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Parere

Parere n. 1587/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. -OMISSIS-contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per l’annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- del 6 settembre 2023, recante diniego dell’istanza di transito nei ruoli civili ai sensi del D.P.R. n. 339/1982.

Giustizia amministrativa202400652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego dell’istanza di transito nei ruoli civili ai sensi del d.P.R. n. 339/1982, recato dalla nota prot. n. -OMISSIS- del 6 settembre 2023.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente, giudicato permanentemente e assolutamente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato ma idoneo al servizio nei ruoli civili dello Stato, ha impugnato il diniego opposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla domanda di transito. Ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi; la violazione e l’errata applicazione degli artt. 1, 2, 3, 8 e 10 del d.P.R. n. 339/1982; il difetto di istruttoria e motivazione; nonché lo sviamento, per avere l’Agenzia fondato il diniego sull’avvenuto reclutamento di personale mediante concorso, sull’assenza di esigenze funzionali e operative e sull’incompatibilità con le funzioni di polizia giudiziaria attribuite al personale ADM.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il primo motivo, poiché il procedimento, avviato su istanza di parte e caratterizzato da valutazioni discrezionali, non rientrava nelle ipotesi di esclusione dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Le ragioni organizzative e l’asserita incompatibilità con le funzioni di polizia giudiziaria avrebbero dovuto essere previamente comunicate, consentendo al ricorrente di interloquire. La violazione è stata qualificata come radicale e assorbente. È stato inoltre ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione del d.P.R. n. 339/1982: l’Amministrazione non può negare il transito per ragioni connesse alla dotazione organica o all’espletamento di concorsi, poiché l’art. 10 del decreto consente l’inquadramento anche in soprannumero. L’argomento relativo alle funzioni di polizia giudiziaria e tributaria è stato considerato non conforme alla legge, in quanto il giudizio delle commissioni mediche aveva riconosciuto l’idoneità al servizio nei ruoli civili, ADM non aveva disposto la visita medica integrativa prevista dall’art. 8 e non aveva verificato la possibile assegnazione a funzioni tecnico-amministrative non operative. Il diniego è quindi risultato viziato da erroneo presupposto giuridico, carenza istruttoria e difetto di motivazione. Il ricorso è stato accolto, con obbligo di riedizione del potere amministrativo secondo le indicazioni del parere.

Osservazioni

Art. 10-bis della legge n. 241/1990 - Mancato preavviso di rigetto

Il procedimento era a istanza di parte, non rientrava nelle ipotesi di esclusione dall’art. 10-bis e presentava valutazioni discrezionali. Le ragioni poste a fondamento del diniego avrebbero dovuto essere comunicate preventivamente, poiché il ricorrente avrebbe potuto interloquire utilmente.

Art. 1 del d.P.R. n. 339/1982 - Potere valutativo e compatibilità con il nuovo impiego

La previsione secondo cui il personale può essere trasferito implica una potestas valutandi dell’Amministrazione, ma il transito resta subordinato alla compatibilità tra l’infermità accertata e il nuovo impiego, da valutare secondo il paradigma normativo del decreto.

Art. 10 del d.P.R. n. 339/1982 - Inquadramento in soprannumero

L’Amministrazione non può negare il transito richiamando la dotazione organica, l’avvenuto reclutamento mediante concorso o l’assenza di posti disponibili, poiché la disciplina consente espressamente l’inquadramento anche in soprannumero.

Art. 8 del d.P.R. n. 339/1982 - Visita medica integrativa

L’eventuale verifica ulteriore dell’idoneità compete all’amministrazione ricevente mediante visita medica integrativa. ADM non l’ha richiesta e non poteva sostituire tale verifica con una generica deduzione di incompatibilità derivante dall’attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria.

Istruttoria e motivazione - Possibili mansioni tecnico-amministrative

L’attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria al personale ADM non dimostra che ogni mansione dell’Agenzia abbia natura operativa incompatibile con le condizioni del ricorrente. L’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare le possibili assegnazioni a funzioni tecnico-amministrative compatibili con la ridotta capacità lavorativa certificata.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto si applica ai procedimenti a istanza di parte caratterizzati da valutazioni discrezionali, salvo le ipotesi di esclusione previste dalla legge. La sua omissione è rilevante quando le ragioni ostative avrebbero consentito un utile contraddittorio procedimentale.

  • art. 1 d.P.R. 339/1982

    Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

    La disposizione attribuisce all’Amministrazione un potere valutativo, ma subordina il transito alla compatibilità dell’infermità con il nuovo impiego e non consente di introdurre cause ostative estranee alla disciplina.

  • art. 8 d.P.R. 339/1982

    Consente all’amministrazione ricevente di disporre una visita medica integrativa per verificare l’idoneità al nuovo impiego; tale strumento non è stato utilizzato da ADM.

  • art. 10 d.P.R. 339/1982

    Consente l’inquadramento anche in soprannumero; pertanto, dotazione organica, posti disponibili e concorsi già espletati non possono costituire, di per sé, ragioni legittime di diniego del transito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nei procedimenti a istanza di parte caratterizzati da valutazioni discrezionali, il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 deve essere comunicato quando l’Amministrazione intenda fondare il diniego su ragioni sulle quali l’interessato possa utilmente interloquire; la sua omissione vizia radicalmente il procedimento.
  • Nel transito del personale della Polizia di Stato giudicato non idoneo al servizio nei ruoli di appartenenza, il potere valutativo dell’Amministrazione deve essere esercitato entro i limiti e secondo i presupposti del d.P.R. n. 339/1982, verificando la compatibilità dell’infermità con il nuovo impiego.
  • La dotazione organica, l’assenza di posti vacanti o l’avvenuto espletamento di concorsi non possono costituire autonomi motivi di diniego del transito disciplinato dal d.P.R. n. 339/1982, poiché l’art. 10 del decreto consente l’inquadramento anche in soprannumero.
  • L’attribuzione istituzionale di funzioni di polizia giudiziaria a un’amministrazione ricevente non dimostra, di per sé, l’incompatibilità del dipendente con ogni possibile impiego presso quella stessa amministrazione. Occorre verificare concretamente la possibilità di assegnazione a mansioni tecnico-amministrative compatibili con le condizioni di salute accertate.
  • Quando l’art. 8 del d.P.R. n. 339/1982 consente all’amministrazione ricevente una visita medica integrativa, l’Amministrazione non può sostituire tale accertamento con una motivazione generica e astratta sull’incompatibilità delle funzioni istituzionali.

Diniego del transito nei ruoli civili di un assistente capo della Polizia di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un assistente capo della Polizia di Stato contro il diniego dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla domanda di transito nei ruoli civili ai sensi del d.P.R. n. 339/1982.

Premesse e svolgimento della vicenda

Il ricorrente, assunto nella Polizia di Stato nel 1997, nel gennaio 2022 era stato colpito da un grave episodio cardiaco e gli era stata diagnosticata una cardiomiopatia aritmogena biventricolare. Dopo un periodo di aspettativa, la Commissione medica lo aveva giudicato permanentemente e assolutamente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato, ma idoneo al servizio nei ruoli civili dello Stato.

A seguito della domanda di transito, indirizzata in via preferenziale ad ADM, l’Agenzia aveva opposto il diniego richiamando l’avvenuto reclutamento di personale di seconda area mediante concorso, l’assenza di esigenze funzionali e operative e la presunta incompatibilità con le funzioni di polizia giudiziaria attribuite al personale dell’Agenzia. Il ricorrente aveva chiesto il riesame senza ottenere risposta e aveva quindi proposto ricorso straordinario.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto:

  • la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto;
  • la violazione degli artt. 1, 2, 3, 8 e 10 del d.P.R. n. 339/1982;
  • il difetto di istruttoria e motivazione;
  • lo sviamento, per l’utilizzo di elementi ritenuti estranei alla disciplina del transito.

Mancato preavviso di rigetto

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura relativa all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il procedimento era stato avviato su istanza di parte e non rientrava nelle ipotesi escluse dall’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi. Inoltre, il diniego dipendeva da valutazioni discrezionali concernenti le esigenze organizzative e le funzioni di polizia giudiziaria.

Tali elementi avrebbero dovuto essere comunicati preventivamente, consentendo all’interessato di rappresentare l’eventuale esistenza di mansioni compatibili e di contestare le ragioni organizzative addotte. L’omissione è stata qualificata come radicale e assorbente.

Interpretazione del d.P.R. n. 339/1982

Il Consiglio ha chiarito che l’art. 1 del d.P.R. n. 339/1982 attribuisce all’Amministrazione un potere valutativo, poiché il personale non idoneo può essere trasferito nei ruoli civili. Tuttavia, tale potere deve essere esercitato verificando la compatibilità tra l’infermità accertata e il nuovo impiego, senza introdurre motivi ostativi non previsti dalla disciplina.

In particolare, il richiamo alla dotazione organica, ai posti disponibili o all’avvenuto espletamento di concorsi non è sufficiente a giustificare il diniego. L’art. 10 del decreto consente infatti l’inquadramento anche in soprannumero.

Erronea valutazione delle funzioni ADM

È stata ritenuta non conforme alla legge la motivazione basata sull’attribuzione al personale ADM di funzioni di polizia giudiziaria e tributaria. Il giudizio delle commissioni mediche aveva riconosciuto il ricorrente idoneo al servizio nei ruoli civili delle amministrazioni dello Stato.

L’art. 8 del d.P.R. n. 339/1982 consente all’amministrazione ricevente di disporre una visita medica integrativa, ma ADM non aveva utilizzato tale strumento. Inoltre, la presenza di funzioni di polizia giudiziaria nell’organizzazione dell’Agenzia non implica che ogni mansione abbia natura operativa incompatibile con le condizioni del dipendente. L’Agenzia comprende anche funzioni tecnico-amministrative non operative.

Carenza istruttoria e difetto di motivazione

Il diniego non aveva esaminato concretamente le possibili assegnazioni del ricorrente a mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa certificata. La motivazione risultava quindi fondata su un presupposto giuridico erroneo e su un’istruttoria incompleta.

L’Amministrazione dovrà rieditare il potere amministrativo tenendo conto delle indicazioni del parere, verificando in concreto la compatibilità dell’infermità con le mansioni disponibili e applicando correttamente il d.P.R. n. 339/1982.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario. Il diniego è stato censurato per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, erronea applicazione del d.P.R. n. 339/1982, carenza istruttoria e difetto di motivazione. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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