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Sentenza

Sentenza n. 12219/2026 - Roma, Sezione 2B

per la condanna dell’Amministrazione – previo accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti depositata dal ricorrente in data 9.02.2026 – all’ostensione degli atti che ne costituiscono oggetto;

Giustizia amministrativa202603800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 9 febbraio 2026, avente a oggetto l’avviso di accertamento, una comunicazione e le relative relate di notificazione posti a base della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario del fermo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso e ha chiesto l’ostensione degli atti indicati nell’istanza, funzionali alla tutela della propria posizione rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo. Il giudice ha verificato la sussistenza dell’interesse legittimante l’accesso documentale, che deve essere diretto, concreto e attuale. L’interesse è stato ritenuto diretto perché il ricorrente era destinatario della comunicazione preventiva di fermo; concreto perché la conoscenza degli atti era funzionale all’esercizio del diritto di difesa e all’eventuale impugnazione della comunicazione; attuale perché collegato all’esigenza di tutelare la circolazione del bene mobile registrato oggetto del fermo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il silenzio-diniego e ha condannato la società resistente a ostendere, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, gli atti oggetto dell’istanza di accesso. La decisione è fondata sulla sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale: il ricorrente era personalmente inciso dalla comunicazione preventiva di fermo, necessitava degli atti per esercitare il diritto di difesa e mirava a preservare la possibilità di circolazione del bene mobile registrato. La resistente, non costituita, è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in 350 euro oltre accessori, con rimborso del contributo unificato nei limiti di legge.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    L’interesse idoneo a fondare l’accoglimento del ricorso deve essere diretto, concreto e attuale.

    L’accesso documentale richiede una posizione individuale e qualificata, un’utilità conoscitiva specifica e un collegamento attuale con la tutela di una situazione giuridicamente rilevante; non è sufficiente un interesse generale o meramente esplorativo.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile alla tutela giurisdizionale contro il diniego, espresso o tacito, di accesso ai documenti amministrativi; nel caso concreto ha consentito di ordinare l’ostensione degli atti.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • L’interesse all’accesso documentale è diretto quando il richiedente è personalmente destinatario dell’atto o del procedimento cui si riferiscono i documenti richiesti, in posizione differenziata rispetto alla generalità dei cittadini.
  • L’interesse all’accesso è concreto quando la conoscenza dei documenti è specificamente funzionale all’esercizio del diritto di difesa e alla valutazione o proposizione di iniziative giurisdizionali contro un atto lesivo.
  • L’interesse all’accesso è attuale quando l’ostensione è idonea a incidere concretamente sulla tutela di un bene della vita ancora rilevante per il richiedente, anche con riguardo alla conservazione o alla gestione di un bene sottoposto a fermo amministrativo.
  • In presenza di un interesse diretto, concreto e attuale, il silenzio-diniego sull’istanza di accesso documentale può essere seguito dalla condanna dell’amministrazione o del soggetto detentore a esibire i documenti entro il termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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