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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30132/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore / curatela)

La controversia

La controversia origina dalla sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società su istanza di un creditore. Il legale rappresentante della società, in proprio e in rappresentanza della stessa, ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall., poi respinto dalla Corte d'appello. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) violazione delle regole sulla notificazione del ricorso e del decreto di convocazione nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, deducendo la nullità della sentenza per irregolarità della notifica; (2) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che in atti vi fosse prova dell'inesistenza della notificazione e quindi lesione del contraddittorio; (3) violazione delle norme sui presupposti di fallibilità della società e difetto di motivazione, contestando che fossero state dimostrate le soglie di fallibilità e l'inattività dell'impresa. La Corte ha ricostruito la sequenza notificatoria: impossibilità della notifica via PEC, tentativo a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede legale, ulteriore tentativo irregolare presso unità locale con indirizzo errato, e successivo deposito presso la casa comunale autorizzato dal tribunale. Quanto al merito, ha ritenuto che la corte territoriale avesse motivato in modo adeguato sull'insussistenza della prova circa il mancato superamento delle soglie di fallibilità negli anni rilevanti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la notificazione del ricorso e del decreto nel procedimento prefallimentare era conforme alla disciplina speciale dell'art. 15, comma 3, l.fall., essendosi correttamente passati, dopo il fallimento della notifica telematica, alla notificazione a cura del ricorrente presso la sede legale e poi al deposito nella casa comunale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e perché la censura sulla motivazione non era più proponibile nei termini di insufficienza o contraddittorietà, alla luce dell'attuale art. 360, n. 5, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    norma sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 15 l.fall.

    prevede una disciplina speciale e distinta delle notificazioni nel procedimento per la dichiarazione di fallimento: prima notifica via PEC a cura della cancelleria, poi, se non possibile o senza esito positivo, notifica a cura del ricorrente presso la sede legale e infine deposito nella casa comunale in caso di irreperibilità.

  • art. 1, comma 2, l.fall.

    individua i presupposti di fallibilità dell'impresa, la cui insussistenza deve essere provata dalla parte che la deduce.

  • art. 327, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità/irritualità, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina speciale fallimentare.

  • art. 291, comma 1, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a inficiare la regolarità della sequenza notificatoria seguita.

  • art. 140 c.p.c.

    il tentativo eseguito presso un indirizzo errato di unità locale è stato ritenuto irrilevante perché i passaggi previsti dalla legge speciale sono stati comunque rispettati.

  • art. 143 c.p.c.

    norma richiamata dal ricorrente tra quelle sulle notificazioni, ma non determinante nel caso concreto.

  • art. 145 c.p.c.

    norma richiamata dal ricorrente sulle notificazioni alle persone giuridiche, ma la Corte ha applicato la disciplina speciale dell'art. 15 l.fall.

  • art. 149 c.p.c.

    norma richiamata dal ricorrente sulle notificazioni a mezzo posta, ma non rilevante rispetto alla procedura speciale applicata.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non ha ravvisato una violazione decisiva, ritenendo che la valutazione delle prove spettasse al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti oggi ammessi.

  • art. 116 c.p.c.

    la attendibilità delle prove e dei dati contabili è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    riconosciuti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento la notificazione del ricorso e del decreto segue una disciplina speciale: fallita la notifica telematica a cura della cancelleria, il ricorrente deve procedere prima alla notifica presso la sede legale del debitore e, se questa non sia possibile per irreperibilità, al deposito dell'atto nella casa comunale; il perfezionamento avviene al momento del deposito.
  • L'inserimento di un tentativo ulteriore o irrituale di notificazione non invalida l'intera sequenza, se i passaggi prescritti dalla disciplina speciale risultano comunque rispettati.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o della attendibilità delle prove, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito ex art. 116 c.p.c.
  • La censura sul vizio motivazionale è ammissibile nei limiti oggi consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.; non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, quando la decisione dia conto in modo costituzionalmente sufficiente delle ragioni del decidere.
  • La prova del mancato superamento delle soglie di fallibilità e dell'inattività dell'impresa deve risultare da elementi idonei; in mancanza, il giudice di merito può ritenere sussistenti i presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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