Cassazione Penale, Sentenza n. 188/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano per tre motivi principali: 1) illegittima dichiarazione di assenza dell'imputato nonostante la nomina di un difensore di fiducia e l'assenza di contatti con quest'ultimo o con il difensore d'ufficio subentrato; 2) erronea qualificazione e condanna per porto di oggetto atto ad offendere, poiche il bastone rinvenuto nell'autovettura (di proprietà della cognata) era nel bagagliaio, il controllo era avvenuto in pieno giorno e l'oggetto non sarebbe stato chiaramente utilizzabile per offendere nelle circostanze di tempo e di luogo; 3) violazione dei criteri di determinazione della pena per avere il giudice applicato una misura oltre il minimo edittale senza motivazione adeguata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'imputato che abbia nominato difensore di fiducia deve allegare circostanze che dimostrino di non avere avuto conoscenza del processo per cause non imputabili alla sua negligenza; nel caso l'imputato era stato assistito dal difensore fiduciario fino alla sua rinuncia e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'incolpevole mancata conoscenza del processo. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la qualificazione giuridica del bastone come 'mazza' ricompresa nel secondo comma dell'art. 4 della L. 20 aprile 1975, n. 110; pertanto il porto fuori dall'abitazione senza giustificato motivo e senza necessità di verificare le circostanze di tempo e luogo è vietato. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito, che ha indicato come ragioni dello scostamento dal minimo la personalità del condannato (pregiudizi, anche per reati violenti) e le caratteristiche dell'oggetto (bastone con impugnatura artigianale). Conseguentemente il rigetto comporta la conferma della pena rideterminata in appello (6 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Legge 20 aprile 1975, n. 110, art. 4
la norma distingue tre categorie di oggetti: quelli vietati sempre (es. armi, mazze ferrate), quelli vietati senza giustificato motivo (es. mazze, bastoni, tubi, catene) e una categoria residuale che richiede circostanze di tempo e luogo per essere considerata atto ad offendere
La Corte interpreta i bastoni in legno come rientranti nella categoria delle 'mazze' previste dal secondo comma, per cui il porto fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo e vietato indipendentemente dal concretizzarsi di circostanze di tempo e luogo che rendano l'oggetto chiaramente idoneo all'offesa
Codice di procedura penale, art. 161, comma 4
notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia in base alla norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La notificazione regolare al difensore di fiducia è idonea a far valere la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; l'onere di provare l'incolpevole mancata conoscenza grava sull'imputato che si è avvalso di difensore fiduciario
Codice penale, art. 133
criteri per la determinazione della pena, inclusi elementi quali la personalita del reo e i precedenti
Il giudice puo discostarsi dal minimo edittale motivando sulla base dei criteri previsti dall'art. 133 (personalita, precedenti, caratteristiche del fatto); tale motivazione deve essere congrua ma non richiede pagine di spiegazione quando il percorso logico e comprensibile e i fattori indicati sono pertinenti
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente e condannato alle spese processuali come previsto dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia implica per l'imputato l'onere di dimostrare di non avere avuto conoscenza del processo per cause non imputabili alla sua negligenza; la semplice affermazione di mancati contatti non basta se il difensore ha effettivamente svolto il mandato fino alla sua rinuncia
- Un bastone in legno puo essere qualificato come 'mazza' ai sensi dell'art. 4 L. 110/1975 e, se ricondotto alla categoria del secondo comma, il suo porto fuori dall'abitazione e vietato senza bisogno di dimostrare specifiche circostanze di tempo e luogo che ne attestino la destinazione offensiva
- Per discostarsi dal minimo edittale il giudice deve motivare indicando criteri rilevanti (personalita del reo, precedenti, caratteristiche dell'oggetto o del fatto); la motivazione e valutata in concreto dalla Corte e non richiede una motivazione formale eccessiva se i criteri indicati risultano pertinenti
- Le notifiche effettuate al difensore di fiducia, se formalmente corrette, sono efficaci ai fini della conoscenza del procedimento; eccezioni richiedono specifiche e provate circostanze che dimostrino l'incolpevole mancata conoscenza
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