Ordinanza n. 7328/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la revocazione e la riforma della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2118 del 1° marzo 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2118 del 1° marzo 2023, impugnata per revocazione e riforma
Esito
La controversia
L’impresa ha proposto ricorso per revocazione e riforma della sentenza del Consiglio di Stato n. 2118/2023. La controversia riguarda la legittimità del termine di conclusione di un procedimento sanzionatorio dell’AGCM per pratiche anticoncorrenziali, in particolare la possibilità per l’Autorità di prorogarlo unilateralmente, con atti motivati, quando sopravvengano circostanze che ampliano l’oggetto dell’accertamento o il numero delle imprese coinvolte. Dopo che la Sezione aveva sottoposto la questione alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE, e dopo la pronuncia della Corte del 15 gennaio 2026, le parti hanno chiesto congiuntamente la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni relative ai termini di avvio dell’istruttoria, rimesse dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5167/2026.
La decisione
Il Collegio ha respinto la richiesta di sospensione: ha ritenuto che non sussista pregiudizialità in senso tecnico tra le questioni rimesse alla Corte costituzionale, relative ai termini della fase di avvio dell’istruttoria, e la controversia in esame, che concerne il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio. Ha tuttavia disposto il rinvio della trattazione, poiché la pronuncia costituzionale potrebbe in astratto incidere sull’intera scansione temporale dei procedimenti sanzionatori davanti all’AGCM. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 21 ottobre 2027; non è stata decisa la domanda di revocazione.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
questa Sezione ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il seguente quesito ai sensi dell’art. 267 TFUE
La disposizione è richiamata quale base per il rinvio pregiudiziale già disposto alla Corte di giustizia; l’ordinanza odierna non formula una nuova interpretazione della norma.
artt. 41 e 47 CDFUE
L'articolo 101 TFUE, letto alla luce del principio generale del diritto ad un buon andamento dell'amministrazione, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di una pratica anticoncorrenziale condotto da un'autorità nazionale garante della concorrenza, non prevede espressamente che il termine di conclusione della fase istruttoria del procedimento in parola, fissato da tale autorità nella comunicazione degli addebiti, abbia natura perentoria, cosicché detta autorità può differire unilateralmente tale termine, con atti motivati sottoposti a controllo giurisdizionale, al sopravvenire di circostanze che determinino un ampliamento dell'oggetto di detto procedimento o del numero delle imprese in esso coinvolte, a condizione che un siffatto differimento non abbia come conseguenza un superamento del termine ragionevole entro il quale tale fase istruttoria deve essere conclusa.
La pronuncia della Corte di giustizia riportata nell’ordinanza afferma che il termine fissato per concludere la fase istruttoria può essere differito con atti motivati, soggetti a controllo giurisdizionale, se si ampliano l’oggetto dell’istruttoria o il numero delle imprese coinvolte, purché il differimento non comporti il superamento del termine ragionevole.
art. 46 CEDU
se gli articoli 41 e 47 CDFUE e l’art. 46 CEDU ostino ad una disciplina quale quella nazionale che, in materia di vigilanza su intese restrittive della libertà di concorrenza, ai fini dell’esercizio dei poteri sanzionatori e fermo restando l’esercizio dei poteri conformativi, non prevede espressamente la natura perentoria del termine di conclusione del procedimento fissato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con la comunicazione di contestazione degli addebiti, consentendo all’Autorità di prorogare unilateralmente il detto temine di conclusione, con atti di proroga motivati, al sopravvenire di circostanze che determinano un ampliamento oggettivo o soggettivo dell’accertamento
La disposizione è riportata nel quesito pregiudiziale già sottoposto alla Corte di giustizia. L’ordinanza in esame non ne decide autonomamente la portata.
art. 101 TFUE
L'articolo 101 TFUE, letto alla luce del principio generale del diritto ad un buon andamento dell'amministrazione, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di una pratica anticoncorrenziale condotto da un'autorità nazionale garante della concorrenza, non prevede espressamente che il termine di conclusione della fase istruttoria del procedimento in parola, fissato da tale autorità nella comunicazione degli addebiti, abbia natura perentoria, cosicché detta autorità può differire unilateralmente tale termine, con atti motivati sottoposti a controllo giurisdizionale, al sopravvenire di circostanze che determinino un ampliamento dell'oggetto di detto procedimento o del numero delle imprese in esso coinvolte, a condizione che un siffatto differimento non abbia come conseguenza un superamento del termine ragionevole entro il quale tale fase istruttoria deve essere conclusa.
Secondo l’interpretazione della Corte di giustizia riportata nell’ordinanza, l’art. 101 TFUE non osta alla proroga motivata del termine istruttorio nei casi indicati, a condizione che la fase istruttoria resti entro un termine ragionevole.
Massime di principio
- La sospensione del giudizio per la pendenza di questioni costituzionali richiede una pregiudizialità in senso tecnico; la mera possibilità che la pronuncia costituzionale produca effetti più ampi sulla scansione temporale del procedimento non giustifica, di per sé, la sospensione.
- In assenza di pregiudizialità tecnica, il giudice può disporre un rinvio della trattazione quando la decisione attesa, pur riguardando una fase distinta del procedimento, potrebbe in teoria incidere sul quadro temporale complessivo rilevante per la controversia.
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