento o dal bando.
  • La prova del nesso causale tra l’infortunio e il mancato completamento di una prova fisica non è adeguatamente fornita da una certificazione medica acquisita a distanza di giorni, fondata su dati meramente anamnestici o su un riscontro clinico generico e priva di ulteriori elementi oggettivi, quando resti possibile che la patologia derivi da un fattore diverso dallo svolgimento della prova.
  • In una procedura speciale finalizzata al reclutamento di personale destinato a mansioni operative, l’esclusione per mancato superamento di una prova di capacità fisica e la conseguente cancellazione dagli elenchi del personale volontario possono essere ritenute ragionevoli e proporzionate se costituiscono applicazione coerente della disciplina della procedura e perseguono la verifica dell’idoneità alle mansioni.
  • L’impugnazione del bando e delle sue clausole può essere tempestiva quando tali disposizioni siano contestate quali atti presupposti insieme al provvedimento applicativo di esclusione, se la lesione concreta e attuale si manifesta con quest’ultimo atto.
  • Quando l’esclusione deriva automaticamente dall’esito obiettivo di una prova e da una disposizione vincolante del bando, il sindacato sull’eccesso di potere non può trasformarsi nella sostituzione del giudice alla Commissione nella valutazione dell’idoneità fisica, in assenza di prova adeguata dell’erroneità dell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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