Sentenza del 29/01/2018 n. 364 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sanzioni - Responsabilità dello spedizioniere e dell'importatore - Dazi antidumping.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la responsabilità per sanzioni derivanti dall'erronea classificazione doganale di merci soggette a dazio antidumping. È stato esaminato se l'obbligo sanzionatorio gravasse sullo spedizioniere e sull'importatore, quali soggetti coinvolti nell'operazione doganale, oppure sui loro rappresentanti legali o sulla persona fisica che aveva materialmente commesso l'errore.
La decisione
È stato affermato che lo spedizioniere e l'importatore rispondono solidalmente del pagamento delle sanzioni conseguenti all'erronea classificazione delle merci. L'obbligazione sanzionatoria grava sulle rispettive persone giuridiche e non sui rappresentanti legali o sul soggetto che ha materialmente commesso il fatto. Il testo non consente di individuare con certezza quale parte processuale abbia formalmente proposto il ricorso, ma il principio affermato conferma la responsabilità delle società coinvolte.
Massime di principio
- Quando un'operazione doganale comporta una classificazione errata di merci soggette a dazi antidumping, la responsabilità sanzionatoria può ricadere sui soggetti giuridici direttamente obbligati nell'operazione, come importatore e spedizioniere.
- Importatore e spedizioniere possono essere tenuti solidalmente al pagamento: l'Amministrazione può quindi richiedere l'intero importo a uno dei coobbligati, ferma restando la possibilità di regresso nei rapporti interni.
- La sanzione è normalmente imputata alla persona giuridica per conto della quale è stata effettuata l'operazione, anziché al legale rappresentante o al dipendente che ha materialmente commesso l'errore.
- L'affidamento dell'attività a uno spedizioniere non esclude automaticamente la responsabilità dell'importatore; occorre verificare il ruolo concretamente svolto, il tipo di rappresentanza doganale e gli obblighi assunti da ciascun soggetto.
- Per prevenire contestazioni, importatore e spedizioniere dovrebbero verificare congiuntamente la corretta classificazione tariffaria, l'applicabilità dei dazi antidumping e la documentazione doganale utilizzata.
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