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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37725/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale emesso nei confronti di una società che aveva venduto un immobile ad uso abitativo, e nei confronti dei soci per trasparenza sui maggiori ricavi ritenuti occultati. L’Ufficio aveva ricostruito il prezzo effettivo della compravendita sulla base di elementi acquisiti tramite indagini finanziarie presso la banca mutuante: il contratto preliminare, trasmesso dall’istituto, indicava un prezzo di euro 240.000 oltre IVA, mentre il contratto definitivo riportava euro 100.000 oltre IVA; inoltre risultavano un mutuo di euro 190.000, una perizia bancaria e le quotazioni OMI. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi dei contribuenti valorizzando il valore di mercato stimato dal CTU, e la CTR aveva confermato. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che i dati bancari e il preliminare integravano una presunzione legale idonea a fondare l’accertamento, superabile solo con prova contraria specifica, prova che nel caso concreto non sarebbe stata fornita. I controricorrenti eccepivano inoltre, tra l’altro, la mancanza di procura dell’Avvocatura dello Stato e la nullità formale degli avvisi, eccezioni ritenute infondate o inammissibili.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Toscana e ha rinviato alla stessa Corte regionale in diversa composizione per un nuovo esame nel merito, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse concentrato l’attenzione sul valore di mercato dell’immobile, anziché sul thema probandum effettivo, cioè sulla determinazione dei ricavi realmente conseguiti dalla vendita. A fronte del prezzo indicato nel preliminare e dell’importo del mutuo, sarebbe spettato ai contribuenti dimostrare che il corrispettivo effettivamente percepito fosse quello del contratto definitivo e non quello emergente dagli elementi acquisiti dall’Ufficio. La CTR non aveva adeguatamente esaminato le prove idonee a smentire la presunzione dell’Ufficio e si era limitata a considerazioni generiche sulla genuinità del preliminare e su un mandato irrevocabile di pagamento, senza un corretto approfondimento probatorio.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973

    consente all’amministrazione finanziaria di richiedere a banche e intermediari dati, notizie e documenti relativi a rapporti e operazioni, utilizzabili ai fini degli accertamenti se il contribuente non dimostra che sono già stati considerati o che sono irrilevanti per il reddito imponibile; gli elementi così acquisiti possono sorreggere la pretesa accertativa se il contribuente non fornisce prova contraria specifica.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base normativa degli accertamenti rettificativi fondati su presunzioni e sugli elementi raccolti dall’Ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di dimostrare che il prezzo effettivamente corrisposto fosse quello risultante dal contratto definitivo gravava sui contribuenti, una volta che l’Ufficio aveva allegato elementi presuntivi gravi e concordanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale evocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi ad accertamenti fondati su dati bancari e su documentazione acquisita presso terzi, quando l’Ufficio allega elementi concreti e coerenti idonei a far presumere un corrispettivo diverso da quello dichiarato, il contribuente deve fornire prova contraria specifica sull’effettivo prezzo percepito.
  • Il thema decidendum va individuato in funzione della pretesa fiscale sostanziale: se l’accertamento riguarda i ricavi realmente incassati, il giudice non può sostituire tale verifica con una mera stima del valore di mercato del bene, se essa non è decisiva rispetto al fatto costitutivo dell’imposizione.
  • La valutazione della prova contraria non può risolversi in affermazioni apodittiche o generiche sulla scarsa genuinità di un documento; occorre una motivazione puntuale sull’attendibilità degli elementi allegati dalle parti.
  • Quando l’amministrazione finanziaria fonda l’accertamento su un preliminare contenente un prezzo più alto del definitivo, sul mutuo concesso agli acquirenti e su ulteriori riscontri documentali, grava sui contribuenti l’onere di dimostrare che tali elementi non corrispondono al prezzo effettivamente corrisposto o che non vi è stato effettivo incasso della somma contestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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