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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31345/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dal debitore esecutato avverso l'esecuzione promossa dalla curatela fallimentare sulla base di un titolo giudiziale, per un importo ritenuto eccessivo rispetto alla quota effettivamente dovuta dal ricorrente quale erede del debitore originario. L'opponente sosteneva che, non essendo l'unico erede, il debito dovesse essere ripartito pro quota tra gli eredi ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c., con conseguente riduzione della pretesa esecutiva. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente l'opposizione, rideterminando l'importo dovuto. In appello, la curatela eccepiva la tardività del gravame e la Corte d'appello dichiarava l'impugnazione inammissibile per decorso del termine breve, ritenendo non applicabile la sospensione feriale. Con il ricorso per cassazione l'opponente denunciava nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., sostenendo che nel caso concreto la sospensione feriale dovesse operare perché l'opposizione conteneva anche una domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e perché, a suo dire, la questione sul credito sarebbe stata ormai limitata alle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che agli atti mancava la relata di notificazione della sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto depositare ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c.; tale omissione non era stata sanata dal deposito della controparte. La Corte ha inoltre escluso che potesse operare una "prova di resistenza" idonea a evitare l'improcedibilità, perché il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza d'appello. Prima di pervenire a tale esito, la Corte ha comunque esaminato la questione sostanziale dedotta dal ricorrente, confermando che nelle opposizioni esecutive il termine per impugnare non è soggetto a sospensione feriale e che le eccezioni invocate non ricorrevano nel caso concreto, neppure per la presenza di una domanda ex art. 96 c.p.c. o di una controversia limitata alle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    indica il mezzo processuale utilizzato per contestare il diritto del creditore a procedere esecutivamente e l'ammontare preteso.

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza e, nel caso concreto, era già spirato al momento della notifica del ricorso per cassazione.

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 325 c.p.c. per sostenere l'erroneità della declaratoria di tardività dell'appello.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 96 c.p.c.

    la domanda di responsabilità aggravata non è, nel caso di specie, idonea a sottrarre l'opposizione esecutiva alla regola di esclusione della sospensione feriale.

  • art. 752 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la ripartizione del debito ereditario tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote.

  • art. 754 c.c.

    invocato dal ricorrente per affermare che il creditore non potesse pretendere dall'erede una somma eccedente la quota ereditaria.

  • art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742

    regola generale sulla sospensione feriale dei termini, esclusa per i procedimenti richiamati dall'art. 92 ord. giud., tra cui le opposizioni esecutive.

  • art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12

    le opposizioni esecutive rientrano tra i procedimenti esclusi dalla sospensione feriale dei termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di porre a carico del ricorrente, in caso di improcedibilità, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è requisito necessario: la sua mancanza comporta improcedibilità del ricorso, se la relata non sia stata prodotta neppure dalla controparte.
  • L'improcedibilità per omesso deposito della relata non è esclusa dalla sola mancata eccezione del controricorrente, perché si tratta di vizio rilevabile d'ufficio in materia di ordine pubblico processuale.
  • La c.d. prova di resistenza può evitare l'improcedibilità solo se, dagli atti, sia comunque possibile verificare tempestivamente la proposizione del ricorso rispetto al termine breve; se il ricorso è stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, tale evenienza non opera.
  • Nelle opposizioni esecutive, il termine per impugnare la sentenza non è soggetto a sospensione feriale, poiché tali procedimenti rientrano tra quelli esclusi dalla disciplina generale richiamata dall'art. 92 ord. giud.
  • La presenza, nella sentenza che decide l'opposizione esecutiva, di una domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non basta, di per sé, ad applicare la sospensione feriale del termine d'impugnazione.
  • La deroga alla non applicabilità della sospensione feriale nelle opposizioni esecutive è configurabile solo in ipotesi eccezionali e non quando la controversia mantenga ad oggetto la debenza della somma precettata e non solo le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveSuccessione legittima
RamiProcesso civileObbligazioniSuccessioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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