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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39857/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato per furto in appartamento aggravato ed evasione aggravata, aderendo a un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti e all'entità della pena applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure formulate non rientravano tra quelle proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., perché riguardavano aspetti rinunciati o comunque la determinazione della pena, senza prospettare un'illegalità della sanzione. Conseguentemente ha disposto il procedimento de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello sono proponibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e sulla pena, salvo che la sanzione sia illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso può essere dichiarato inammissibile de plano quando l'inammissibilità emerge ictu oculi dagli atti.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato nel principio giurisprudenziale riportato in sentenza come oggetto di censure non proponibili nel ricorso avverso concordato in appello, quanto alla mancata verifica delle cause di proscioglimento.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per escludere la mancanza di colpa del ricorrente ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione ha un oggetto ristretto: sono deducibili solo vizi inerenti alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Non sono ammissibili doglianze che investano motivi rinunciati con il concordato, la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o la mera quantificazione della pena, salvo che la pena sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso emerge in modo immediato, la Corte di cassazione può dichiararla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • In caso di inammissibilità non derivante da assenza di colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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