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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23426/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di ricettazione. Il ricorrente denunciava: 1) mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo richiesto dalla difesa all'udienza, con violazione dell'art. 274 e argomentazione congetturale del Collegio del riesame; 2) errata valutazione del rischio di inquinamento probatorio e della reiterazione del reato, nonché censura sulla scelta della misura cautelare e sull'utilizzo di una precedente condanna per ricettazione ritenuta non pertinente alla vicenda attuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ritenendo congrua la motivazione del Tribunale che ha omesso l'interrogatorio preventivo perché avrebbe compromesso lo svolgimento delle indagini (necessità di ulteriori accertamenti sui veicoli, controllo telai, reperimento di impronte, rischio di dispersione del patrimonio informativo nel "cimitero delle auto"). Ha inoltre ritenuto legittimo riferire il pericolo di inquinamento probatorio anche alle condotte di coindagati quando vi sia un interesse comune e una connessione probatoria. Il secondo motivo è stato dichiarato aspecifico per mancato confronto con la motivazione del provvedimento impugnato: il Tribunale aveva invece fondato la valutazione sulla reiterazione (otto episodi di ricettazione, ultimo nel 2025), sullo stadio precoce delle indagini e sulla possibilità di gestione illecita a distanza. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Consente l'applicazione di misure cautelari quando sussista pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova; tale pericolo deve essere concreto e può essere riferito anche alle condotte di coindagati se esse risultano connesse all'interesse comune e idonee a inquinare il quadro probatorio.

  • art. 291, comma 1‑quater, cod. proc. pen.

    art. 291, comma 1‑quater, cod. proc. pen.

    Regola l'interrogatorio preventivo: la mancata esecuzione è giustificabile se sussistono esigenze investigative che verrebbero compromesse dalla sua esecuzione; la Cassazione verifica l'eventuale inadempimento solo se sussiste violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese processuali a carico della parte quando il ricorso è dichiarato inammissibile, con possibilità di applicare sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'impugnazione.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Indica adempimenti amministrativi a cura della cancelleria dopo la decisione.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 29477/2017; Sez. 5, n. 40709/2025; Sez. 6, n. 10851/2007; Sez. 6, n. 41606/2013)

    Casi richiamati nella motivazione della Corte

    La giurisprudenza chiarisce: a) il pericolo di inquinamento probatorio deve essere concreto e individuabile; b) l'interrogatorio preventivo può essere omesso se le esigenze investigative lo richiedono e la motivazione deve essere logica e specifica; c) il pericolo di inquinamento può essere riferito anche a coindagati quando esista un interesse comune e connessione con la posizione del ricorrente.

Massime di principio

  • L'interrogatorio preventivo non è automaticamente obbligatorio: può essere omesso se il giudice motiva che la sua esecuzione comprometterebbe il proseguimento delle indagini (ad es. dispersione di prove o compromissione di accertamenti tecnici).
  • Il pericolo di inquinamento probatorio richiesto dall'art. 274 lett. a) deve essere concreto e specificamente motivato; la mera congettura non è sufficiente, ma possono essere valutati anche rapporti e contatti con coindagati quando esistano interesse e dinamiche comuni.
  • La condotta di coindagati può legittimare la misura cautelare sul singolo se è dimostrata la connessione e l'interesse comune a inquinare il quadro probatorio (non serve che vi sia associazione a delinquere formale, basta cooperazione funzionale).
  • In Cassazione la sindacabilità dell'omissione dell'interrogatorio o della motivazione è limitata: l'errore rileva solo se vi è violazione di norme o manifesta illogicità e contraddittorietà nella motivazione del provvedimento impugnato.
  • Per valutare il rischio di reiterazione del reato il giudice può considerare la frequenza e la recenza di condotte simili, lo stadio delle indagini, la possibilità di coordinamento a distanza e la vicinanza del domicilio rispetto all'area di commissione dei reati; la difesa deve confrontarsi puntualmente con tali argomentazioni per rendere il motivo specifico.

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