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Sentenza

Sentenza n. 5366/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio-rigetto formatosi su un’istanza di accesso difensivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ordine professionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR sostenendo che l’istanza, presentata per ottenere l’intero fascicolo istruttorio relativo a tre pareri di congruità rilasciati dall’Ordine negli anni Novanta, fosse riconducibile all’accesso difensivo e fosse finalizzata alla tutela nelle procedure esecutive e nelle ulteriori iniziative giudiziarie concernenti il credito professionale. Hanno contestato al TAR di avere anticipato il giudizio sull’utilità sostanziale dei documenti, ritenendo che l’accesso non potesse essere negato sulla base della loro asserita inidoneità a modificare l’esito di giudizi civili ormai definiti. Hanno inoltre dedotto l’attualità dell’interesse, la sufficiente determinazione dei documenti richiesti, l’assenza di una formale dichiarazione di inesistenza o irreperibilità degli atti e la necessità di distinguere tra documenti eventualmente non più detenuti e documenti presumibilmente esistenti, anche mediante accesso parziale. Il TAR aveva ritenuto l’istanza priva di interesse attuale, sostanzialmente dilatoria ed esplorativa, anche in ragione dei giudicati civili già formatisi, della genericità della richiesta e della possibile mancata conservazione di documenti risalenti a oltre trent’anni prima.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il dispositivo di rigetto del ricorso originario, correggendo parzialmente la motivazione del TAR. La Sezione ha ritenuto non corretto negare l’accesso sulla base di una prognosi circa l’inutilità finale dei documenti, della loro irrilevanza rispetto ai giudicati civili o della loro incapacità di modificare l’esito delle controversie. Nell’accesso difensivo il giudice deve verificare il collegamento di strumentalità e pertinenza tra i documenti e la posizione giuridica da tutelare, senza compiere valutazioni sulla fondatezza della domanda giudiziale o sulla decisività probatoria degli atti. Tuttavia, l’accesso difensivo richiede che il richiedente indichi puntualmente la situazione giuridica da tutelare, il rimedio concretamente esperibile, l’atto difensivo da proporre e il nesso concreto, seppure valutato in astratto, tra tale iniziativa e i documenti richiesti. Nel caso concreto gli appellanti avevano richiamato genericamente giudizi esecutivi, ricorsi per cassazione e altre possibili azioni, senza chiarire quale specifica iniziativa intendessero intraprendere né come i documenti potessero essere strumentali alla sua tutela. La genericità risultava particolarmente significativa in una vicenda ultradecennale definita da plurimi giudicati, sicché permaneva il rischio di un uso esplorativo dell’accesso o di una riapertura indiretta di questioni ormai definite. Tale carenza costituiva autonoma e assorbente ragione di inammissibilità del ricorso originario. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Il legislatore ha ulteriormente circoscritto l’oggetto della situazione legittimante l’accesso difensivo rispetto all’accesso “ordinario”, esigendo che la stessa [...] sia anche collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

    L’accesso difensivo presuppone un nesso di strumentalità necessaria tra la posizione giuridica finale da tutelare e il documento richiesto; tale nesso deve essere diretto, inequivoco e riferito a un interesse concreto e attuale.

  • art. 25, comma 2, l. 241/1990

    La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

    La motivazione dell’istanza deve rappresentare in modo puntuale e specifico le finalità difensive e il collegamento tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica da tutelare; non è sufficiente il richiamo generico a esigenze probatorie o difensive.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nell’accesso difensivo il giudice deve verificare la strumentalità e la pertinenza dei documenti rispetto alla posizione giuridica che il richiedente intende tutelare, senza anticipare il giudizio sulla fondatezza della controversia, sulla decisività dei documenti o sulla loro concreta capacità di determinare un esito favorevole.
  • L’utilità richiesta ai fini dell’accesso difensivo consiste nella necessità o utilità astratta del documento per l’esercizio della difesa e non nella sua rilevanza probatoria in senso tecnico; la prima attiene alla pertinenza rispetto alla tutela azionata o azionabile, mentre la seconda implica una prognosi sull’esito del giudizio principale e non può essere valutata nel giudizio sull’accesso.
  • Il richiedente l’accesso difensivo deve indicare nell’istanza, in modo puntuale e specifico, la situazione giuridica da tutelare, l’iniziativa giudiziale o stragiudiziale concretamente prospettata e il nesso di strumentalità tra tale tutela e i documenti richiesti; il generico riferimento a giudizi pendenti, possibili azioni o esigenze probatorie non è sufficiente.
  • Quando la richiesta di accesso è formulata in una vicenda già definita da plurimi giudicati, l’onere di allegazione dell’interessato è particolarmente rigoroso, dovendo escludere che l’accesso abbia natura meramente esplorativa o sia diretto a rimettere indirettamente in discussione questioni ormai coperte dal giudicato.
  • L’erronea valutazione dell’amministrazione o del giudice circa la decisività o l’utilità finale dei documenti non comporta necessariamente l’accoglimento dell’accesso, se il richiedente non dimostra comunque un interesse attuale, concreto e specificamente delimitato alla loro ostensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleAppelloIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

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