Cassazione Penale, Sentenza n. 2601/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso alla Corte di Cassazione contestava due profili: (1) violazione degli artt. 627, comma 3, e 628 c.p.p. e della legge penale, sostenendo che l'accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. che aveva dichiarato la prescrizione dei reati indicati al capo A) avrebbe dovuto privare di effetti la precedente decisione della Cassazione e comportare, nel giudizio di rinvio, la dichiarazione della sopravvenuta prescrizione anche per il reato residuo (capo B - esercizio abusivo della professione); (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena, per aver la Corte di appello applicato i limiti edittali successivamente inaspriti anziché quelli vigenti alla data del fatto (maggio 2010) per l'art. 348 c.p.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Primo motivo: respinto — la sentenza rescindente aveva limitato i propri effetti alla declaratoria di prescrizione dei reati indicati al capo A), mentre per il reato residuo di cui al capo B) si era formato giudicato sulla responsabilità; pertanto la Corte di appello, investita soltanto della rideterminazione della pena, non poteva dichiarare la sopravvenuta prescrizione. Secondo motivo: accolto — la Corte di appello ha erroneamente applicato limiti edittali più rigorosi introdotti successivamente al fatto; poiché al tempo della condotta (maggio 2010) l'art. 348 c.p. prevedeva solo la reclusione fino a sei mesi (in alternativa alla multa), occorreva usare quei limiti. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione della pena e rinviata alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. È stata respinta la richiesta della parte civile di rifusione delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto; la sentenza di accoglimento può limitare i suoi effetti alla declaratoria della prescrizione per specifici capi, senza travolgere il giudicato formatosi su altri capi.
art. 627, comma 3 c.p.p.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione agli effetti dell'annullamento e del giudicato; la Corte ha ritenuto che l'effetto limitato della sentenza rescindente impedisce di estendere la declaratoria di prescrizione ai capi sui quali si è formato giudicato.
art. 628 c.p.p.
Richiamato come norma procedurale collegata; la pronuncia conferma i limiti dell'ambito cognitivo del giudice in sede di rinvio quando l'annullamento riguarda solo la determinazione della pena.
art. 348 c.p.
Del reato di esercizio abusivo della professione: la Corte ha richiamato i limiti edittali vigenti alla data del fatto (maggio 2010), affermando che non è applicabile l'inasprimento successivo per il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.
Principio di irretroattività della legge penale sfavorevole
La Corte ha applicato il principio secondo cui le modifiche peggiorative della sanzione intervenute dopo la commissione del fatto non possono influire sulla quantificazione della pena.
art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020 e art.7 D.L. 23 luglio 2021, n.105
Norme procedurali sul procedimento trattato in forma cartolare; la Corte ha preso atto che il procedimento è stato trattato in tale forma, senza effetti sostanziali sulla decisione sui motivi principali.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla con rinvio solo ai fini della rideterminazione della pena, sul resto (accertamento del fatto e responsabilità) si forma giudicato e il giudice di rinvio non può dichiarare la prescrizione sopravvenuta o altre cause estintive intervenute dopo la decisione rescindente.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è limitato all'ambito indicato dalla decisione della Cassazione: se il rinvio riguarda esclusivamente la determinazione della pena non è consentito riesaminare la responsabilità o rilevare cause estintive non valutate dalla Cassazione.
- In caso di modifiche legislative successive al fatto (inasprimento della sanzione), va applicata la disciplina penale vigente al tempo della commissione del reato; la legge penale più sfavorevole non può essere applicata retroattivamente.
- La parte civile, quando la decisione di rinvio non le arreca un pregiudizio (cioè il giudizio di rinvio riguarda solo la pena), non ha titolo automatico alla rifusione delle spese processuali sostenute nell'ulteriore grado.
- Quando si contesta la quantificazione della pena in sede di rinvio, il controllo della Cassazione può comportare l'annullamento limitato alla determinazione della pena e il rinvio per un nuovo calcolo conforme ai limiti edittali temporalmente applicabili.
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