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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04906/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un pensionato, già titolare dal 2003 di un trattamento pensionistico e destinatario di un precedente giudicato che aveva accertato il diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, agiva per ottenere la riliquidazione dei ratei di pensione, passati e futuri. La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda ritenendo che la maggiorazione fosse operante solo sul piano contributivo e non potesse anticipare la decorrenza della pensione rispetto alla domanda amministrativa; inoltre, aveva valorizzato l'art. 47 d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, come norma che limita l'incidenza della rivalutazione sulla misura del rateo e non sulla maturazione del diritto. Con il ricorso per cassazione il pensionato denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, dell'art. 47 d.l. n. 269/2003, dell'art. 3, comma 132, l. n. 350/2003, del d.m. 27 ottobre 2004 e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che, essendo andato in pensione prima del 2 ottobre 2003, gli si sarebbe dovuto applicare il regime previgente dell'originario art. 13, comma 8, con coefficiente 1,5 e con rilevanza della rivalutazione anche ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi, autonoma e ciascuna sufficiente: da un lato, l'applicazione della disciplina introdotta dall'art. 47 d.l. n. 269/2003; dall'altro, il principio per cui la prestazione pensionistica non può decorrere da una data anteriore alla domanda amministrativa. Poiché il ricorso attaccava solo la prima ratio e non la seconda, la censura era inammissibile per difetto di interesse. Inoltre, la Corte ha aggiunto che, anche quanto alla misura dei singoli ratei, il motivo non aveva utilità concreta, perché la sentenza d'appello aveva accertato senza essere validamente censurata che la rivalutazione incide soltanto sul profilo contributivo e che l'INPS aveva già riconosciuto il massimo incremento conseguibile sino a 40 anni di contribuzione; pertanto, la pretesa applicazione del coefficiente 1,5 non avrebbe comportato un aumento della pensione già liquidata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, l. n. 257/1992

    originario testo; coefficiente di rivalutazione 1,5

    nel regime previgente la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto era invocata dal ricorrente anche ai fini della decorrenza della pensione; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione perché il motivo è inammissibile

  • art. 47 d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003

    la Corte d'appello lo aveva interpretato nel senso che la rivalutazione per esposizione ultradecennale all'amianto incide sulla misura del rateo e non sulla maturazione del diritto a pensione

  • art. 3, comma 132, l. n. 350/2003

    richiamato dal ricorrente tra le norme che, insieme al d.m. 27 ottobre 2004, avrebbero imposto l'applicazione del regime previgente

  • d.m. 27 ottobre 2004

    richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina applicabile ai benefici amianto

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente, verosimilmente in relazione all'efficacia del giudicato sul riconoscimento della maggiorazione contributiva

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    richiamato per escludere la pronuncia sulle spese

  • art. 47, comma 6-bis, d.l. n. 269/2003

    dal ricorso viene dedotto che, per i pensionamenti anteriori al 2 ottobre 2003, si applicherebbe il previgente regime dell'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992

Massime di principio

  • Quando una sentenza d'appello è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a giustificare il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una sola ratio rende inammissibile il motivo per difetto di interesse.
  • La censura che investe solo una delle basi argomentative della decisione impugnata non può condurre alla cassazione se l'altra base resta ferma e sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda.
  • In materia di benefici contributivi per esposizione all'amianto, la rivalutazione può essere riconosciuta come maggiorazione del montante contributivo, ma, secondo la motivazione valorizzata nella sentenza, ciò non implica automaticamente l'anticipazione della decorrenza della pensione rispetto alla domanda amministrativa.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse anche quando, pur prospettando una diversa disciplina normativa, non dimostri che l'accoglimento della censura produrrebbe un'effettiva utilità concreta sulla misura del trattamento già liquidato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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